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Rinnovabili

Ecco cosa prevede il decreto FER2 sulle energie rinnovabili

Il decreto promuove la realizzazione degli impianti a fonti rinnovabili innovativi o con costi elevati di esercizio, tra cui impianti alimentati da biogas e biomasse, solari termodinamici, geotermoelettrici, eolici offshore, fotovoltaici floating, sia offshore che su acque interne

Ieri è stato pubblicato, sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, il decreto FER2, che promuove la realizzazione degli impianti a fonti rinnovabili innovativi o con costi elevati di esercizio tra i quali: impianti alimentati da biogas e biomasse, solari termodinamici, geotermoelettrici, eolici offshore, fotovoltaici floating sia offshore che su acque interne e gli impianti alimentati da energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina, che presentino caratteristiche di innovazione e ridotto impatto sull’ambiente e sul territorio.

Come previsto dal provvedimento stesso, che entra in vigore oggi, 13 agosto 2024, entro i successivi 30 giorni saranno approvate dal Ministero, su proposta del Gestore dei Servizi Energetici (GSE), le regole operative che dovranno disciplinare le modalità e le tempistiche di riconoscimento degli incentivi.

COSA PREVEDE IL DECRETO FER2 SULLE ENERGIE RINNOVABILI 

Come recita l’articolo 1, il decreto FER2 ha la finalità “di sostenere la produzione di energia elettrica di impianti a fonti rinnovabili innovativi o con costi di generazione elevati, attraverso la definizione di incentivi che ne stimolino la competitività e consentano loro di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030”.

I REQUISITI PER PARTECIPARE ALLE PROCEDURE COMPETITIVE

Possono accedere alle procedure competitive di cui al presente decreto, gli impianti a fonti rinnovabili che rispettano i seguenti requisiti:

  1. a) possesso di titolo abilitativo alla costruzione e all’esercizio dell’impianto;
  2. b) preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva;
  3. c) rispetto dei requisiti minimi ambientali e prestazionali di cui all’allegato 2;
  4. d) rispetto dei seguenti requisiti dimensionali e costruttivi:

1) impianti a biogas: potenza nominale non superiore a 300 kW elettrici;

2) impianti a biomasse: potenza nominale non superiore a 1000 kW elettrici;

3) impianti solari termodinamici;

4) impianti eolici off-shore: impianti eolici off-shore floating, ovvero, impianti eolici offshore su fondazioni fisse con distanza minima dalla costa pari a 12 miglia nautiche;

5) impianti fotovoltaici off-shore floating e impianti fotovoltaici floating su acque interne.

Su richiesta del produttore, in luogo della documentazione di cui al comma 1, lettere a) è possibile accedere alle procedure competitive presentando il provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale, ove previsto.

LE PROCEDURE PER ACCEDERE AGLI INCENTIVI

L’accesso agli incentivi di cui al presente decreto avviene attraverso la partecipazione a procedure pubbliche competitive, bandite dal GSE nel quinquennio 2024-2028, in cui vengono messi a disposizione, periodicamente, contingenti di potenza. Le procedure competitive si svolgono in forma telematica nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, tutela della concorrenza e secondo modalità non discriminatorie.

Ai fini dell’accesso alle procedure competitive, gli impianti devono possedere i requisiti prestazionali e di tutela ambientale di cui all’Allegato 2 e i soggetti richiedenti devono offrire, nell’istanza di partecipazione, una riduzione percentuale sulla tariffa di riferimento, comunque non inferiore al 2%. Tale obbligo di offerta di riduzione non si applica agli impianti di potenza fino a 300 kW.

Per le procedure svolte nel 2024, le tariffe di riferimento poste a base d’asta sono quelle indicate all’Allegato 1. Per gli anni successivi, le tariffe poste a base d’asta sono quelle di cui all’Allegato 1, ridotte del 3% all’anno. Per gli impianti di potenza fino a 300 kW, tale riduzione si applica a decorrere dal 2026.

I contingenti di potenza complessivamente resi disponibili nelle procedure competitive sono individuati nella tabella seguente.

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