L’Unione Europea ha confermato come l’aumento del prezzo che cherosene per aerei non sia da considerarsi “circostanza eccezionale” che esclude i risarcimenti in favore dei passeggeri che subiscono la cancellazione del proprio volo
L’Unione Europea ha comunicato agli aeroporti e alle compagnie aeree della regione che possono utilizzare determinati tipi di carburante per aerei al fine di evitare una carenza di approvvigionamento dovuta alla guerra in Iran, a condizione che vengano prese le dovute precauzioni.
La Commissione Europea ha autorizzato l’utilizzo da parte delle compagnie aeree del carburante Jet A, comunemente impiegato negli Stati Uniti, poiché le scorte di questo tipo di carburante, preferito dall’UE, potrebbero esaurirsi a causa della scarsità di forniture provenienti dal Medio Oriente.
“Non ci sono ostacoli normativi all’utilizzo del carburante Jet A importato in Europa, a condizione che il suo impiego sia gestito e comunicato correttamente lungo tutta la catena di approvvigionamento”, ha spiegato la Commissione.
IL CARBURANTE PER AEREI “JET A-1”
Negli aeroporti europei, gli aerei vengono solitamente riforniti con un tipo di carburante noto come “Jet A-1”, più adatto ai voli a lungo raggio e alle operazioni a basse temperature. Gli aerei diretti in Europa, come tutti gli altri, sono stati precedentemente riforniti con carburante Jet A negli Stati Uniti.
L’Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea (EASA) ha dichiarato separatamente che il settore nella regione deve adottare determinate precauzioni quando effettua il passaggio. “Una potenziale introduzione nei mercati che tradizionalmente utilizzano il Jet A-1 deve essere gestita adeguatamente”, ha avvertito.
L’EASA ha aggiunto che sta pubblicando un bollettino informativo sulla sicurezza relativo all’uso adeguato, che la Commissione ha invitato le parti interessate a consultare. Bruxelles oggi ha inoltre comunicato alle compagnie aeree che i diritti dei passeggeri saranno rispettati, poiché l’impatto della guerra in Iran sul mercato del carburante per aerei non è sufficientemente grave.
RIMBORSOALVOLO: VALIDI INDENNIZZI FINO A 600 EURO A PASSEGGERO
L’Unione Europea conferma in modo definitivo come l’aumento del prezzo che cherosene per aerei non sia da considerarsi “circostanza eccezionale” che esclude i risarcimenti in favore dei passeggeri che subiscono la cancellazione del proprio volo. Lo afferma RimborsoAlVolo, società specializzata in trasporto aereo e assistenza ai passeggeri, commentando le linee guida pubblicate oggi dalla Commissione Ue.
Nel documento pubblicato oggi si legge che “Per le cancellazioni effettuate meno di 14 giorni prima della partenza prevista, il vettore aereo operativo è in linea di principio tenuto a corrispondere un indennizzo, a meno che al passeggero non sia stata offerta una riprotezione in tempo utile. Tuttavia, il vettore aereo operativo può essere esentato dal pagamento dell’indennizzo qualora dimostri che la cancellazione è causata da “circostanze straordinarie” che non avrebbero potuto essere evitate anche adottando tutte le misure ragionevoli.
La Commissione ritiene che una carenza locale di carburante che impedisca l’operatività di un volo possa essere considerata una “circostanza straordinaria”. Tuttavia, le cancellazioni causate da prezzi del carburante eccezionalmente elevati, a differenza delle carenze locali di carburante, non possono essere considerate come “circostanze straordinarie”.
“La presa di posizione dell’Ue – spiega Kathrin Cois, direttore generale di RimborsoAlVolo – assume in questo momento una enorme importanza per milioni di passeggeri in quanto precisa in modo inequivocabile come la cancellazione di un volo da parte di una compagnia aerea per cause riconducibili agli elevati prezzi del jet fuel non rientri in quelle circostanze eccezionali che annullano il diritto dei viaggiatori agli indennizzi riconosciuti dal Regolamento Ce 261/2004. Ciò significa che tutti i passeggeri rimasti a terra a causa delle recenti decisioni di alcune compagnie aeree di tagliare alcune tratte o ridurre il numero di voli come conseguenza del caro-carburante, oltre al diritto all’assistenza, alla riprotezione su altro volo o al rimborso del biglietto, potranno chiedere e ottenere anche il risarcimento fino a 600 euro previsto dalla normativa comunitaria”.
La compensazione ammonta a 250 euro a passeggero per i voli di lunghezza inferiore ai 1.500 km, 400 euro per tratte tra 1.500 e 3.500 km, 600 euro per voli oltre i 3.500 km.
