I giudici di Lussemburgo confermano il no di Csea agli sgravi 2025 su gas ed elettricità per le imprese in amministrazione straordinaria. Respinta la linea di Roma: l’amministrazione straordinaria è una procedura concorsuale e impedisce l’accesso agli aiuti energivori.
Le imprese sottoposte al regime italiano dell’amministrazione straordinaria possono essere legittimamente escluse dalle agevolazioni tariffarie riconosciute alle aziende ad alto consumo di energia elettrica e gas naturale. A stabilirlo è la Corte di giustizia dell’Unione europea con una sentenza pronunciata oggi, che ha respinto le tesi difensive di Acciaierie d’Italia (AdI) e del governo italiano, intervenuto nel procedimento a supporto dell’ex Ilva.
La vertenza trae origine dal rifiuto opposto dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (Csea), che aveva negato alla società siderurgica l’iscrizione negli elenchi degli energivori per l’annualità 2025 qualificandola come “impresa in difficoltà” in virtù del suo stato di insolvenza, dichiarato dal tribunale nel febbraio 2024. Chiamati in causa dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia attraverso due distinti rinvii pregiudiziali, i giudici di Lussemburgo hanno sentenziato che il diritto comunitario non osta al divieto imposto dalla legislazione italiana: l’amministrazione straordinaria costituisce una procedura concorsuale a tutti gli effetti, incompatibile con la fruizione di sussidi energetici ordinari fino al completamento del risanamento aziendale. La causa torna ora al Tar lombardo per la definizione dei ricorsi pendenti.
IL VERDETTO DI LUSSEMBURGO: GLI ENERGIVORI IN INSOLVENZA FUORI DAGLI SGRAVI
La Corte di giustizia dell’Unione europea ha negato gli sconti energetici alle imprese in amministrazione straordinaria. Il pronunciamento dei giudici europei convalida l’impianto restrittivo della normativa nazionale, stabilendo che le società sottoposte a tale gestione concorsuale non hanno diritto ad accedere agli sgravi tariffari destinati ai settori industriali a forte intensità di gas ed elettricità.
La sentenza risolve i dubbi interpretativi sollevati nell’ambito di due rinvii pregiudiziali promossi dal Tar della Lombardia a tutela del gruppo siderurgico ex Ilva. Acciaierie d’Italia, vertice della principale filiera dell’acciaio nel Paese, era stata ammessa all’amministrazione straordinaria dopo la dichiarazione giudiziaria di insolvenza formalizzata a febbraio 2024. Nonostante il governo italiano fosse sceso in campo a sostegno del piano industriale dell’azienda, la Corte ha disatteso la linea difensiva statale, convalidando l’esclusione dai benefici energetici.
IL CONTENZIOSO TRA CSEA E ACCIAIERIE D’ITALIA SULLE BOLLETTE 2025
La controversia ha avuto inizio quando Acciaierie d’Italia ha presentato istanza alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (Csea) per ottenere, relativamente all’anno 2025, l’inserimento negli elenchi ufficiali delle aziende a forte consumo di gas naturale ed energia elettrica, condizione indispensabile per beneficiare dei relativi sgravi di spesa. La Csea ha respinto le richieste dell’acciaieria, inquadrando AdI nella categoria di “impresa in difficoltà” ai sensi degli Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione (Oasr) emanati dalla Commissione europea, disciplina che esclude per legge tali soggetti dalle riduzioni degli oneri energetici.
Contro il diniego, AdI ha proposto ricorso dinanzi al Tar della Lombardia, contestando la legittimità della qualifica. Secondo la società, l’amministrazione straordinaria non poteva essere assimilata a una procedura liquidatoria o di crisi irreversibile, avendo come scopo statutario la prosecuzione e il rilancio delle attività produttive e non la cessazione dell’impresa. Di fronte a questo nodo, il giudice amministrativo milanese ha rimesso gli atti alla Corte Ue per verificare se i Trattati europei e gli indirizzi Oasr ostassero alla disciplina italiana.
LE ECCEZIONI PRELIMINARI DEL GOVERNO ITALIANO BOCCIATE DAI GIUDICI
Prima di entrare nel merito della questione, la Corte di Lussemburgo ha dovuto esaminare e respingere le eccezioni preliminari sollevate dall’esecutivo italiano, che chiedeva di dichiarare irricevibili le domande di pronuncia pregiudiziale del Tar Lombardia. La posizione dell’avvocatura di Roma poggiava su due argomentazioni: – la presunta mancanza di una motivazione idonea a giustificare l’intervento interpretativo della giurisdizione comunitaria; – la riconducibilità dei quesiti a questioni di puro diritto interno anziché a profili di interpretazione del diritto dell’Unione.
La Corte europea ha disatteso questa impostazione, affermando che i quesiti formulati dai giudici amministrativi presentano un chiaro e diretto collegamento con l’oggetto delle cause pendenti, vertendo sull’applicazione delle norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato e non su una materia di esclusiva pertinenza domestica.
LA DISTINZIONE TRA AIUTI ENERGETICI E MISURE DI RISTRUTTURAZIONE
Nel merito del contenzioso, i giudici europei hanno smontato l’argomentazione centrale di AdI e del governo italiano, i quali ritenevano illogico privare un’azienda impegnata in un percorso di risanamento proprio di quegli aiuti energetici di cui godeva prima della crisi, aggravandone il dissesto finanziario. Nelle motivazioni della sentenza, la Corte evidenzia che questa obiezione genera confusione tra due regimi di aiuti pubblici profondamente distinti: – le agevolazioni sui costi energetici, oggetto della vertenza, concesse a sostegno delle politiche generali di settore; – gli aiuti di Stato al salvataggio e alla ristrutturazione, che rispondono a criteri, requisiti e regole proprie dettate dagli Oasr.
La pronuncia chiarisce che l’amministrazione straordinaria è a pieno titolo una “procedura concorsuale” attivata nei confronti di un’impresa il cui stato di insolvenza è stato previamente accertato da un magistrato, presupposto di per sé sufficiente a collocare la società tra le “imprese in difficoltà” definite a livello europeo. Per la Corte è del tutto irrilevante che la procedura italiana persegua il recupero della redditività aziendale, giacché tale finalità coincide esattamente con lo scopo degli stessi Oasr, volti a disciplinare il salvataggio delle imprese insolventi.
Richiamando gli orientamenti comunitari, i giudici hanno ribadito che, finché la redditività non viene effettivamente ripristinata, un’impresa in difficoltà “non può essere utilizzata come strumento per altre politiche pubbliche”. La Corte ha infine ricordato che la qualifica dell’amministrazione straordinaria come “procedura di insolvenza” trova espresso e formale riconoscimento nel quadro normativo comunitario sin dal regolamento europeo del 2015.
IL RITORNO DEGLI ATTI AL TAR LOMBARDIA PER LA DECISIONE FINALE
Il dispositivo della sentenza stabilisce formalmente che il diritto comunitario “non osta” alla legislazione dell’Italia che nega alle realtà in amministrazione straordinaria l’accesso agli sgravi per i consumi di gas ed elettricità, “posto che l’ammissione a tale regime è subordinata allo stato di insolvenza di queste imprese”. Con questo passaggio interpretativo vincolante, la controversia viene rimessa al tribunale remittente. Spetterà ora ai magistrati del Tar della Lombardia pronunciarsi in via definitiva sui due ricorsi originari promossi da Acciaierie d’Italia contro la Csea, applicando i vincoli comunitari ai capitoli di spesa del gas naturale e dell’energia elettrica e sancendo l’esclusione del polo siderurgico dalle agevolazioni energivore per l’anno 2025.

