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Extraprofitti energetici, per la Ue il prelievo di solidarietà è pienamente legittimo

L’Avvocato generale della Corte di Giustizia europea promuove il regolamento del 2022 e apre all’estensione della tassa ai distributori decisa dai singoli Stati.

Il contributo straordinario di solidarietà sui profitti record delle aziende energetiche, introdotto dall’Unione europea per arginare la crisi scatenata dal conflitto in Ucraina, è pienamente conforme al diritto comunitario. A stabilirlo è l’Avvocato generale della Corte di Giustizia dell’Unione europea, Athanasios Rantos, nelle conclusioni depositate il 22 ottobre 2026 a Lussemburgo sulle cause riunite C-153/25 (Acea Produzione e altri), C-358/24 (Varo Energy Belgium e altri) e C-533/24 (Vermilion Energy Ireland e altri).

Secondo l’Avvocato generale, tanto il regolamento europeo quanto le relative discipline fiscali nazionali adottate dagli Stati membri risultano legittime in virtù della loro natura eccezionale, proporzionata e temporanea, confermando la piena validità della risposta coordinata alla fiammata dei prezzi dell’energia.

L’ORIGINE DEL CASO DAI GIUDICI DI ITALIA, BELGIO E IRLANDA

La vicenda trae origine dal comunicato stampa n. 153/26 diffuso dall’Unità Stampa e Informazione della Corte di Giustizia dell’Unione europea, che riassume la posizione espressa sulla cornice normativa varata nell’ottobre 2022 dal Consiglio dell’Unione europea con il regolamento (UE) 2022/1854.

Quel testo aveva istituito un contributo temporaneo a carico delle società attive nei settori del petrolio, del gas naturale, del carbone e della raffinazione per gli anni d’imposta 2022 e 2023, limitatamente ai profitti eccedenti di oltre il 20% la media dei redditi imponibili dei quattro esercizi precedenti, lasciando ai singoli Paesi la facoltà di adottare misure equivalenti per sostenere famiglie e imprese.

LA BASE GIURIDICA DELL’ARTICOLO 122 E IL NODO DELL’UNANIMITÀ

Nel respingere i dubbi di illegittimità, Rantos ha evidenziato in primo luogo che l’articolo 122, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) costituisce una valida base giuridica per l’adozione dell’intervento d’emergenza. Il prelievo risponde ai principi di urgenza, temporaneità e proporzionalità previsti dal Trattato ed è finalizzato ad attenuare l’impatto economico della crisi energetica su consumatori e imprese mediante uno sforzo coordinato tra governi secondo il principio di solidarietà.

IL POTERE DEI SINGOLI STATI DI ALLARGARE LA PLATEA DEGLI OPERATORI

Affrontando i quesiti della Corte costituzionale italiana, l’Avvocato generale ha precisato che, sebbene gli Stati membri non siano in linea di principio liberi di modificare arbitrariamente le categorie obbligate previste a livello europeo quando definiscono misure equivalenti, tale vincolo non impedisce loro di estendere la contribuzione nell’esercizio delle proprie competenze tributarie.

NESSUNA VIOLAZIONE DI RETROATTIVITÀ, PROPRIETÀ E AIUTI DI STATO

L’analisi dell’Avvocato generale ha smontato punto per punto le censure di natura costituzionale e d’impresa. La misura, varata nel corso dell’anno d’imposta 2022, non viola i principi di certezza del diritto e legittimo affidamento né può considerarsi retroattiva: essa non si applica ad atti già interamente conclusi e non modifica in via permanente il sistema di tassazione del settore energetico, mentre per le leggi nazionali del 2023 la finalità di colpire proventi eccezionali garantisce la legittimità della norma.

La notizia completa è visionabile nella sezione “Agenzia di Stampa” del sito.

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