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Fondi Coesione

Dl Aiuti, ecco cosa prevede la bozza in materia di energia e imprese (e non solo)

I rigassificatori saranno considerati “interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti” con i governatori commissari di governo per la loro realizzazione. Entro 180 giorni le Regioni devono individuare le aree idonee per la realizzazione di impianti rinnovabili.

Bonus sociale per energia elettrica e gas, che diventa retroattivo. Sale al 25% il credito d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di gas e luce, mentre il credito d’imposta per gli autotrasportatori viene fissato al 28%. E ancora: Estensione al primo trimestre 2022 del contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, in favore delle imprese gasivore, rigassificatori considerati “interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti” con i governatori commissari di governo per la loro realizzazione. Entro 180 giorni le Regioni devono individuare le aree idonee per la realizzazione di impianti rinnovabili. Sono alcune delle misure contenute nella bozza del decreto Aiuti esaminata dal Consiglio dei ministri, secondo il testo di cui ha preso visione Energia Oltre.

Nel dettaglio:

BONUS SOCIALE ENERGIA ELETTRICA E GAS

“Per il terzo trimestre dell’anno 2022 le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute (…) e la compensazione per la fornitura di gas naturale (…) riconosciute sulla base del valore ISEE (…) sono rideterminate dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente con delibera da adottare entro il 30 giugno, nel limite delle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali per l’anno 2022”, si legge nella bozza del provvedimento che sottolinea come ai fini delle dichiarazioni ISEE “l’articolo 6 del decreto legge 21 marzo 2022 n. 21 si interpreta nel senso che in caso di ottenimento di attestazione ISEE che permette l’applicazione dei bonus sociali elettricità e gas l’eventuale intervenuto pagamento, nell’anno in corso ma in data antecedente all’ottenimento dell’attestazione, di somme eccedenti a quelle dovute sulla base dell’applicazione del bonus, è oggetto di automatica compensazione da effettuare nelle bollette immediatamente successive, ovvero qualora questa non sia possibile, di automatico rimborso. Nel caso in cui il pagamento non sia stato ancora effettuato, l’importo è rideterminato con applicazione del bonus di cui al primo periodo”. Infine, arriva la retroattività: la misura riguarda infatti “le dichiarazioni sostitutive uniche presentate dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022”.

INCREMENTO DEI CREDITI D’IMPOSTA IN FAVORE DELLE IMPRESE PER L’ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS NATURALE

“Il contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, fissato (…) nella misura del 20 per cento è rideterminato nella misura del 25 per cento”. Mentre “il contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, fissato dall’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, nella misura del 12 per cento è rideterminato nella misura del 15 per cento”.

CREDITO D’IMPOSTA PER GLI AUTOTRASPORTATORI

“Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall’aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto (…) è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, nella misura del 28 per cento della spesa sostenuta nel primo trimestre dell’anno 2022 per l’acquisto del gasolio impiegato dai medesimi soggetti in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l’esercizio delle predette attività, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto”, si legge nella bozza del decreto.

ESTENSIONE AL PRIMO TRIMESTRE 2022 DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO, SOTTO FORMA DI CREDITO D’IMPOSTA, IN FAVORE DELLE IMPRESE GASIVORE

La bozza provvedimento prevede che “alle imprese a forte consumo di gas naturale” “è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 10 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita all’ultimo trimestre 2021, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019”.

DISPOSIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVA CAPACITÀ DI RIGASSIFICAZIONE

“In considerazione della necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento di gas ai fini della sicurezza energetica nazionale, fermi restando i programmi di decarbonizzazione del sistema energetico nazionale, le opere finalizzate all’incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione, nonché le connesse infrastrutture costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti – si legge ancora nella bozza del provvedimento -. Per la realizzazione delle opere e delle infrastrutture connesse di cui al primo periodo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono nominati uno o più Commissari straordinari di Governo. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il Commissario o i Commissari si avvalgono delle amministrazioni centrali e territoriali competenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e allo stesso non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati”. I commissari potranno rilasciare Autorizzazioni Unica per la realizzazione dei progetti “entro centoventi giorni dalla data di ricezione dell’istanza” mentre per le valutazioni ambientali delle opere e delle infrastrutture connesse “previa comunicazione alla Commissione europea, si applica l’esenzione di cui all’articolo 6, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” (anche se su questo punto sono ancora in corso verifiche di governo per la sua introduzione).

