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Dl Energia, bozza in Cdm si riduce rispetto alla vigilia. Ecco il testo

Arrivano bonus benzina e Iva al 5% sul gas. In forse la Riforma del regime di agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica

Si riduce a otto articoli, invece dei dodici circolati nel testo della scorsa settimana, la bozza di Dl Energia all’esame del Consiglio dei ministri di oggi. Il testo, visionato da ENERGIA OLTRE, si occupa delle “Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale”.

MISURE A FAVORE DEI CLIENTI DISAGIATI

Arera “provvede ad aggiornare i valori delle compensazioni applicabili nel IV trimestre 2023 in modo tale che, per ciascuna tipologia di cliente disagiato, i livelli obiettivo di riduzione della spesa attesa nel medesimo trimestre siano quelli previsti per l’energia elettrica (…) e per il gas”. Sempre Arera “predispone entro il 31 maggio 2024 la relazione di rendicontazione”.

GLI ONERI GENERALI DI SISTEMA GAS

“Al fine di contenere, per il quarto trimestre 2023, gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede a mantenere azzerate, per il medesimo trimestre, le aliquote delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas”, si legge ancora nella bozza che quantifica fli oneri “in 300 milioni di euro per l’anno 2023” a cui “si provvede a valere sulle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali per l’anno 2023.”

IVA AL 5%

Le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali “contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023, sono assoggettate all’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) del 5 per cento. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza tra gli importi stimati e gli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023”. Gli oneri in questo caso sono “valutati in 628,62 milioni di euro per l’anno 2023”.

Queste disposizioni si applicano anche “alle forniture di servizi di teleriscaldamento nonché alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia”, e per questo vengono assegnati fondi per 41,46 milioni di euro per un totale complessivo di 670,08 milioni di euro

IL BONUS BENZINA

Per quanto riguarda i bonus sociali “ai clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico è riconosciuto, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023, un contributo straordinario, crescente con il numero di componenti del nucleo famigliare secondo le tipologie già previste per il medesimo bonus sociale.
L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente definisce la misura del contributo ripartendo nei 3 mesi l’onere complessivo”. Per una “spesa massima di 300 milioni di euro per l’anno 2023”.

In merito alle “Misure urgenti in materia di social card, di trasporto pubblico e di borse di studio” “al fine di sostenere il potere d’acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, anche a seguito dell’incremento del costo del carburante, ai beneficiari della social card (…) è riconosciuto un ulteriore contributo nei limiti pro capite” ed “entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro delle Imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono stabiliti: a) l’ammontare del beneficio aggiuntivo per singolo nucleo familiare; b) le modalità di raccordo con le previsioni del decreto di cui all’articolo 1, comma 451, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al fine di preservare l’unicità del sistema di gestione e del titolo abilitante; c) le modalità e le condizioni di accreditamento delle imprese autorizzate alla vendita di carburanti che aderiscono a piani di contenimento dei costi del prezzo alla pompa”.
In questo caso gli oneri sono quantificati in 100 milioni di euro.

LE AGEVOLAZIONI PER GLI ENERGIVORI IN FORSE

È invece ancora sub judice la “Riforma del regime di agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica”. In questo caso la bozza prevede a decorrere dal 1° gennaio 2024, accedono alle agevolazioni “le imprese che, nell’anno precedente alla presentazione dell’istanza di concessione delle agevolazioni medesime, hanno realizzato un consumo annuo di energia elettrica non inferiore a 1 GWh e che rispettano almeno uno dei seguenti requisiti:
a) operano in uno dei settori ad alto rischio di rilocalizzazione di cui all’allegato 1 alla comunicazione 2022/C 80/01;
b) operano in uno dei settori a rischio di rilocalizzazione di cui all’allegato 1 alla comunicazione 2022/C 80/01;
c) pur non operando in alcuno dei settori di cui alle lettere a) e b), hanno beneficiato, nell’anno 2022 ovvero nell’anno 2023, delle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, recante “Disposizioni in materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore”, avendo rispettato i requisiti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) ovvero b), del medesimo decreto”.

Hanno diritto di accedere alle agevolazioni “anche le imprese che, nell’anno precedente alla presentazione dell’istanza di concessione delle agevolazioni stesse, abbiano realizzato un consumo annuo di energia elettrica non inferiore a 1 GWh e che operino in un settore o sotto-settore che, seppur non ricompreso” tra quelli precedenti “sia considerato ammissibile in conformità a quanto previsto al punto 406 della comunicazione medesima. Con decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica sono stabiliti termini e modalità per la presentazione, da parte delle imprese ovvero delle associazioni di categoria interessate, della proposta di ammissione del settore o del sotto-settore ai sensi del punto 406 della comunicazione 2022/C 80/01”.

Le imprese che accedono alle agevolazioni “sono tenute a effettuare la diagnosi energetica” e ad “attuare le raccomandazioni di cui al rapporto di diagnosi energetica, qualora il tempo di ammortamento degli investimenti a tal fine necessari non superi i tre anni e il relativo costo non ecceda l’importo dell’agevolazione percepita”, “ridurre l’impronta di carbonio del consumo di energia elettrica fino a coprire almeno il 30 per cento del proprio fabbisogno da fonti che non emettono carbonio”; e “investire una quota pari almeno al 50 per cento dell’importo dell’agevolazione in progetti che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra al fine di determinare un livello di riduzioni al di sotto del parametro di riferimento utilizzato per l’assegnazione gratuita nel sistema di scambio di quote di emissione dell’Unione europea”. Ad occuparsene è Enea che “effettua i controlli per accertare l’adempimento all’obbligo di effettuazione della diagnosi energetica” “collaborando, anche mediante lo scambio di informazioni, con il Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. (GSE) e con l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)”.

“Gli esiti dei controlli di cui al presente comma sono comunicati, entro il 30 giugno di ogni anno, al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e all’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA). In caso di inadempimento(…) l’impresa interessata è tenuta a rimborsare l’importo delle agevolazioni percepite per il periodo di mancato adempimento agli obblighi medesimi e può beneficiare di ulteriori agevolazioni ai sensi del presente articolo esclusivamente dopo aver provveduto a rimborsare l’importo stesso.”.

Gli altri articolo si occupano infine della “Proroga di termini in materia di agevolazioni per l’acquisto della casa di abitazione” di “Violazioni degli obblighi in materia di certificazione dei corrispettivi” di “Disposizioni in materia di potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, misure in materia di finanza pubblica nonché disposizioni urgenti in materia di accesso al fondo opere indifferibili” e di “Disposizioni in materia di cessioni di compendi assicurativi e allineamento di valori contabili per le imprese”.

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