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Piano Mattei

Ecco come cambia il Milleproroghe in ambiente, trasporti ed energia

Monopattini, autoconsumo, biogas, mercato tutelato e trivelle. Queste le novità del Milleproroghe

Chiuso l’esame nelle commissioni Affari costituzionali e Bilancio alla Camera, e conferito il mandato ai relatori Fabio Melilli (Pd) e Vittoria Baldino (M5s) il testo andrà in aula a partire da lunedì prossimo.

Nel corso delle battute finali di esame al provvedimento, i parlamentari hanno dato il semaforo verde a una serie di emendamenti che hanno in parte ridisegnato il testo per quanto riguarda il settore ambiente, trasporti ed energia.

MONOPATTINI SOLO PER OVER 14 E CON USO DEL CASCO

Passa l’emendamento presentato da Giorgio Mulè di Forza Italia e riformulato nel corso dell’esame del testo, sulla possibilità di guidare un monopattino elettrico: la norma prevede che si dovrà avere almeno 14 anni e sotto i 18 anni sarà comunque obbligatorio l’uso del casco. Inoltre si dovranno tenere entrambe le mani sul manubrio, vietandone di fatto l’utilizzo con smartphone o sigaretta. Le modifiche riguardando anche le tipologie di mezzi equiparabili alle bici, e le sanzioni (da 50 a 400 euro), la confisca, il divieto di circolare su strade extra urbane, il limite di 50km all’ora in città, l’obbligo di luci la sera e il divieto di trasportare persone.

MORATORIA TRIVELLE SI ESTENDE A 30 MESI

“Sono stati approvati con riformulazione i nostri emendamenti che prorogano la moratoria contro le trivelle e gli Air Gun fino a 30 mesi: di fatto sei mesi in più rispetto a quanto previsto nella norma originaria. Un’azione pertanto necessaria per continuare a tutelare l’ambiente marino e terrestre”, hanno dichiarato i deputati del MoVimento 5 Stelle Giovanni Vianello e Luciano Cillis, primi firmatari dei due emendamenti blocca trivelle contenuti nel Milleproroghe. “In definitiva – riprendono – spostiamo in avanti di sei mesi sia il termine per il Pitesai, il Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee, sia il blocco delle trivelle e degli Air-gun. Il prossimo passo è quello di vietare definitivamente nuove trivelle su tutto il territorio nazionale, mare incluso: è un punto programmatico fondamentale per il MoVimento 5 Stelle, su cui si basa l’accordo di Governo. Grazie al MoVimento 5 Stelle l’Italia sta finalmente facendo passi in avanti per tutelare il nostro ambiente e per rilanciare le fonti rinnovabili con la riqualificazione energetica. L’emendamento approvato oggi era necessario perché la proroga del blocco dei terrificanti Air-gun e di nuove trivellazioni permetterà di arrivare a una seria pianificazione di base che tutelera’ tutte le aree più fragili del Paese, evitando cosi’ danni irreparabili”, hanno concluso Cillis e Vianello.

RINVIATA FINE MERCATO TUTELATO PER LUCE E GAS

“Grazie al nostro emendamento al Milleproroghe approvato nelle commissioni Affari costituzionali e Bilancio alla Camera, proroghiamo al primo gennaio 2022 il termine di cessazione del regime di maggior tutela del prezzo nel mercato della vendita del gas per i clienti domestici. Relativamente al mercato dell’energia elettrica viene prorogato al primo gennaio 2021 il regime di tutela del prezzo per le piccole imprese e al primo gennaio 2022 per micro imprese e clienti domestici. Questo arco di tempo prima della piena liberalizzazione dei mercati energetici e’ necessario a famiglie e imprese per reperire tutte le informazioni necessarie per poter fare scelte consapevoli. Fino a quando il quadro non sarà chiaro a tutti i consumatori finali, passare improvvisamente al mercato libero vorrebbe dire caricare i bilanci familiari e di impresa di costi energetici maggiori”. Lo dichiarano i portavoce del MoVimento 5 Stelle in Commissione Attività produttive a Montecitorio. Inoltre, aggiungono, “si prevede la pubblicazione di un decreto ministeriale entro novanta giorni dall’entrata in vigore della disposizione, che definisca modalità e criteri dell’ingresso dei clienti finali nel mercato libero e uno che disciplini i requisiti che i venditori di energia elettrica devono possedere per l’iscrizione, la permanenza e l’esclusione dall’albo. Infine il Mise, con decreto, disciplina un procedimento speciale che preveda dei termini e delle procedure ad hoc per il contraddittorio tra le parti e che tenga conto a 360 gradi dell’operato del venditore, per l’eventuale esclusione di quest’ultimo dall’elenco in maniera motivata, corretta e trasparente”.