UNC: BENE LINEE GUIDA SUI VOLI, MA IL RISARCIMENTO è POSSIBILE
“Bene le linee guida Ue che ribadiscono il divieto per le compagnie aeree di applicare supplementi carburanti, che sono legalmente possibili solo da parte dei tour operator per i pacchetti turistici”, afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, commentando le linee guida Ue che vietano aumenti retroattivi dei biglietti per il caro carburante.
“Ora speriamo – aggiunge – che l’Antitrust accolga la nostra richiesta di sospendere provvisoriamente questa pratica delle compagnie aeree ai sensi dell’art. 27 comma 3 del Codice del Consumo, in via d’urgenza, altrimenti il danno dei consumatori sarà irreversibile”.
“Rispetto alle linee guida relative alla carenza locale di carburante, è vero che questa circostanza può essere considerata circostanza eccezionale e dare luogo solo al rimborso e non anche alla compensazione pecuniaria, ma solo in alcuni casi, non sempre. Se le compagnie, pur sapendo della mancanza di carburante, non informano i consumatori nei tempi previsti, oppure se la compagnia aerea non ordina con sufficiente anticipo il carburante, scatta comunque il diritto al risarcimento del danno. Secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia europea, infatti, la compensazione non è dovuta solo se il vettore può provare che la cancellazione del volo è stata causata solo da circostanze realmente eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso, ad esempio se, pur avendo ordinato con largo anticipo il carburante, questo viene lo stesso a mancare per colpe e responsabilità del tutto esterne alla compagnia aerea. Ma se, pur sapendo che il carburante è mancante, la compagnia vende lo stesso i biglietti, è responsabile del danno nei confronti dei consumatori”, conclude Dona.
SUI SUPPLEMENTI CARBURANTE L’ANTITRUST SI È ATTIVATA DOPO UN ESPOSTO DEL CODACONS
L’esposto che ha portato l’Antitrust ad attivarsi sui supplementi carburante richiesti da alcune compagnie aeree è stato presentato dal Codacons, come conferma anche una nota inviata dall’Autorità per la concorrenza all’associazione dei consumatori.
“Sul caso – spiega il Codacons – la stessa Antitrust si è rivolta lo scorso 24 aprile all’associazione dei consumatori con una nota, dove si legge: “si fa seguito alla segnalazione depositata da codesta Associazione il 17 aprile relativa alla nuova politica di prezzo praticata dalla compagnia aerea Volotea S.L., nella quale l’Associazione fa riferimento a “molte segnalazioni di consumatori e utenti circa i supplementi di carburante richiesti da alcune compagnie aeree ai passeggeri che hanno già acquistato il biglietto di viaggio”.
Al fine di disporre degli elementi conoscitivi necessari allo svolgimento dei compiti attribuiti all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato dal Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante ‘Codice del consumo’ e successive modificazioni, con particolare riguardo alla valutazione circa la sussistenza di pratiche commerciali scorrette si chiede di voler fornire, entro 7 giorni dalla ricezione della presente, copia delle segnalazioni ricevute”.
Segnalazioni che il Codacons, attraverso una corposa documentazione raccolta presso i passeggeri italiani della compagnia aerea, ha prontamente inviato all’Antitrust al fine di sostenere l’Autorità negli accertamenti circa la legittimità di tale pratica commerciale.
IL CODACONS È PRONTO A UNA CLASS ACTION CONTRO SUPPLEMENTO CARBURANTE
“Grazie alle precisazioni dell’Ue – spiega il Codacons – viene ribadito un concetto chiaro: a chi ha acquistato un biglietto aereo non possono essere richiesti in un secondo momento supplementi legati all’aumento del carburante, in quanto la normativa comunitaria prevede che al momento dell’acquisto di un titolo di viaggio al consumatore sia prospettato il prezzo finale comprensivo di tutti gli oneri, supplementi, tasse e costi”.
Non a caso l’Antitrust, accogliendo l’esposto presentato dal Codacons, si è già attivata nei confronti di Volotea – compagnia spagnola che nelle ultime settimane ha applicato un supplemento cherosene fino a 14 euro a passeggero – chiedendo all’associazione di fornire tutta la documentazione e le segnalazioni ricevute dai consumatori italiani al fine di valutare modalità e trasparenza delle comunicazioni e la legittimità della pratica commerciale contestata.
E proprio il Codacons ha deciso di affilare le armi legali: dopo le precisazioni odierne dell’Ue l’associazione sta valutando le azioni legali da intraprendere a tutela dei passeggeri che, dopo l’acquisto di un biglietto aereo non rientrante in un pacchetto vacanza, si sono visti richiedere supplementi legati al carburante, compresa una possibile class action volta a far ottenere ai viaggiatori italiani la restituzione di quanto versato.