La bozza precisa, inoltre, che “le amministrazioni a qualunque titolo interessate nelle procedure autorizzative, incluso il rilascio della concessione demaniale marittima, delle opere e delle infrastrutture connesse (…) attribuiscono ad esse priorità e urgenza negli adempimenti e nelle valutazioni di propria competenza.

PROCEDURE AUTORIZZATIVE PER GLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

“Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dei medesimi decreti, le Regioni individuano con legge le aree idonee, (…) Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie esercita funzioni di impulso anche ai fini dell’esercizio del potere di cui al periodo seguente. Nel caso di mancata adozione della legge (…) ovvero di mancata ottemperanza ai principi, ai criteri e agli obiettivi stabiliti dai decreti di cui al comma 1, si applica l’articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Le Province autonome provvedono al processo programmatorio di individuazione delle aree idonee ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione.”. La bozza previsa che la disciplina delle aree idonee si applica anche “alle infrastrutture elettriche di connessione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e a quelle necessarie per lo sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, qualora strettamente funzionale all’incremento dell’energia producibile da fonti rinnovabili”. Ed entro 60 giorni “la competente Direzione generale del Ministero della cultura stabilisce, con proprio atto, criteri uniformi di valutazione dei progetti di impianti di energia da fonti rinnovabili, idonei a facilitare la conclusione dei procedimenti, assicurando che la motivazione delle eventuali valutazioni negative dia adeguata evidenza della sussistenza di stringenti, comprovate e puntuali esigenze di tutela degli interessi culturali o paesaggistici, nel rispetto della specificità delle caratteristiche dei diversi territori”.

SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI

“Nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili (…) qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, le eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri (…) sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA e alle stesse si applicano i commi 3, 4 e 5 dell’articolo 25, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”, specifica la bozza di provvedimento. Tali deliberazioni, inoltre “confluiscono nel procedimento autorizzatorio unico, che è concluso dall’Amministrazione competente entro i successivi sessanta giorni. Se la decisione del Consiglio dei ministri si esprime per il rilascio del provvedimento di VIA, decorso inutilmente il prescritto termine perentorio di sessanta giorni, l’autorizzazione si intende rilasciata”. Infine. “alle riunioni del Consiglio dei ministri convocate per l’adozione delle deliberazioni partecipano, senza diritto di voto, i Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, che esprimono definitivamente la posizione dell’amministrazione di riferimento e delle amministrazioni non statali che abbiano partecipato al procedimento autorizzatorio”.

INCREMENTO DELLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI PER IL SETTORE AGRICOLO

“Nell’applicazione degli orientamenti europei vigenti in materia di aiuti di stato per il settore agricolo, forestale e nelle zone rurali, al fine di aumentare la capacità di produzione di energia elettrica rinnovabile, alle imprese del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale è consentito realizzare impianti fotovoltaici sui tetti delle proprie strutture produttive aventi potenza eccedente il consumo medio annuo di energia elettrica, compreso quello familiare. È altresì consentita la vendita in rete dell’energia elettrica prodotta – si legge nella bozza -. La disposizione (…) si applica anche alle misure di investimento attualmente in corso, incluse quelle finanziate a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza, e la sua efficacia è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea”.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI

“Il Ministero della difesa e i terzi concessionari dei beni (…) possono costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali anche con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali anche per impianti superiori a 1 MW, anche in deroga ai requisiti di cui al comma 2, lettere b) e c) dell’articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e con facoltà di accedere ai regimi di sostegno del medesimo decreto legislativo anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l’illuminazione pubblica.”, si legge nella bozza.

