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Mase

“Chi inquina paga”, cosa dicono le Linee Guida per l’applicazione del principio Ue sulle bonifiche

Il documento è strategico e fondamentale non solo per le Province e, in generale, per i soggetti competenti, ma anche per il Ministero, il quale ha chiaramente voluto porre sotto i riflettori i procedimenti “244”

Qualche giorno fa, nell’ambito del Progetto “Mettiamoci in RIGA”, la Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Risorse Idriche (DG USSRI) del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha prodotto, tra le varie attività di intervento della Linea L3, le Linee Guida sull’applicazione del principio comunitario “chi inquina paga”. Il Ministero e la Direzione hanno voluto fornire un ulteriore strumento a supporto degli Enti coinvolti nei procedimenti di bonifica dei Siti di Interesse Nazionale (SIN), nell’ambito dei procedimenti ex art 244 del Codice Ambientale.

IL DOCUMENTO

Il documento è strategico e fondamentale non solo per le Province e, in generale, per i soggetti competenti, ma anche per il Ministero, il quale ha chiaramente voluto porre sotto i riflettori i procedimenti “244”, in quanto indispensabili per una gestione efficace dei procedimenti di bonifica nei SIN. Un lavoro impegnativo, portato avanti dal gruppo di lavoro della Linea L3, di costruzione di un rapporto proficuo con le Amministrazioni Provinciali e Regionali finalizzato al rafforzamento della governance ambientale, espressamente voluto dalla Direzione e dal Progetto.

DIECI PUNTI CHIAVE

Sono dieci i punti chiave suggeriti all’interno del documento elaborato dal Mase. In primis il rigoroso rispetto del principio di collaborazione che “è condizione necessaria perché sia assicurato il pieno raggiungimento dello scopo ultimo della disciplina: l’individuazione del responsabile della contaminazione, in applicazione del principio europeo del ‘chi inquina paga’ e, in ultima analisi, la tutela – in termini di ripristino/recupero – del bene ambientale compromesso”.

L’art. 244 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, disegna poi un procedimento partecipato e complesso, da avviarsi in tutti casi in cui gli Enti competenti abbiano conoscenza del superamento dei valori di Concentrazione Soglia di Contaminazione (CSC).

Le linee guida evidenziano inoltre che il procedimento di cui all’art. 244, data la sua complessità, “richiede una leale collaborazione di tutti gli Enti coinvolti, i cui rapporti devono ispirarsi alla massima correttezza e al continuo scambio di informazioni”.

Viene poi ribadita come “la digitalizzazione e l’interoperabilità delle banche dati” siano “strumenti fondamentali per superare le criticità del procedimento di cui all’art. 244, che si caratterizza come plurisoggettivo e complesso”.

Le linee guida sottolineano poi come “le indagini e la conclusione del procedimento di cui all’art. 244 sono fortemente condizionate dal set delle informazioni contenute nelle comunicazioni di cui all’art. 244, comma 1. Tali comunicazioni devono contenere tutte le informazioni previste nei modelli adottati dalle Regioni”.

La Pubblica Amministrazione ha poi “l’obbligo di attivarsi per ricercare il responsabile della contaminazione ai sensi dell’art. 244 anche nei casi in cui il proprietario incolpevole o altro soggetto interessato, diverso dal responsabile della contaminazione, abbia spontaneamente proceduto alla bonifica del sito”.

“La regola del ‘più probabile che non’ può tradursi in una motivazione apparente, ma è pur sempre necessario che l’Autorità competente svolga un rigoroso accertamento dei presupposti per l’adozione dell’ordinanza ex art. 244”.

Inoltre, chiariscono le linee guida “il responsabile della contaminazione risponde ultra vires, mentre il proprietario incolpevole risponde nei limiti del valore di mercato del sito, determinato a seguito dell’esecuzione degli interventi effettuati (art. 253, comma 4. D.Las. n. 152/2006)”.

In generale, al fine di ottimizzare l’istruttoria, “è auspicabile un approccio che sia al contempo sistematico, collaborativo e progressivo. Pertanto, lo strumento tecnico costituito dalle opportune indagini di cui all’art. 244, deve necessariamente adattarsi a condizioni sito-specifiche, nonché a necessità multidisciplinari, tecniche e amministrative”, scrive il Mase.

Infine viene suggerito un Approccio sistematico (“pianificare le attività di indagine sin dall’inizio (e in ogni occasione di verifica), anche attraverso la definizione di obiettivi minimi, soggetti coinvolti e ruoli, fonti, strumenti (tavoli tecnici, SIT etc.) e tempistiche”), un approccio collaborativo (“rivendicare la (leale) collaborazione con gli Enti strumentali, coinvolgere gli Enti locali”) e un approccio progressivo (“perseguire la definizione integrata e funzionale dei contesti, fisico- amministrativo e ambientale, correlabili ai due elementi della 10
comunicazione, attraverso analisi ed elaborazione di dati e informazioni da documenti già disponibili (più o meno direttamente) alla P.A. Procedere per ipotesi specifiche (di responsabilità), verifiche ed eventuale valutazione di ulteriori approfondimenti. Valutare indagini integrative, convenzionali o non, solo previa valutazione costi-benefici”).

LE LINEE GUIDA

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