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Emissioni di metano: gli scenari per l’Italia dopo il rinvio delle norme UE

Gli obblighi per gli importatori sarebbero dovuti entrare nella fase prevista dal regolamento a partire dal 1° gennaio 2027. Il nuovo orientamento UE punta invece a concedere agli operatori più tempo per adeguare contratti, procedure di raccolta dei dati e sistemi di verifica indipendente

L’Unione Europea rallenta l’applicazione delle nuove regole sulle emissioni di metano associate ai combustibili fossili importati. Ieri, infatti, il Parlamento europeo ha approvato una proposta che prevede di rinviare di tre anni alcuni obblighi di monitoraggio, comunicazione e verifica delle emissioni.

Una decisione che interessa direttamente l’Italia, uno dei Paesi che hanno sostenuto la proroga, in una fase in cui la sicurezza degli approvvigionamenti energetici e la competitività delle imprese sono tornate al centro del dibattito europeo. Reuters Fonte istituzionale europea

Il voto, tuttavia, non comporta ancora una modifica immediata delle scadenze. La posizione del Parlamento dovrà essere negoziata con il Consiglio dell’Unione europea, che rappresenta i governi nazionali, prima che il rinvio possa diventare definitivo. Fino all’adozione e all’entrata in vigore dell’atto legislativo di modifica, resta applicabile il calendario previsto dalla normativa vigente.

LE NUOVE NORME UE SULLE EMISSIONI DI METANO

Il riferimento è il Regolamento UE 2024/1787, approvato nel 2024 per ridurre le emissioni di metano nel settore energetico. La normativa introduce obblighi di misurazione, monitoraggio e comunicazione delle emissioni, oltre a misure per individuare e riparare le perdite e limitare il rilascio diretto di metano nell’atmosfera e la combustione in torcia.

Una delle sue innovazioni più rilevanti riguarda le importazioni: gli operatori europei devono ottenere informazioni sulle emissioni generate durante la produzione dei combustibili acquistati all’estero e dimostrare che siano sottoposte a sistemi di monitoraggio, comunicazione e verifica equivalenti a quelli richiesti nell’Unione.

Il principio è rilevante, perché una quota consistente delle emissioni associate al consumo europeo di combustibili fossili si produce al di fuori dei confini comunitari. Limitare le emissioni degli impianti europei, senza intervenire sulle filiere di approvvigionamento internazionali, rischierebbe infatti di lasciare fuori dal controllo una parte significativa dell’impatto climatico dei consumi.

Gli obblighi per gli importatori sarebbero dovuti entrare nella fase prevista dal regolamento a partire dal 1° gennaio 2027. Il nuovo orientamento del Parlamento punta invece a concedere agli operatori più tempo per adeguare contratti, procedure di raccolta dei dati e sistemi di verifica indipendente.

È importante precisare che non viene cancellato l’intero regolamento sul metano. Il rinvio riguarda determinate scadenze e specifici obblighi, mentre le altre disposizioni continuano a seguire il calendario previsto dalla normativa, salvo ulteriori modifiche legislative.

LA POSIZIONE DELLE AZIENDE ENERGETICHE

Il settore energetico sostiene che l’adeguamento possa risultare complesso, soprattutto quando il combustibile proviene da catene commerciali articolate, coinvolge più intermediari o viene acquistato attraverso hub internazionali. In questi casi, ricostruire con precisione l’origine della produzione, misurare le emissioni e ottenere verifiche indipendenti richiede procedure e investimenti aggiuntivi.

Il rischio prospettato dai sostenitori del rinvio è che gli esportatori possano preferire destinazioni meno onerose, riducendo la disponibilità di alcuni carichi sul mercato europeo. Si tratta di una preoccupazione avanzata dagli operatori, non della prova che le regole avrebbero necessariamente provocato interruzioni delle forniture o aumenti dei prezzi.

LE NUOVE SCADENZE: CHE COSA CAMBIA PER GLI IMPORTATORI

La posizione approvata dal Parlamento prevede, per alcuni obblighi, un calendario sensibilmente più lungo: per le importazioni di petrolio, gas e carbone, gli operatori dovrebbero dimostrare entro il 31 maggio 2031 che le forniture relative al 2030, coperte da contratti stipulati o rinnovati a partire dal 4 agosto 2024, sono soggette a sistemi di monitoraggio, comunicazione e verifica equivalenti a quelli europei. Per i contratti più vecchi, il regime previsto riguarda invece la comunicazione degli sforzi compiuti per ottenere l’allineamento dei fornitori.