SEMPLIFICAZIONI AUTORIZZATIVE PER INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO ASSET ESISTENTI

“Per la realizzazione degli interventi che comportano il miglioramento delle prestazioni di esercizio di linee esistenti ovvero che consentono l’esercizio delle linee esistenti in corrente continua, funzionale al trasporto delle energie rinnovabili, si applicano i regimi di semplificazione di cui al presente comma – specifica la bozza del provvedimento -. Gli interventi su linee aeree esistenti realizzati sul medesimo tracciato ovvero che se ne discostano per un massimo di 60 metri lineari e che non comportano una variazione dell’altezza utile dei sostegni superiore al 30 per cento rispetto all’esistente, sono realizzati mediante denuncia di inizio attività di cui al comma 4-sexies. Nel caso di linee in cavo interrato esistenti, gli interventi sono effettuati sul medesimo tracciato o entro il margine della strada impegnata o entro i cinque metri dal margine esterno della trincea di posa. Qualora, per gli interventi volti a consentire l’esercizio in corrente continua, si rendano necessari la realizzazione di nuove stazioni elettriche, l’adeguamento o l’ampliamento delle stazioni esistenti, il regime di cui al comma 4-sexies è applicabile, anche per detti impianti, a condizione che i medesimi siano localizzati in aree o siti industriali dismessi, o parzialmente dismessi, ovvero nelle aree individuate come idonee ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. L’esercizio delle linee autorizzate ai sensi del presente comma avviene nel rispetto delle medesime limitazioni in materia di campi elettromagnetici già applicabili alla linea esistente, in caso di mantenimento della tecnologia di corrente alternata, nonché nel rispetto dei parametri previsti dalla normativa tecnica in materia di corrente continua nel caso di modifica tecnologica”.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI FOSSILI

Vista la “situazione di eccezionalità che giustifica la massimizzazione dell’impiego degli impianti” a carbone “i gestori degli impianti medesimi comunicano all’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale (…) le deroghe necessarie alle condizioni autorizzative, per un periodo di sei mesi (…). Alla scadenza del termine di sei mesi, qualora la situazione di eccezionalità permanga, i gestori comunicano all’autorità competente le nuove deroghe necessarie alle condizioni autorizzative, indicando il periodo di durata delle stesse che, in ogni caso, non è superiore a sei mesi”. Inoltre “i gestori indicano le motivazioni tecniche che rendono necessaria l’attuazione delle deroghe e le condizioni autorizzative temporanee. I valori limite in deroga non possono in ogni caso eccedere, per ciascun impianto, i riferimenti derivanti dai piani di qualità dell’ambiente e/o e dalla normativa unionale, nonché i valori meno stringenti dei BAT-AEL indicati nelle conclusioni sulle BAT”.

GESTIONE DEI RIFIUTI A ROMA E ALTRE MISURE PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA PER IL 2025

“Al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella Città di Roma Capitale, in considerazione della esigenza di prevenire gravi criticità nella gestione dei rifiuti urbani, (…) il Commissario straordinario del Governo (…) limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale, esercita le competenze assegnate alle regioni “ e “a) predispone e adotta il piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale”, “b) regolamenta le attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi”, “c) elabora e approva il piano per la bonifica delle aree inquinate”, “d) approva i progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, assicura la realizzazione di tali impianti e autorizza le modifiche degli impianti esistenti”, “e) autorizza l’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi”.

Inoltre ai fini dell’esercizio di tali compiti “il Commissario straordinario, ove necessario, può provvedere a mezzo di ordinanza, sentita la regione Lazio, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci”.

PROROGA DEL TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI SUL SUPERBONUS

“Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche” riguardanti il supebonus delle villette “la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo”. In valutazione da parte del governo, invece, la questione di cessione dei crediti.

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