INCENTIVI NUOVI IMPIANTI BIOGAS FINO A 300KW

Arrivano incentivi per i nuovi impianti di biogas fino a 300kw realizzati da imprenditori agricoli, anche in forma consortile, la cui alimentazione deriva per almeno l’80% da reflui e materie derivanti dalle aziende agricole e per il restante 20% da loro colture dedicate per il 2020. Gli emendamenti approvati, riformulati, sono stati presentati da Pd e FI e valgono per un massimo di 25 milioni di euro per quest’anno.

VIA LIBERA AD AUTOCONSUMO E COMUNITA’ ENERGETICHE

“In linea con le direttive Ue che il nostro Paese è chiamato a recepire e con il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), è stato approvato un emendamento del MoVimento 5 Stelle al decreto Milleproroghe che garantisce al consumatore un ruolo sempre piuù attivo, diventando al contempo produttori e consumatori di energia rinnovabile. Infatti, grazie a questa misura, i consumatori – gruppi di cittadini, condomini dello stesso palazzo, commercianti, piccoli imprenditori e pubbliche amministrazioni – potranno unirsi per condividere l’energia elettrica da fonti rinnovabili, creando delle comunità energetiche per lo scambio di energia. Energia che potrà essere ‘autoconsumata’, ma anche immessa nella rete o immagazzinata per essere utilizzata nelle ore notturne”. Cosi’ in una nota i portavoce del MoVimento 5 Stelle delle commissioni Ambiente e Attività produttive alla Camera. “Si offrono cosi’ reali alternative alle fonti fossili, andando ad abbattere la dipendenza energetica del nostro Paese, con importanti ricadute dirette sul piano industriale, occupazionale e ambientale. Questo intervento garantisce infatti diversi vantaggi diretti, come la riduzione del costo dell’energia e una maggiore competitività delle imprese, e indiretti, legati al sostegno della filiera industriale sull’efficienza energetica del nostro Paese. Previsti poi anche degli incentivi ad hoc, che andranno a premiare l’autoconsumo istantaneo e l’utilizzo dei sistemi di accumulo”. “In sintesi- concludono i 5S- una vera rivoluzione per l’ambiente, per la salute e le tasche dei cittadini, che porterà alla riduzione delle emissioni in atmosfera e facilitera’ il recepimento della direttiva 2008/50”.

GLI EMENDAMENTI INTEGRALI

Art. 33-bis.
(Monopattini elettrici)

