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Carburanti

Carburanti, dal 1 agosto in vigore le nuove regole su cartellonistica e prezzi medi ai distributori

L’obbligo di comunicazione dei prezzi “decorre dal 24 luglio 2023. Gli esercenti effettuano la comunicazione dei prezzi (al Ministero indicando ciascun prezzo con tutte le cifre decimali effettivamente applicate”

Partirà il 1 agosto ma è stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale, il nuovo decreto che definisce le modalità dell’obbligo di comunicazione dei prezzi praticati dai distributori di carburanti, oltre alle caratteristiche e alle modalità di esposizione dei cartelloni riportanti i prezzi medi di riferimento.

L’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE AL MINISTERO

“L’obbligo di comunicazione al Ministero dei prezzi di vendita al pubblico praticati da ogni singolo impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione per uso civile (…) sussiste con riferimento: a) alla comunicazione iniziale di apertura di nuovo impianto; b) alla comunicazione, preventiva o almeno contestuale all’applicazione, di tutte le variazioni, in aumento o in diminuzione, del prezzo praticato rispetto all’ultimo prezzo comunicato e, comunque, con frequenza settimanale, anche in assenza di variazioni di prezzo, entro l’ottavo giorno dall’ultima comunicazione inviata”, si legge nel decreto del Mimit.

L’obbligo di comunicazione “sussiste per la vendita effettuata mediante modalità self service; ove non sia presente e operativa tale forma di vendita, l’obbligo di comunicazione va riferito alla vendita in modalità servito”.

AL VIA DAL 24 LUGLIO

L’obbligo di comunicazione “decorre dal 24 luglio 2023. Gli esercenti effettuano la comunicazione dei prezzi (…) al Ministero indicando ciascun prezzo con tutte le cifre decimali effettivamente applicate e adempiono all’obbligo di comunicazione esclusivamente con modalità telematiche”. I prezzi verranno poi pubblicizzati su Osservaprezzi carburanti.

FORME DI TRASMISSIONE SEMPLIFICATA E FORME DI COLLABORAZIONE

Per facilitare la diffusione delle informazioni, rendere possibili forme di trasmissione semplificata o per un eventuale utilizzo di altre forme di comunicazione ai consumatori “la DG Mercato può stipulare apposite convenzioni a titolo non oneroso, con i soggetti che, anche a seguito della pubblicazione del presente decreto, manifestino l’interesse a gestire tali forme di comunicazione”.

ARRIVA UNA APP GRATUITA

Possono inoltre essere stipulate forme di collaborazione con Unioncamere, mentre per garantire un’adeguata diffusione presso l’utenza dei dati comunicati e delle medie dei prezzi pubblicate, “il Ministero, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sviluppa e rende disponibile gratuitamente un’applicazione informatica, fruibile a mezzo di dispositivi portatili, che consenta la consultazione dei prezzi medi nonché dei prezzi praticati dai singoli esercenti, tramite apposite funzioni di selezione, anche su base geografica, mediante un soggetto in house. In alternativa il Ministero provvede sulla base di convenzioni stipulate con amministrazioni pubbliche dotate di specifica competenza”.

ELABORAZIONE E PUBBLICAZIONE DEI PREZZI MEDI

Ricevute le comunicazioni dei prezzi, il Mimit “elabora i dati e calcola la media aritmetica, su base regionale e delle province autonome, dei prezzi comunicati dagli esercenti l’attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione in impianti situati fuori della rete autostradale, nonché la media aritmetica, su base nazionale, di quelli comunicati dagli esercenti operanti lungo la rete autostradale, curandone quindi la pubblicazione con frequenza giornaliera, a partire dal 1° agosto 2023”.

ESPOSIZIONE DEI CARTELLONI CON I PREZZI MEDI DAL 1 AGOSTO

I distributori di carburanti, compresi quelli in autostrada, “espongono con adeguata evidenza un cartellone riportante i rispettivi prezzi medi” “assicurandone l’aggiornamento con frequenza giornaliera”.

“A decorrere dal 1° agosto 2023, gli esercenti espongono i prezzi medi entro le ore 10,30 se l’orario di apertura è precedente o contestuale alle ore 8,30; qualora l’orario di apertura sia successivo alle ore 8,30, gli esercenti espongono i prezzi medi entro le due ore successive all’apertura; in caso di apertura 24 ore su 24 gli esercenti espongono i prezzi medi entro le ore 10,30”.

Il cartellone riportante i prezzi medi deve essere esposto “all’interno dell’area di rifornimento, nel rispetto delle condizioni di sicurezza, in modo da garantirne adeguata visibilità”. E la dimensione dei caratteri usati “è determinata in modo da garantirne la visibilità in condizioni di sicurezza assicurando una dimensione minima pari a 12 cm in altezza”.

I prezzi medi sono esposti secondo il seguente ordine dall’alto verso il basso: gasolio, benzina, GPL, metano; sono esposti in euro per il litro o in euro per chilogrammo per il metano, indicando, con pari dimensione, le cifre decimali fino alla terza.

VIGILANZA E SANZIONI

Non costituisce violazione dell’obbligo di esposizione del prezzo medio “il mancato aggiornamento del cartello in caso di sospensione dell’attività di vendita”. Mentre non costituisce inadempimento dell’obbligo di trasmissione dei prezzi “la mancata trasmissione delle comunicazioni nel caso in cui il relativo servizio telematico del Ministero sia inattivo e ciò sia comunicato sul sito Osservaprezzi”. Infine “non costituisce inadempimento dell’obbligo di esposizione il mancato aggiornamento del cartello nel caso in cui i prezzi medi non vengano pubblicati dal Ministero e ciò sia comunicato sul sito internet del Ministero”.

IL DECRETO

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