Il decreto sui Certificati Bianchi fissa gli obiettivi quantitativi nazionali annui di risparmio energetico per il sessennio 2025-2030, in linea con quanto previsto dal PNIEC. Questi obiettivi dovranno essere conseguiti dai soggetti obbligati, ovvero i distributori di energia elettrica e gas con più di 50.000 clienti finali.
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha varato il nuovo decreto che definisce gli obiettivi e le regole del meccanismo dei Certificati Bianchi per il periodo 2025-2030, confermando lo strumento come pilastro per il raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica fissati dal PNIEC. Il provvedimento, che introduce importanti novità e semplificazioni, apre anche la strada a un possibile nuovo sistema di incentivazione basato su aste al ribasso per specifiche tecnologie o settori.
Il testo approdato in Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, firmato il 21 luglio 2025 e registrato alla Corte dei Conti il 28 agosto, ridisegna il quadro normativo di uno dei principali strumenti di sostegno all’efficienza energetica in Italia. Il decreto, che ha acquisito l’intesa della Conferenza Unificata e i pareri di ARERA e del Ministero dell’Agricoltura, definisce gli obblighi quantitativi di risparmio per i distributori di elettricità e gas e le modalità di ammissione ai benefici.
GLI OBIETTIVI NAZIONALI E GLI OBBLIGHI PER I DISTRIBUTORI
Il decreto fissa gli obiettivi quantitativi nazionali annui di risparmio energetico per il sessennio 2025-2030, in linea con quanto previsto dal PNIEC. Questi obiettivi dovranno essere conseguiti dai soggetti obbligati, ovvero i distributori di energia elettrica e gas con più di 50.000 clienti finali.
L’obbligo, espresso in milioni di Titoli di Efficienza Energetica (TEE o certificati bianchi), è crescente:
Per l’elettricità: si passerà da 0,85 milioni di TEE nel 2025 a 1,79 milioni nel 2030.
Per il gas naturale: si andrà da 0,52 milioni di TEE nel 2025 a 1,09 milioni nel 2030.
Ciascun distributore obbligato dovrà contribuire in misura proporzionale alla quantità di energia distribuita. Entro il 31 ottobre di ogni anno, ARERA comunicherà al Ministero e al GSE la quota di obbligo a carico di ciascun soggetto.
REQUISITI E MODALITÀ DI AMMISSIONE: LE NUOVE REGOLE
Il decreto definisce in modo dettagliato i requisiti per l’ammissione al meccanismo. Possono presentare progetti i soggetti obbligati, i distributori non obbligati, e i soggetti pubblici o privati certificati (UNI CEI 11352, ISO 50001) o che abbiano nominato un Esperto in Gestione dell’Energia (EGE).
Vengono chiarite le definizioni chiave, come “avvio della realizzazione del progetto” e “componente rigenerato”, e specificate le modalità di calcolo dei risparmi energetici addizionali. Un punto cruciale è l’esclusione dal meccanismo dei progetti realizzati per il semplice adeguamento a vincoli normativi, a meno che non generino risparmi superiori a quanto prescritto.
SEMPLIFICAZIONI E MECCANISMI DI STABILITÀ
Il provvedimento introduce importanti misure di semplificazione e accompagnamento. Il GSE dovrà predisporre una guida operativa per aiutare i proponenti, implementare strumenti di simulazione e creare una banca dati dei progetti approvati per favorire la diffusione delle migliori pratiche.
Viene inoltre confermato un meccanismo di stabilità: qualora l’ammontare dei certificati emessi non sia coerente con gli obiettivi, il Ministro avrà la facoltà di aggiornare gli obblighi per gli anni successivi, per garantire l’equilibrio tra domanda e offerta sul mercato.
LA SVOLTA DELLE ASTE E LA GESTIONE POST-2030
La novità più rilevante in prospettiva è l’introduzione della possibilità di un nuovo sistema a base d’asta. L’articolo 17 del decreto prevede che, per concorrere al raggiungimento degli obiettivi, possa essere introdotto un nuovo meccanismo di incentivazione tramite procedure di aste al ribasso. Le aste, gestite dal GSE, avranno ad oggetto il valore economico del TEP (tonnellata equivalente di petrolio) risparmiato e potranno riguardare specifiche tecnologie o settori.
Infine, il decreto guarda anche al futuro, stabilendo che, in assenza di nuovi obiettivi definiti per il post-2030, il GSE ritirerà i certificati bianchi generati dai progetti in corso, riconoscendo un valore basato sulla media di mercato del periodo 2025-2030, per tutelare gli investimenti già realizzati.