La revisione di alcuni aspetti del decreto Fer 2 originario si è resa necessaria, come spiega la relazione, per garantire “l’organicità della disciplina” e per rispondere alle esigenze di monitoraggio e adeguamento delle tariffe in base all’inflazione e ai costi di produzione, come previsto dalla Commissione Europea in sede di approvazione della misura.
Il governo mette mano al decreto FER2 con un provvedimento correttivo che introduce una stretta sulle rinunce alle aste per le rinnovabili innovative e modifica alcune scadenze e competenze relative alla valutazione degli aiuti di Stato. L’obiettivo è limitare i comportamenti speculativi degli operatori, che in passato hanno rinunciato a incentivi già aggiudicati per partecipare a procedure successive più vantaggiose, e garantire una maggiore efficienza nell’attuazione del PNRR. La novità è contenuta in un decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, di concerto con il Ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, firmato il 7 agosto 2025. Il provvedimento, che modifica il precedente decreto FER2 del 19 giugno 2024, arriva dopo aver acquisito i pareri favorevoli di ARERA e della Conferenza Unificata.
STRETTA SULLE RINUNCE: STOP A TARIFFE PIÙ ALTE
La modifica più significativa riguarda l’articolo 7 del decreto FER2, che disciplina le procedure di gara. Il nuovo testo introduce una condizione stringente per gli operatori che, dopo essersi aggiudicati una tariffa in un’asta, decidono di rinunciare alla posizione utile entro dodici mesi.
A questi soggetti sarà consentito di partecipare alle aste successive con lo stesso impianto, ma con un vincolo preciso: non potranno ottenere in nessun caso “una tariffa superiore rispetto a quella oggetto di rinuncia, ridotta del 5%”.
Questa misura, come si legge nella relazione illustrativa del decreto, è stata ritenuta opportuna per “limitare le rinunce dettate solo dalla volontà di accedere a condizioni maggiormente favorevoli di una procedura successiva”, un comportamento che in passato ha ritardato la realizzazione degli impianti e limitato la partecipazione di altri soggetti.
VALUTAZIONE DEGLI AIUTI: SCADENZA ANTICIPATA E COMPETENZE ARERA
Il decreto interviene anche sull’articolo 14, relativo al monitoraggio e alla valutazione della misura in ottica di aiuti di Stato. Le principali modifiche sono:
Anticipo della Relazione Intermedia: La scadenza per la presentazione alla Commissione Europea della relazione intermedia sulla compatibilità della misura viene anticipata dal 2026 al 31 dicembre 2025, per allinearla a quanto richiesto da Bruxelles nella sua decisione di approvazione.
Competenze Esclusive di ARERA sui Costi: Viene chiarito che l’ARERA si occuperà esclusivamente di definire come coprire, attraverso le tariffe elettriche, i costi legati all’attività del soggetto indipendente che valuterà l’efficacia del decreto. Una precisazione richiesta dalla stessa Autorità per evitare sovrapposizioni di competenze.
UN PROVVEDIMENTO PER LA COERENZA E GLI OBIETTIVI PNRR
Questo decreto correttivo si inserisce in un quadro più ampio di attuazione delle politiche energetiche legate al PNRR. Il FER2, infatti, è uno strumento chiave per completare il meccanismo di sostegno alle rinnovabili, con un focus sulle tecnologie innovative o non ancora mature, come l’eolico offshore, il solare termodinamico, il geotermico e il biogas.
La revisione di alcuni aspetti del decreto originario si è resa necessaria, come spiega la relazione, per garantire “l’organicità della disciplina” e per rispondere alle esigenze di monitoraggio e adeguamento delle tariffe in base all’inflazione e ai costi di produzione, come previsto dalla Commissione Europea in sede di approvazione della misura.