1. Il termine di conclusione della sperimentazione di cui all’articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, indicato dall’articolo 7 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 luglio 2019, n. 162, è prorogato di dodici mesi. La circolazione mediante segway, hoverboard e monowheel, ovvero analoghi dispositivi di mobilità personale, è consentita, solo se sono a propulsione prevalentemente elettrica, nell’ambito della sperimentazione di cui al decreto adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e nel rispetto delle caratteristiche tecniche e costruttive e delle condizioni di circolazione da esso definite.
2. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 75 è sostituito dai seguenti:
«75. Nelle more della sperimentazione di cui all’articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e fino alla data di entrata in vigore delle nuove norme susseguenti la stessa sperimentazione, sono considerati velocipedi, ai sensi dell’articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche al di fuori degli ambiti territoriali della sperimentazione, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non dotati di posti a sedere, aventi motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 Kw, rispondenti agli altri requisiti tecnici e costruttivi indicati nel decreto adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e caratterizzati dai componenti elencati nell’allegato 1 al medesimo decreto.
75-bis. Chiunque circola con un monopattino a motore avente caratteristiche tecniche diverse da quelle indicate dal comma 75 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del monopattino, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 quando il monopattino ha un motore termico oppure un motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 2 Kw.
75-ter. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica di cui al comma 75 possono essere condotti solo da utilizzatori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età e possono circolare esclusivamente sulle strade urbane con limite di velocità di 50 km/h, ove è consentita la circolazione dei velocipedi, nonché sulle strade extraurbane, se è presente una pista ciclabile, esclusivamente all’interno della medesima. I monopattini non possono superare i 25 km/h quando circolano sulla carreggiata ed i 6 km/h quando circolano sulle aree pedonali. Da mezz’ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell’oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l’illuminazione, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica sprovvisti o mancanti di luce anteriore bianca o gialla fissa e posteriormente di catadiottri rossi e di luce rossa fissa, utili alla segnalazione visiva, non possono essere utilizzati, ma solamente condotti o trasportati a mano. Chiunque circola con un monopattino a propulsione prevalentemente elettrica in violazione delle disposizioni di cui al presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400.
75-quater. I conducenti dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica di cui al comma 75 devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due, devono avere libero l’uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio sempre con entrambe le mani, salvo che non sia necessario segnalare la manovra di svolta. I conducenti di età inferiore a diciotto anni hanno, altresì, l’obbligo di indossare idoneo casco protettivo. È fatto divieto di trasportare altre persone, oggetti o animali, trainare veicoli, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo. Da mezz’ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell’oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l’illuminazione, i conducenti dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica hanno l’obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell’articolo 162 del decreto legislativo 30 aprile 1992. n. 285. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 200.
75-quinquies. Chiunque circola con un dispositivo di mobilità personale avente caratteristiche tecniche e costruttive diverse da quelle definite dal decreto adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ovvero fuori dall’ambito territoriale della sperimentazione di cui al medesimo decreto è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del dispositivo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 quando il dispositivo ha un motore termico oppure un motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 2 Kw.
75-sexies. Ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui ai commi da 75-bis a 75-quinquies, si applicano le disposizioni del titolo VI del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Si considerano in circolazione i veicoli o i dispositivi di mobilità personale che sono condotti nelle aree e negli spazi individuati dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
75-septies. I servizi di noleggio dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica di cui al comma 75, anche in modalità free-floating, possono essere attivati solo con apposita delibera di Giunta comunale nella quale devono essere previsti, oltre al numero delle licenze attivabili e al numero massimo di dispositivi messi in circolazione:
a) l’obbligo di copertura assicurativa per lo svolgimento del servizio stesso;
b) le modalità consentite di sosta per i dispositivi interessati;
c) le eventuali limitazioni alla circolazione in determinate aree della città».

3. All’articolo 59 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Chiunque circola con un veicolo atipico per il quale non sono state ancora definite le caratteristiche tecniche e funzionali indicate dal comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 800. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Si procede in ogni caso alla sua distruzione».

RIFORMULAZIONE 12.64 (CILLIS) e 24.14 (VIANELLO)
PARERE FAVOREVOLE con la seguente riformulazione:
“Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All’articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: «diciotto» è sostituita dalla seguente: «ventiquattro»;
b) al comma 8, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Nelle aree non compatibili in base ai criteri del Piano, entro sessanta giorni il Ministero dello sviluppo economico avvia i procedimenti per il rigetto delle istanze relative ai procedimenti sospesi ai sensi del comma 4 e avvia i procedimenti di revoca, anche limitatamente ad aree parziali, dei permessi di prospezione e di ricerca in essere. Nelle aree non compatibili è comunque ammessa l’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.»;
c) al comma 8, quinto periodo, le parole: «entro ventiquattro mesi » sono sostituite dalle seguenti: «entro trenta mesi»”.

