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Arera, al via consultazione per rendere più semplice passaggio dei vulnerabili al tutelato

Arera ha messo in consultazione fino al prossimo 19 dicembre una serie di interventi che prevedono l’implementazione di una nuova funzionalità nell’ambito del Portale Offerte e la possibilità di un ulteriore sviluppo per la gestione dell’attivazione del servizio di tutela che sfrutta le sinergie tra il PO e il Sistema Informativo Integrato (SII).

Potrebbero arrivare molto presto le nuove modalità per assicurare ai clienti vulnerabili una più semplice modalità di gestione della richiesta di accesso al servizio di maggior tutela, per i clienti titolari di un punto di prelievo attivo.

Arera ha infatti messo in consultazione fino al prossimo 19 dicembre una serie di interventi che prevedono l’implementazione di una nuova funzionalità nell’ambito del Portale Offerte (PO) finalizzata a consentire ai clienti finali vulnerabili, che effettuano l’accesso autenticato al PO, di trasmettere la richiesta e le informazioni necessarie al relativo esercente. Inoltre, viene prospettata la possibilità di un ulteriore sviluppo per la gestione dell’attivazione del servizio di tutela che sfrutta le sinergie tra il PO e il Sistema Informativo Integrato (SII).

NEL DDL CONCORRENZA IL POSSIBILE IL PASSAGGIO DEI CLIENTI VULNERABILI AL SERVIZIO TUTELE GRADUALI DELLE BOLLETTE LUCE FINO AL 30 GIUGNO 2025

Il provvedimento di Arera si aggiunge a un’altra possibile novità che dovrebbe riguarda i clienti domestici vulnerabili che potranno in futuro entrare a far parte del Servizio a tutele graduali grazie a un emendamento che ha avuto il via libera nelle Commissioni Ambiente e Attività produttive della Camera al Ddl Concorrenza, una delle storture che si era venuta a creare con la fine del mercato tutelato dell’energia elettrica.

Fino al 30 giugno 2024 era infatti possibile transitare dal mercato libero delle bollette luce al mercato tutelato (e quindi al Servizio a tutele graduali che lo ha sostituito per i prossimi tre anni, al momento più conveniente in termini economici) in completa libertà. Possibilità poi esclusa dal 1 luglio 2024.

Ora, con la proposta di modifica al testo sulla Concorrenza presentato dal presidente della Commissione Attività produttive di Montecitorio Alberto Gusmeroli, (oltre agli altri deputati del Carroccio Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini come co-firmatari) “i clienti domestici vulnerabili di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, hanno la facoltà di chiedere, entro il 30 giugno 2025, l’accesso al servizio a tutele graduali di cui alla deliberazione dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) n. 362/2023/R/eel del 3 agosto 2023, fornito dall’operatore aggiudicatario dell’area ove è situato il punto di consegna interessato. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’ARERA stabilisce le modalità di attuazione del presente articolo, ivi incluse quelle concernenti l’attestazione circa la sussistenza dei requisiti di vulnerabilità di cui al medesimo articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 199 del 2021, dandone evidenza nel proprio sito internet istituzionale”.

COME FUNZIONA ATTUALMENTE IL PASSAGGIO DEI VULNERABILI AL MERCATO TUTELATO

Attualmente, un cliente finale vulnerabile avente un contratto di fornitura a mercato libero che vuole usufruire del servizio di maggior tutela cui ha diritto deve individuare l’esercente a cui presentare la richiesta, contattare quest’ultimo, autocertificare la propria condizione di vulnerabilità e procedere alla stipula del contratto, nelle modalità messe a disposizione dall’esercente, previa ricezione delle opportune informazioni precontrattuali.

Allo stesso tempo, un esercente il servizio di maggior tutela che riceve la richiesta di attivazione del servizio da parte di un cliente titolare di un punto di prelievo attivo, deve accertare la sussistenza dei requisiti di vulnerabilità da parte del (potenziale) cliente, acquisendo un’autodichiarazione del medesimo, stipulare il contratto e trasmettere la richiesta di switching al gestore del SII.

