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Energia

Arriva alla Camera il decreto del Mase sul Fine tutela per luce e gas: ecco cosa prevede

Il provvedimento riguarda 9,5 mln di utenti del mercato domestico elettrico e 6,5 di quello gas

Arriva alla Camera e precisamente in Commissione Attività produttive dove dovrà essere esaminato almeno fino al prossimo 24 maggio, il decreto del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica (Mase) che disciplina criteri e modalità per il passaggio al mercato dei clienti domestici non vulnerabili riforniti al momento dal servizio di maggior tutela che non abbiano ancora esercitato il proprio diritto di scelta del fornitore.

CHI INTERESSA

Con riguardo ai clienti domestici del servizio di vendita elettrico non ancora transitati nel mercato libero, e quindi ad oggi serviti in regime di maggior tutela (attualmente circa 9,5 milioni, corrispondenti a circa il 32,5% dell’utenza domestica), la norma prevede che entro il 10 gennaio 2024 debbano essere individuati, con asta, i fornitori del relativo STG. Mentre con riferimento ai clienti domestici per il servizio di vendita del gas naturale (che ammontano attualmente comprese le utenze condomini a circa 6,5 milioni di utenze, e pesano per il 33% della totalità dei clienti domestici gas), a seguito di recente proroga normativa, la stessa scadenza del gennaio 2024 deve intendersi quale fine del servizio regolato di maggior tutela.

COSA STABILISCE IL DECRETO

Il decreto stabilisce, in particolare, i criteri per i clienti del servizio elettrico “al fine di assicurare la concorrenza e la pluralità di fornitori e offerte” e prevede che “l’individuazione dei fornitori del STG avviene sulla base di procedure concorsuali svolte dall’Acquirente Unico S.p.A., disciplinate secondo modalità volte a favorire la più ampia partecipazione degli operatori alle procedure e a evitare la concentrazione dell’offerta, mediante l’individuazione di aree territoriali caratterizzate da un assetto dimensionale in termini di punti di prelievo e con un livello di rischio connesso alla morosità dei clienti finali interessati”. Viene inoltre prevista “la fissazione di una soglia massima delle aree (…) aggiudicabili a un singolo operatore pari al 35 per cento del numero totale delle aree medesime, da applicare sull’intero territorio nazionale e in via cumulativa nel caso di più società appartenenti allo stesso gruppo”. Il decreto stabilisce infine che “l’individuazione dei fornitori del STG avviene non oltre il 10 gennaio 2024” e “il periodo di esercizio del STG da parte dei soggetti selezionati in esito alle procedure concorsuali (…) non è superiore a quattro anni, tale da garantire le migliori condizioni di offerta”. Infine “sono previste adeguate garanzie a copertura di un eventuale mancato assolvimento del servizio o svolgimento dello stesso in difformità alle disposizioni previste, che i partecipanti devono prestare”. (Energia Oltre – set)

LE INFORMAZIONI AL CLIENTE FINALE

Il provvedimento stabilisce, inoltre, che “l’esercente il servizio a tutele graduali, con congruo anticipo secondo le modalità e i termini definiti dall’ARERA, informa il cliente finale: a) della scadenza del periodo di erogazione del STG e del diritto di scegliere un altro fornitore nel libero mercato ovvero una qualsiasi offerta di mercato libero del medesimo esercente; b) della circostanza che, in mancanza di una scelta espressa, alla scadenza del periodo di erogazione del STG il cliente sarà rifornito dal medesimo esercente il STG sulla base della propria offerta di mercato libero più favorevole”

“A decorrere dal 1° aprile 2027, il STG assolve esclusivamente alle funzioni di servizio di ultima istanza per garantire la continuità della fornitura di energia elettrica alle piccole imprese (…) alle microimprese (…) nonché ai clienti domestici non vulnerabili che, per qualsiasi motivo, dovessero trovarsi senza fornitore di energia elettrica”, si legge nel decreto.

Infine, “con riferimento al STG per le piccole imprese” “l’esercente il servizio a tutele graduali uscente, assegnatario in esito alla seconda procedura competitiva da bandirsi per il servizio, informa il cliente finale, con congruo anticipo secondo le modalità e i termini definiti dall’ARERA: a) della scadenza al 1° aprile 2027 del periodo di erogazione del servizio a tutele graduali e della possibilità di scegliere un altro fornitore nel libero mercato ovvero una qualsiasi offerta di mercato libero del medesimo esercente; b) della circostanza che, in mancanza di una scelta espressa, alla scadenza di cui alla lettera a), il cliente sarà rifornito dal medesimo esercente il servizio a tutele graduali sulla base della sua offerta di mercato libero più favorevole”, conclude il testo.

DECRETO MINISTERIALE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E RELAZIONE TECNICA

PARERI ARERA E ANTITRUST

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