ll’articolo 12, il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. All’articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 59, le parole: «a decorrere dal 1o luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1o gennaio 2022»;
b) il comma 60 è sostituito dai seguenti:
«60. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 61 a 64 e da 66 a 71 del presente articolo, il comma 2 dell’articolo 35 del decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93, cessa di avere efficacia a decorrere dal 1o gennaio 2021 per le piccole imprese di cui all’articolo 2, numero 7), della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, e a decorrere dal 1o gennaio 2022 per le microimprese di cui all’articolo 2, numero 6), della medesima direttiva (UE) 2019/944 e per i clienti domestici. L’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) adotta disposizioni per assicurare, dalle medesime date di cui al precedente periodo, un servizio a tutele graduali per i clienti finali senza fornitore di energia elettrica, nonché specifiche misure per prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura a tutela di tali clienti. L’ARERA stabilisce, altresì, per le microimprese di cui al citato articolo 2, numero 6), della direttiva (UE) 2019/944 e per i clienti domestici il livello di potenza contrattualmente impegnata quale criterio identificativo in aggiunta a quelli già individuati dalla medesima direttiva.
60-bis. In relazione a quanto previsto dai commi 59 e 60, il Ministro dello sviluppo economico, sentita l’ARERA, definisce, con decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, le modalità e i criteri per un ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato, tenendo altresì conto della necessità di garantire la concorrenza e la pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato»;
c) il comma 68 è abrogato;
d) il comma 81 è sostituito dai seguenti:
«81. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell’ARERA, sentita l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono fissati le condizioni, i criteri, le modalità e i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l’iscrizione, la permanenza e l’esclusione dei soggetti iscritti nell’Elenco di cui al comma 80.
81-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, con il decreto di cui al comma 81, fatto salvo il potere sanzionatorio in capo Pag. 110alle Autorità di cui al medesimo comma, al Garante per la protezione dei dati personali e all’Agenzia delle entrate, esercitato nell’ambito delle rispettive funzioni, disciplina un procedimento speciale, nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, per l’eventuale esclusione motivata degli iscritti dall’Elenco di cui al comma 80, che tenga conto anche delle violazioni e delle condotte irregolari poste in essere nell’attività di vendita dell’energia elettrica, accertate e sanzionate dalle citate Autorità».

Art. 40-bis.
1. Gli incentivi previsti dall’articolo 1, comma 954 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono prorogati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica limitatamente all’anno 2020, secondo procedure e modalità di cui al medesimo articolo 1, commi da 954 a 956, e nel limite di un ulteriore costo annuo di 25 milioni di euro

Art. 42-bis.
(Autoconsumo da fonti rinnovabili)

1. Nelle more del completo recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, in attuazione delle disposizioni degli articoli 21 e 22 della medesima direttiva, è consentito attivare l’autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili ovvero realizzare comunità energetiche rinnovabili secondo le modalità e alle condizioni stabilite dal presente articolo. Il monitoraggio di tali realizzazioni è funzionale all’acquisizione di elementi utili all’attuazione delle disposizioni in materia di autoconsumo di cui alla citata direttiva (UE) 2018/2001 e alla direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE.
2. Per le finalità di cui al comma 1, i consumatori di energia elettrica possono associarsi per divenire autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001, ovvero possono realizzare comunità energetiche rinnovabili ai sensi dell’articolo 22 della medesima direttiva, alle condizioni di cui ai commi 3 e 4 e nei limiti temporali di cui al comma 4, lettera a).
3. I clienti finali si associano ai sensi del comma 2 nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) nel caso di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, i soggetti diversi dai nuclei familiari sono associati nel solo caso in cui le attività di cui alle lettere a) e b) del comma 4 non costituiscono l’attività commerciale o professionale principale;Pag. 139
b) nel caso di comunità energetiche gli azionisti o membri sono persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, e la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l’attività commerciale e industriale principale;
c) l’obiettivo principale dell’associazione è fornire benefìci ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera la comunità, piuttosto che profitti finanziari;
d) la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è aperta a tutti i consumatori ubicati nel perimetro di cui al comma 4, lettera d), compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili.

4. Le entità giuridiche costituite per la realizzazione di comunità energetiche ed eventualmente di autoconsumatori che agiscono collettivamente, agiscono nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) i soggetti partecipanti producono energia destinata al proprio consumo con impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza complessiva non superiore a 200 kW, entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001;
b) i soggetti partecipanti condividono l’energia prodotta utilizzando la rete di distribuzione esistente. L’energia condivisa è pari al minimo, in ciascun periodo orario, tra l’energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti a fonti rinnovabili e l’energia elettrica prelevata dall’insieme dei clienti finali associati;
c) l’energia è condivisa per l’autoconsumo istantaneo, che può avvenire anche attraverso sistemi di accumulo realizzati nel perimetro di cui alla lettera d) o presso gli edifici o condomini di cui alla lettera e);
d) nel caso di comunità energetiche rinnovabili, i punti di prelievo dei consumatori e i punti di immissione degli impianti di cui alla lettera a) sono ubicati su reti elettriche di bassa tensione sottese, alla data di creazione dell’associazione, alla medesima cabina di trasformazione media tensione/bassa tensione;
e) nel caso di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, gli stessi si trovano nello stesso edificio o condominio.

