Pubblicato il decreto del MASE che approva le regole operative del GSE. Procedure competitive al via per biogas, eolico off-shore, geotermico e solare termodinamico, con scadenze e requisiti dettagliati.
È stato pubblicato il nuovo decreto direttoriale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) che dà il via libera definitivo alle regole operative per gli incentivi del Decreto FER 2. Il documento, firmato dal Direttore Generale Alessandro Noce in data 11 novembre 2025, approva l’aggiornamento delle procedure elaborate dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE), definendo il quadro completo per l’accesso ai fondi destinati agli impianti a fonti rinnovabili innovativi o con costi di generazione elevati. Questa mossa apre ufficialmente la strada alle aziende del settore per partecipare alle procedure competitive e ottenere gli incentivi.
LE TECNOLOGIE AMMESSE AGLI INCENTIVI
Il provvedimento delinea con precisione le tipologie di impianti che possono beneficiare degli incentivi. Si tratta di un elenco mirato a favorire le tecnologie più innovative e con un ridotto impatto ambientale. Le categorie ammesse includono:
Impianti a biogas con potenza nominale fino a 300 kW elettrici.
Impianti a biomassa con potenza nominale fino a 1.000 kW elettrici.
Impianti solari termodinamici di qualsiasi potenza.
Impianti eolici off-shore, sia floating che su fondazioni fisse, purché a una distanza minima di 12 miglia nautiche dalla costa.
Impianti fotovoltaici off-shore floating e floating su acque interne.
Impianti che sfruttano l’energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina.
Impianti geotermici, sia tradizionali con innovazioni che a emissioni nulle.
ACCESSO TRAMITE PROCEDURE COMPETITIVE PUBBLICHE
L’accesso agli incentivi avverrà esclusivamente attraverso la partecipazione a procedure pubbliche competitive, gestite telematicamente dal GSE. Il meccanismo si basa su aste in cui i partecipanti offrono un ribasso percentuale sulla tariffa di riferimento stabilita dal decreto. Gli impianti verranno inseriti in una graduatoria basata sulla maggiore riduzione offerta. In caso di parità, verranno applicati criteri di priorità gerarchici, come la realizzazione degli impianti in aree identificate come idonee e l’anteriorità della domanda di partecipazione. Per gli impianti con potenza superiore a 300 kW, è obbligatoria un’offerta di riduzione minima del 2%.
I REQUISITI SOGGETTIVI E OGGETTIVI PER PARTECIPARE
Per poter presentare domanda, le aziende devono soddisfare una serie di requisiti stringenti. Dal punto di vista soggettivo, non devono essere considerate “imprese in difficoltà” secondo la normativa europea, né avere pendenze relative ad aiuti di Stato dichiarati illegali e non rimborsati (impegno Deggendorf). Dal punto di vista oggettivo, è indispensabile essere in possesso di un titolo abilitativo valido ed efficace per la costruzione e l’esercizio dell’impianto. In alternativa, è possibile partecipare presentando il provvedimento favorevole di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). È inoltre obbligatorio che l’impianto sia correttamente registrato e validato sul sistema GAUDÌ di Terna.
TEMPISTICHE STRINGENTI E PENALITÀ
Una volta ottenuta una posizione utile in graduatoria, gli operatori dovranno rispettare scadenze precise per l’entrata in esercizio degli impianti, che variano a seconda della tecnologia: si va dai 31 mesi per biogas e biomasse ai 60 mesi per l’eolico off-shore e il geotermico a emissioni nulle. Il superamento di tali limiti comporta l’applicazione di una penale sulla tariffa pari allo 0,5% per ogni mese di ritardo, fino a un massimo di 9 mesi. Superato anche questo termine, l’impianto decade dal diritto all’incentivo. Per gli impianti che decadono e vengono successivamente riammessi in una nuova procedura, è prevista una riduzione del 20% della tariffa di riferimento. Inoltre, una novità introdotta dal decreto del 7 agosto 2025 prevede che chi rinuncia alla posizione utile entro 12 mesi e partecipa a una nuova procedura non potrà ottenere una tariffa superiore a quella precedentemente rinunciata, ridotta del 5%.
IL PRINCIPIO DNSH: NESSUN DANNO SIGNIFICATIVO ALL’AMBIENTE
Un pilastro fondamentale del nuovo quadro normativo è il rispetto del principio “Do No Significant Harm” (DNSH), che impone che gli interventi non arrechino alcun danno significativo ai sei obiettivi ambientali definiti dal Regolamento UE. Il rispetto di tale vincolo sarà oggetto di una valutazione di conformità approfondita da parte del GSE, che richiederà ai Soggetti Richiedenti di compilare e trasmettere apposite check-list e dichiarazioni sia in fase di progettazione (ex-ante) che in fase di realizzazione ed esercizio (ex-post), conservando tutta la documentazione necessaria per eventuali verifiche.
LA PROCEDURA OPERATIVA: DAL PORTALE FER-E ALLA GRADUATORIA
L’intero processo di partecipazione si svolgerà esclusivamente online tramite il Portale FER-E del GSE. Le aziende dovranno registrarsi, inserire tutti i dati tecnici e amministrativi richiesti e caricare la documentazione obbligatoria, inclusa la Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio (DSAN) generata automaticamente dal sistema. Ciascuna procedura competitiva resterà aperta per 60 giorni, entro i quali le domande dovranno essere inviate. Il GSE avrà poi un massimo di 90 giorni dalla chiusura del bando per valutare le richieste e pubblicare le graduatorie finali.
TARIFFE E MODALITÀ DI INCENTIVAZIONE
Il decreto prevede due tipologie di incentivi. Per gli impianti con potenza inferiore o uguale a 300 kW (soglia che scenderà a 200 kW dal 1° gennaio 2026), è possibile optare per una “tariffa omnicomprensiva”, che remunera tutta l’energia netta immessa in rete e include anche il prezzo dell’energia stessa, ritirata dal GSE. Per gli impianti di potenza superiore, invece, è previsto un “incentivo” calcolato come differenza tra la tariffa spettante e il prezzo zonale orario dell’energia, lasciando al produttore la libertà di vendere l’energia sul mercato. La tariffa finale, o “tariffa spettante”, sarà determinata partendo dalla tariffa di riferimento, applicando il ribasso percentuale offerto in sede di asta e sottraendo eventuali altre riduzioni dovute a penalità o cumulo con altri aiuti di Stato.
allegato_1_regole_operative_dm_fer3.11.2025
allegato_2_ Allegati e Appendici Regole Operative DM FER2 3.11.2025


