Arera: Dal 30/6 conciliazione obbligatoria per risolvere controversie anche per acqua e telecalore (2)
Dal prossimo 30 giugno, gli utenti del servizio idrico e del telecalore dovranno rivolgersi esclusivamente alla conciliazione per le controversie non risolte con il reclamo al fornitore. Al Servizio Conciliazione si può accedere per le problematiche riguardanti, fra l’altro, la fatturazione, i consumi, i pagamenti e anche per richieste risarcitorie. Sono escluse le tematiche relative al bonus idrico, che già oggi sono gestite dallo Sportello per il Consumatore con un servizio dedicato (il reclamo di seconda istanza), quelle non previste dal Testo Integrato sulla Conciliazione (TICO), come le questioni tributarie o fiscali, e quelle legate alla qualità della risorsa.
La domanda al Servizio Conciliazione può essere presentata decorsi 50 giorni dall’invio del reclamo per il settore idrico e 40 per il telecalore in caso di mancata risposta al reclamo oppure a seguito di risposta ritenuta insoddisfacente.
Il servizio è completamente gratuito, accessibile da casa o in mobilità, attraverso il sito conciliazione.arera.it, con identificazione mediante sistema pubblico di identità digitale (SPID) o carta di identità elettronica (CIE), anche tramite un delegato. Inoltre, su Play Store e Apple Store, è disponibile anche l’app Servizio Conciliazione, che consente di accedere e gestire dal proprio dispositivo mobile (smartphone e tablet) tutti i contenuti della piattaforma online, già fruibili da dispositivo fisso (pc e notebook), in maniera rapida, comoda e intuitiva.
Infine, dal 1° gennaio 2024, tutti i gestori del settore idrico e gli operatori del telecalore dovranno indicare nel proprio sito internet, sui nuovi contratti e nelle risposte ai reclami non risolutive della problematica sollevata dall’utente, in modo chiaro e facilmente accessibile, le modalità di attivazione del Servizio Conciliazione dell’Autorità e di eventuali altri organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie ai quali si impegnano a partecipare e la cui procedura sia gratuita.
In alternativa al Servizio Conciliazione di ARERA, ai sensi del TICO, è possibile avvalersi degli organismi ADR che rispondono ai requisiti del Codice del consumo e sono iscritti nell’Elenco dell’Autorità, incluse le conciliazioni paritetiche, nonché delle Camere di commercio aderenti alla convenzione fra ARERA e Unioncamere.