Le aziende con vendite superiori a 500 TEP dovranno seguire traiettorie di crescita fino al 2030. Nasce un fondo compensativo presso la CSEA per finanziare interventi di decarbonizzazione su larga scala.
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha tracciato la rotta definitiva per la decarbonizzazione del settore del riscaldamento e del raffrescamento. Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16 giugno 2026 del Decreto 15 aprile 2026, l’Italia introduce modalità rigorose per l’adempimento dell’obbligo di incremento della quota di energia rinnovabile termica.
La misura, che trova la sua base giuridica nel decreto legislativo n. 199 del 2021, punta a trasformare il mix energetico dei fornitori di calore, imponendo target annuali crescenti per il periodo 2026-2030. Il provvedimento stabilisce che le società con volumi di vendita superiori a 500 TEP (Tonnellate Equivalenti di Petrolio) annui debbano garantire una percentuale minima di fonti pulite nelle proprie forniture, pena il versamento di contributi compensativi destinati a un nuovo fondo di promozione energetica.
IL NUOVO ASSETTO NORMATIVO PER IL SETTORE TERMICO
Il decreto si inserisce in un quadro normativo complesso, richiamando diverse direttive europee e leggi nazionali sulla promozione dell’efficienza e delle fonti rinnovabili. In particolare, attua le disposizioni dell’articolo 27 del decreto legislativo n. 199/2021, affidando al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) il compito di gestire, verificare e controllare l’intero meccanismo.
L’obiettivo è duplice: da un lato accelerare il raggiungimento dei target fissati dal Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC), dall’altro garantire la sostenibilità economica degli investimenti nel settore del calore. Le nuove norme si applicano ai contratti di servizio e prestazione energetica sottoscritti o rinnovati dopo l’entrata in vigore del decreto, assicurando al contempo la certezza giuridica per i rapporti contrattuali preesistenti.
DEFINIZIONI E PERIMETRO D’AZIONE DEI SOGGETTI OBBLIGATI
Perimetrare con precisione il campo d’applicazione è uno degli aspetti cardine del testo. Il decreto definisce come “soggetto obbligato” qualsiasi forma societaria che venda energia termica (calore per riscaldamento, raffrescamento o acqua calda sanitaria) a utenti finali per quantità superiori alla soglia dei 500 TEP annui.
Questa soglia potrà essere ridotta in futuro in base all’evoluzione degli obiettivi nazionali. Sono inclusi anche i “nuovi entranti”, ovvero le aziende che avvieranno l’attività tra il 2026 e il 2030. Per energia rinnovabile termica si intende quella prodotta da fonti certificate, e il calcolo della quota deve essere rapportato al quantitativo complessivo venduto agli utenti, al netto delle inevitabili perdite di rete.
TRAIETTORIE INCREMENTALI E MODALITÀ DI ADEMPIMENTO
Il percorso di transizione è suddiviso in due fasi temporali: un triennio iniziale (2026-2028) e un successivo biennio (2029-2030). Gli obblighi di incremento seguono traiettorie annuali specifiche, dettagliate negli allegati tecnici del decreto, calibrate sulla base della quota media di rinnovabili conseguita da ciascun fornitore nel triennio 2022-2024.
L’adempimento deve essere formalizzato entro il 31 marzo dell’anno successivo alla chiusura di ciascun periodo d’obbligo. È interessante notare che il legislatore premia la lungimiranza: le aziende che supereranno i target previsti potranno scalare l’eccedenza dalla quota d’obbligo del periodo successivo, incentivando così un’accelerazione immediata degli investimenti in tecnologie pulite.
IL RUOLO CENTRALE DELLE GARANZIE D’ORIGINE E DEL CALORE DI SCARTO
L’assolvimento dell’obbligo passa attraverso l’annullamento di titoli specifici gestiti dal GSE. Tra questi figurano le Garanzie di Origine (GO) emesse per la produzione di calore e freddo rinnovabile, comprese quelle relative all’energia elettrica verde utilizzata per alimentare le pompe di calore. Una novità rilevante riguarda il riconoscimento del “calore e freddo di scarto”.
Vengono qualificati come tali, ad esempio, il calore latente recuperato dai fumi di combustione o il calore estratto in eccesso dai condensatori negli impianti di cogenerazione. Il decreto stabilisce criteri tecnici precisi per la certificazione di questi recuperi energetici, richiedendo, in alcuni casi, perizie asseverate o audit energetici per dimostrare l’impossibilità tecnica di altre soluzioni più efficienti.
MONITORAGGIO, ISPEZIONI E TRASPARENZA SUL PORTALE OIERT
La gestione operativa del meccanismo ruota attorno al “Portale OIERT”, l’interfaccia informatica attraverso la quale i soggetti obbligati devono registrarsi entro il 30 settembre 2026. Attraverso questo portale, le aziende comunicheranno i dati di vendita e i parametri degli impianti utilizzati. Il GSE effettuerà controlli documentali annuali a campione, ma avrà anche il potere di disporre ispezioni in sito con un preavviso di sette giorni.
Durante questi sopralluoghi, i tecnici incaricati potranno acquisire documenti, schemi tecnici ed effettuare rilievi fotografici. Per garantire la massima integrazione dei dati, è previsto uno scambio informativo costante tra il GSE, l’ARERA e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
SANZIONI COMPENSATIVE E IL FONDO PER LA PROMOZIONE TERMICA
In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, scatta l’obbligo di versare un contributo compensativo. L’importo di tale sanzione sarà calcolato moltiplicando i TEP mancanti per un “valore addizionale”, determinato dal Ministero sulla base della differenza di costo tra la produzione termica rinnovabile e quella convenzionale a gas naturale. Questi proventi non confluiranno nel bilancio dello Stato, ma alimenteranno il “Fondo per la promozione delle fonti rinnovabili termiche” istituito presso la CSEA. Le risorse del fondo saranno reinvestite esclusivamente per incentivare interventi di grandi dimensioni attraverso meccanismi competitivi, garantendo che le somme versate dai soggetti inadempienti servano comunque a finanziare l’espansione del calore verde in Italia.