Ferma restando la possibilità per il cliente di richiedere l’attivazione del servizio di maggior tutela con queste modalità l’orientamento dell’Autorità “è quello di prevedere l’implementazione di nuove modalità, semplici e centralizzate, per la richiesta di attivazione del servizio di maggior tutela da parte dei clienti finali che ne hanno diritto, utilizzando uno strumento informativo sicuro e affidabile, quale il Portale Offerte (di seguito anche: PO), a disposizione dei clienti finali, nonché di ulteriori modalità che non richiedano l’utilizzo di strumenti informatici, che possono meglio adattarsi ai clienti finali privi di conoscenze o abilità digitali”.

LE NUOVE FUNZIONALITÀ INTRODOTTE A GIUGNO 2024

Inoltre, a decorrere del mese di giugno 2024, è stata introdotta una nuova funzionalità del Portale Offerte che prevede la possibilità per chi lo utilizza di accedere al PO autenticandosi tramite SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE). Tale funzionalità prevede che, una volta che l’utilizzatore abbia effettuato l’autenticazione, il PO mostri la possibilità di selezionare una delle forniture delle quali il medesimo sia eventualmente titolare in qualità di cliente finale e lo informi che, selezionando una fornitura, il confronto delle offerte verrà impostato sulla base delle caratteristiche della fornitura medesima e dei dati di consumo storici (se disponibili nel SII), ferma restando la possibilità per di modificare i parametri per il confronto, in base alle proprie esigenze.

L’orientamento dell’Autorità è quello di prevedere che i clienti finali, che effettuano l’accesso autenticato al PO e che siano già identificati come vulnerabili nell’ambito del SII, in relazione ad una o più forniture di energia elettrica per le quali sono titolari, possano chiedere l’attivazione del servizio di maggior tutela direttamente nell’ambito del PO, creando una nuova funzionalità che consenta al cliente di entrare a contatto col gestore del SII affinché questi veicoli la sua richiesta (attraverso il SII) all’esercente competente.

Quest’ultima funzionalità, in altre parole, metterebbe in contatto il cliente finale col gestore del SII (ovviamente nel rispetto della disciplina del trattamento dei dati personali, e previo rilascio d’un consenso esplicito al gestore del PO e del SII in merito al relativo trattamento), e consentirebbe il trasferimento dei propri dati personali, nonché dei dati di contatto e delle informazioni relative alla fornitura, essenziali per l’attivazione del servizio, all’esercente corretto.

Una volta che il cliente abbia effettuato la richiesta mediante la predetta funzionalità, il gestore del SII, entro 1 giorno lavorativo dalla medesima, informerebbe l’esercente il servizio di maggior tutela interessato e gli trasferirebbe le informazioni funzionali a contattare il cliente, a stipulare il contratto con il medesimo (codice POD e dati tecnici della fornitura) e a predisporre la richiesta di switching, dando anche notizia del buon esito di tali operazioni al cliente (mediante una notifica nell’area privata del PO del cliente).

L’esercente che la riceve, già informato anche in merito alla presenza del requisito di vulnerabilità del cliente, dovrà quindi prendere contatto con quest’ultimo e adempiere agli obblighi di natura contrattuale e pre-contrattuale previsti dal Codice del Consumo e dal Codice di condotta commerciale e, in particolare, informare il cliente anche in relazione all’esercizio del diritto di ripensamento, prima di procedere alla trasmissione della richiesta di switching al gestore del SII, secondo le modalità ordinariamente previste.

In ogni caso, decorso il periodo in cui il cliente ha diritto al ripensamento o a partire dalla richiesta di esecuzione anticipata del contratto di fornitura da parte del cliente, l’esercente la maggior tutela, dopo aver adempiuto agli obblighi di natura contrattuale previsti dal Codice del Consumo e dalla regolazione, trasmette la richiesta di switching al gestore del SII, entro un tempo congruo, pari a 5 giorni lavorativi.

“La nuova funzionalità descritta rappresenta un primo passo che l’Autorità è orientata ad intraprendere nell’ambito di un percorso che consenta di sfruttare maggiormente le possibilità rese disponibili dall’accesso autenticato al Portale Offerte e le sinergie tra quest’ultimo e il SII (connesse anche al fatto che il gestore del PO è il medesimo soggetto titolare del SII e della sua gestione), semplificando la gestione dei processi commerciali a beneficio immediato e tangibile del cliente finale, e migliorando la sua percezione anche in termini di maggiore consapevolezza e fiducia nel mercato”, ha sottolineato l’Authority nel provvedimento di consultazione.

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