La nuova procedura prenderà il via dal 1 ottobre e consentirà di rifornire i clienti gas per il biennio 2023-2025
Arrivano dal ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica criteri e modalità per la fornitura di gas naturale di ultima istanza “a condizione che incentivino la ricerca di un nuovo fornitore di gas naturale sul mercato libero” che prenderà il via a partire dal 1 ottobre 2023.. È quanto emerge dal decreto del Mase datato 22 giugno che precisa i termini entro i quali potrà essere fornito il servizio di ultima istanza di gas ai clienti finali senza fornitore. Si tratta di “cause diverse dalla morosità del cliente finale, con riferimento: i. ai punti di riconsegna nella titolarità di clienti domestici, compresi i clienti vulnerabili; ii. ai punti di riconsegna relativi condomini con uso domestico e con consumo non superiore a 200.000 Smc/anno; iii. ai punti di riconsegna per usi diversi e con consumo non superiore a 50.000 Smc/anno”. E “per qualsiasi causa, con riferimento ai punti di riconsegna nella titolarità di utenze relative ad attività di servizio pubblico anche con consumi superiori a 50.000 Smc/anno”.
COSA FA ARERA
In capo ad Arera, precisa il decreto, rimangono l’assicurazione che al servizio di ultima istanza per i clienti vulnerabili siano applicate le condizioni di tutela sia gli “opportuni meccanismi di reintegrazione degli oneri non recuperabili” “connessi alla morosità dei clienti non disalimentabili”. Ma anche la definizione delle condizioni economiche per la fornitura di gas di ultima istanza con l’individuazione delle aree geografiche di applicazione, la definizione delle modalità tecniche e operative “per la fornitura del servizio di ultima istanza del gas naturale, anche prevedendo specifiche misure di mitigazione dei costi del servizio a carico dei clienti finali nel caso di significativi aumenti del prezzo che possano caratterizzare le offerte selezionate in esito alla procedura ad evidenza pubblica, anche in ragione degli esiti delle precedenti procedure”. E quella delle garanzie finanziarie per i soggetti fornitori, la selezione con procedura a evidenza pubblica tramite Acquirente Unico per i soggetti fornitori del servizio di ultima istanza, assieme all’aggiornamento dei meccanismi di incentivazione, la disciplina del subentro e alla verifica e aggiornamento delle informazioni che i soggetti fornitori di ultima istanza devono riportare nei documenti di fatturazione.
ARERA METTE IN CONSULTAZIONE GLI INTERVENTI PER I FORNITORI DI ULTIMA STANZA GAS
Intanto è pronto per la consultazione il documento di Arera per definire gli interventi propedeutici all’individuazione dei fornitori dei servizi di ultima istanza nel settore gas a partire dal 1 ottobre 2023.
A tal fine, “a garanzia dell’adeguata capacità finanziaria delle imprese ammesse alle gare per l’assegnazione SUI, si intende assoggettare i partecipanti all’obbligo di avere versato interamente (anche per il tramite della società controllante) un capitale sociale di valore minimo pari a € 100.000 (centomila)” si legge nel documento di Arera.
Mentre, con riferimento ai requisiti di onorabilità degli amministratori e dei legali rappresentanti degli operatori ammessi alle procedure di gara, “l’Autorità intende prevedere che gli stessi requisiti” per i fornitori du ultima istanza e i fornitori di default “siano posseduti anche dagli amministratori, i sindaci, i Direttori generali e il/i rappresentante/i legale/i di società appartenenti al medesimo gruppo societario (i) che svolgono attività di direzione e coordinamento sull’impresa partecipante alla gara, (ii) che svolgono attività di direzione e coordinamento sulla capogruppo della partecipante ovvero (iii) operanti nella vendita di energia elettrica e/o gas naturale ai clienti finali e soggette alla direzione e coordinamento di una delle società di cui ai punti (i) o (ii)”.
Per quanto concerne le informazioni pre-gas e l’esito di assegnazione “in continuità con le precedenti procedure concorsuali, è orientamento dell’Autorità confermare il set di informazioni riguardanti la ‘dimensione storica’ del servizio erogato (in termini di numero di PDR e relativi volumi annui) che devono essere rese disponibili ai partecipanti alle procedure ad evidenza pubblica per l’assegnazione dei SUI oltre alla migliore stima circa le future attivazioni nell’ambito di detti servizi”.
Per quanto riguarda, il periodo di riferimento temporale da considerare, Arera ritiene che, “in continuità con il passato, le informazioni da fornire possano essere riferite all’ultimo anno termico ed in particolare al periodo ottobre 2022- agosto 2023. Tuttavia, in considerazione dello scenario internazionale e delle relative conseguenze sull’andamento dei prezzi delle materie prime energetiche osservate nell’ultimo biennio, si sta valutando di mettere a disposizione dei partecipanti anche quelle relative all’anno termico precedente (ottobre 2021 – settembre 2022)”.
Oltre a quanto sopra, “l’Autorità intende, altresì, rendere disponibili ai soggetti interessati alla partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica, le informazioni afferenti ai clienti domestici vulnerabili attualmente serviti dai FUI (fornitori di ultima istanza, ndr), al fine di fornire una prima indicazione della numerosità di tale tipologia di clienti. In particolare, si ritiene che il SII debba mettere a disposizione i dati, per ciascuna area geografica di prelievo, relativi al numero di punti di riconsegna, attivi nell’ambito del servizio di fornitura di ultima istanza”. In tal senso, è intenzione dell’Arera per quanto riguarda l’assegnazione del servizio ai nuovi SUI, “ promuovere un adeguato scambio di informazioni tra tutti gli attori coinvolti” “per consentire ai SUI entranti di garantire la fornitura senza soluzione di continuità, a partire dall’1 ottobre 2023, ai clienti già precedentemente serviti nell’ambito dei servizi di ultima istanza nonché l’attivazione dei servizi medesimi per il mese di ottobre 2023”.
Infine, sulle condizioni di erogazione dei Servizi di ultima istanza “il FUI si attiva in caso di risoluzione contrattuale per motivi diversi dalla morosità, nonché nei casi di voltura qualora la preesistente controparte commerciale abbia rifiutato la richiesta del cliente finale”. Di conseguenza, “anche in analogia con quanto previsto per il settore elettrico, si intende estendere, ai soli clienti domestici vulnerabili, la possibilità di richiedere l’attivazione del FUI anche nei casi di: a) nuova attivazione di un punto di riconsegna; b) attivazione di un punto precedentemente disattivato; c) rientro dal mercato libero”.
“In continuità con l’attuale regolazione, i clienti serviti nei SUI pagheranno – trascorso un periodo iniziale – un prezzo allineato agli esiti delle procedure concorsuali. Rispetto a simile previsione, il decreto ministeriale del 22 giugno 2023 demanda all’Autorità di prevedere specifiche misure di mitigazione di significativi aumenti del prezzo offerto che potrebbero verificarsi in sede di procedura ad evidenza pubblica per l’identificazione dei FUI”, conclude la consultazione di Arera.