5. I clienti finali associati in una delle configurazioni di cui al comma 2:
a) mantengono i loro diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore;
b) possono recedere in ogni momento dalla configurazione di autoconsumo, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati;
c) regolano i rapporti tramite un contratto di diritto privato che tiene conto di quanto disposto alle lettere a) e b) e che individua univocamente un soggetto delegato, responsabile del riparto dell’energia condivisa. I clienti finali partecipanti possono, inoltre, demandare a tale soggetto la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori e il Gestore dei servizi energetici (GSE) Spa.

6. Sull’energia prelevata dalla rete pubblica dai clienti finali, compresa quella condivisa di cui al comma 4, lettera b), del presente articolo, si applicano gli oneri generali di sistema ai sensi dell’articolo 6, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19.
7. Ai fini dell’incentivazione delle configurazioni di autoconsumo di cui al comma 2, gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in tali configurazioni accedono al meccanismo di incentivazione tariffario di Pag. 140cui al comma 9. Non è consentito l’accesso agli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2019, né al meccanismo dello scambio sul posto. Resta ferma la fruizione delle detrazioni fiscali previste dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) adotta i provvedimenti necessari a garantire l’immediata attuazione delle disposizioni del presente articolo. La medesima Autorità, inoltre:
a) adotta i provvedimenti necessari affinché il gestore del sistema di distribuzione e Terna Spa cooperino per consentire, con modalità quanto più possibile semplificate, l’attuazione delle disposizioni del presente articolo, con particolare riguardo alle modalità con le quali sono rese disponibili le misure dell’energia condivisa;
b) fermo restando quanto previsto dal comma 6, individua, anche in via forfetaria, il valore delle componenti tariffarie disciplinate in via regolata, nonché di quelle connesse al costo della materia prima energia, che non risultano tecnicamente applicabili all’energia condivisa, in quanto energia istantaneamente autoconsumata sulla stessa porzione di rete di bassa tensione e, per tale ragione, equiparabile all’autoconsumo fisico in situ;
c) provvede affinché, in conformità con quanto disposto dalla lettera b) del comma 9, sia istituito un sistema di monitoraggio continuo delle configurazioni realizzate in attuazione del presente articolo; in tale ambito, prevede l’evoluzione dell’energia soggetta al pagamento di tali oneri e delle diverse componenti tariffarie tenendo conto delle possibili traiettorie di crescita delle configurazioni di autoconsumo, rilevabili dall’attività di monitoraggio, e dell’evoluzione del fabbisogno complessivo delle diverse componenti. Per tali finalità l’ARERA si può avvalere delle società del gruppo GSE Spa;
d) individua modalità per favorire la partecipazione diretta dei comuni e delle pubbliche amministrazioni alle comunità energetiche rinnovabili.

9. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico è individuata una tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni sperimentali di cui al comma 2 sulla base dei seguenti criteri:
a) la tariffa incentivante è erogata dal GSE Spa ed è volta a premiare l’autoconsumo istantaneo e l’utilizzo di sistemi di accumulo;
b) il meccanismo è realizzato tenendo conto dei princìpi di semplificazione e di facilità di accesso e prevede un sistema di reportistica e di monitoraggio dei flussi economici ed energetici a cura del GSE Spa, allo scopo di acquisire elementi utili per la riforma generale del meccanismo dello scambio sul posto, da operare nell’ambito del recepimento della direttiva (UE) 2018/2001;
c) la tariffa incentivante è erogata per un periodo massimo di fruizione ed è modulata fra le diverse configurazioni incentivabili per garantire la redditività degli investimenti, tenuto conto di quanto disposto dal comma 6;
d) il meccanismo è realizzato tenendo conto dell’equilibrio complessivo degli oneri in bolletta e della necessità di non incrementare i costi tendenziali rispetto a quelli dei meccanismi vigenti;
e) è previsto un unico conguaglio, composto dalla restituzione delle componenti di cui al comma 8, lettera b), compresa la quota di energia condivisa, e dalla tariffa incentivante di cui al presente comma.

10. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

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