Sono 49 articoli in tutto per l’ultima versione del Dl Pnrr bis (erano 48 nella versione pubblicata ieri da Energia Oltre) che potrebbe approdare già nel Consiglio dei ministri di oggi.
Tra le norme previste ci sono disposizioni in materia di responsabilità per il conseguimento degli obiettivi del PNRR e per la realizzazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e di quelli non più finanziati con le risorse del PNRR, nonché́ in materia di revisione del Piano Nazionale Complementare al PNRR anche se quest’ultima è in attesa di verifica per cui potrebbe anche non entrare nella versione definitiva. Previste anche disposizioni in materia di controlli sugli interventi di efficientamento energetico e di Sismabonus: “Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, (…) in relazione alle istanze per la fruizione di detrazioni fiscali afferenti agli interventi di efficientamento energetico finanziati con le risorse del PNRR relative alla Missione 2 Componente 3 «Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici», investimento 2.1 «- Rafforzamento dell’Ecobonus per l’efficienza energetica», è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679, l’elenco delle asseverazioni rendicontate, comprensive del codice univoco identificativo (codice ASID) attribuito dal portale informatico di cui all’articolo 3 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 5 ottobre 2020, n. 246, e del Codice unico di progetto (CUP). Per le finalità di verifica, il programma dei controlli predisposto dall’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), ai sensi dell’articolo 11 del citato decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2020, è integrato con le istanze sottoposte a verifica dai competenti organismi di controllo nazionali ed europei. ENEA esegue i controlli in situ, congiuntamente ai predetti organismi di controllo nazionali e d europei, con priorità e nel rispetto della tempistica relativa ai controlli del PNRR”.