Anche la prima comunicazione sull’intensità delle emissioni di metano sarebbe rinviata al 5 agosto 2031 per gli operatori interessati, rispetto al 2029 previsto dalla proposta della Commissione. L’intensità misura le emissioni di metano in rapporto alla produzione del combustibile commercializzato.

GLI EFFETTI PER L’ITALIA

Le conseguenze per l’Italia vanno lette soprattutto attraverso tre dimensioni: sicurezza degli approvvigionamenti, costi per gli operatori e politica climatica.

L’Italia dipende in misura rilevante dalle importazioni di combustibili fossili. Per le imprese che acquistano gas naturale, GNL e petrolio sui mercati internazionali, la capacità di ottenere dati affidabili sulle emissioni dei produttori esteri è destinata a diventare un elemento sempre più importante nella gestione dei contratti.

Un rinvio potrebbe alleggerire, nel breve periodo, la pressione legata alla necessità di predisporre sistemi di raccolta delle informazioni, accordi contrattuali con i fornitori e verifiche indipendenti. Potrebbe inoltre concedere maggiore tempo per chiarire le modalità con cui dimostrare la conformità, soprattutto nelle filiere in cui il combustibile passa attraverso più operatori, prima di raggiungere il compratore europeo.

Questo non significa, però, che tutte le imprese italiane beneficeranno automaticamente di una riduzione dei costi, poiché l’effetto dipenderà dal tipo di contratto, dalla struttura della filiera e dal testo definitivo della modifica normativa.

LA SICUREZZA ENERGETICA

La proroga si inserisce in un contesto internazionale caratterizzato da tensioni sulle forniture e da una forte attenzione alla disponibilità di gas e petrolio. I sostenitori della misura ritengono che imporre nuovi requisiti in tempi troppo ravvicinati possa aumentare i rischi contrattuali e amministrativi per gli importatori.

Per l’Italia, che utilizza il gas sia per la produzione elettrica sia per il riscaldamento e per numerosi processi industriali, la continuità delle forniture rimane una priorità.

Tuttavia, non è possibile concludere che il rinvio determinerà bollette più basse o una diminuzione dei prezzi all’ingrosso. I prezzi del gas dipendono da numerose variabili: quotazioni internazionali, domanda stagionale, disponibilità di GNL, condizioni geopolitiche, costi di trasporto e livello degli stoccaggi. La proroga può ridurre alcune incertezze regolatorie per gli operatori, ma il suo effetto concreto sui prezzi italiani resta indeterminato.

I DATI SULLE EMISSIONI

Il principale costo potenziale della decisione riguarda la trasparenza ambientale. Senza informazioni comparabili e verificate sulle emissioni dei produttori esteri, diventa più difficile distinguere le forniture ottenute con minori perdite di metano da quelle caratterizzate da un’intensità emissiva più elevata.

Questo aspetto è particolarmente importante per un Paese importatore come l’Italia: le emissioni associate al gas consumato sul territorio nazionale non dipendono soltanto dalla combustione finale, ma anche dalle perdite lungo le fasi di estrazione, trattamento e trasporto.

Un sistema di monitoraggio efficace consentirebbe alle imprese di confrontare meglio i fornitori, alle autorità di controllare il rispetto delle regole e agli acquirenti di considerare l’impronta climatica delle diverse fonti di approvvigionamento. Rinviare questi obblighi significa quindi posticipare una parte del percorso verso una maggiore trasparenza delle filiere energetiche.

I PROSSIMI STEP

Dopo il voto del 22 ottobre, la posizione del Parlamento dovrà essere confrontata con quella del Consiglio dell’UE. Il risultato dei negoziati determinerà le scadenze definitive e l’effettiva portata delle modifiche.

Per l’Italia, il passaggio sarà importante anche per capire quali margini di adeguamento avranno gli importatori e quali obblighi resteranno applicabili durante la fase transitoria. Sarà inoltre necessario verificare se il testo finale manterrà integralmente la proroga triennale e le disposizioni aggiuntive approvate dagli eurodeputati.

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