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Antitrust

L’Antitrust richiama il Mase su proroga concessioni: Incoerente con concorrenza, sia limitata

Il richiamo riguarda il decreto attuativo relativo alla proroga delle concessioni per il servizio di distribuzione dell’energia elettrica atteso entro il prossimo mese di giugno.

Arriva il richiamo dell’Antitrust al Mase sul decreto attuativo relativo alla proroga delle concessioni per il servizio di distribuzione dell’energia elettrica atteso entro il prossimo mese di giugno. “L’attività di distribuzione dell’energia elettrica è un monopolio naturale; pertanto, essa non può essere efficientemente gestita in un regime di concorrenza nel mercato. Di conseguenza, la migliore modalità per ottenere i benefici che derivano dal confronto concorrenziale, in termini di efficienza, di qualità del servizio e di prezzi più contenuti per i consumatori finali, è rappresentata dalla scelta del concessionario attraverso una procedura a evidenza pubblica, ad esempio, tramite gara (c.d. concorrenza per il mercato)”, si legge nell’ultimo bollettino diffuso dall’Antitrust.

LA SITUAZIONE PRIMA DELLA LEGGE DI BILANCIO

Per il servizio di distribuzione dell’energia elettrica, si era stabilito con il decreto Bersani del 1999 il principio “dell’attribuzione con gara delle concessioni di distribuzione elettrica alla scadenza, fissata dal medesimo, al 31 dicembre 2030, prevedendo quindi contestualmente una durata trentennale degli assetti a quel momento vigenti”, “attribuite con selezione competitiva degli operatori attraverso una gara pubblica, da indire non oltre il quinquennio precedente la scadenza (quindi, entro il corrente anno 2025), con la designazione di “opportuni ambiti territoriali, comunque non inferiori al territorio comunale e non superiori a un quarto di tutti i clienti finali allacciati alla rete di distribuzione elettrica sul territorio nazionale.”

LE NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO

“Secondo le nuove previsioni, a fronte della presentazione di piani straordinari di investimento pluriennale da parte degli attuali concessionari del servizio di distribuzione dell’energia elettrica, finalizzati al perseguimento di una serie di obiettivi prefissati (quali, tra gli altri, il miglioramento della resilienza e affidabilità del servizio, la maggiore capacità di integrazione della generazione distribuita e l’assorbimento della maggiore domanda connessa alla transizione dei consumi verso l’impiego dell’energia elettrica), le concessioni in essere potranno essere rimodulate, ‘in coerenza con la durata degli investimenti previsti dai medesimi piani, comunque per un periodo non superiore a venti anni’ (articolo 1, comma 52)”, si legge nella segnalazione dell’Antitrust.

IL RICHIAMO DELL’ANTITRUST: PROROGA INCORENTE CON I PRINCIPI DI TUTELA DELLA CONCORRENZA

Sulla base di ciò, “l’Autorità osserva che un intervento di proroga delle concessioni fino a ulteriori venti anni, quale quello recentemente approvato, appare incoerente con principi di tutela della concorrenza, cristallizzando per un periodo di tempo potenzialmente significativo la posizione di assoluta preminenza del principale operatore, che conta oggi circa l’85% degli utenti allacciati, mentre, come richiamato” “le successive procedure di gara avrebbero dovuto essere organizzate per ambiti, in modo da procedere a una riassegnazione delle concessioni con limite massimo pari a un quarto della clientela finale per ogni ambito. Il rinvio temporale potenzialmente così prolungato, operato dalla norma, ostacola i benefici che la concorrenza per il mercato potrebbe apportare mediante gare che avessero a oggetto esattamente la realizzazione dei suddetti piani pluriennali”.

“Si ritarda, altresì, la ridefinizione delle aree di concessione che potrebbe comportare significativi vantaggi per il consumatore, applicando una regolamentazione settoriale di carattere comparativo a realtà dimensionali omogenee. Tale rinvio rischia, quindi, di rinforzare i vantaggi competitivi di cui si troveranno a beneficiare i gestori uscenti di maggiori dimensioni nelle future gare, rispetto a operatori minori potenzialmente interessati a partecipare, compromettendo oltremodo il livello di concorrenzialità esprimibile all’interno delle future procedure” spiega l’Authority guidata da Rustichelli.

“Considerata, dunque, per l’insieme di tali ragioni, la natura necessariamente derogatoria della proroga delle concessioni in essere rispetto ai principi della concorrenza, l’Autorità ritiene che essa andrebbe prevista e limitata a casi eccezionali, giustificati da ragioni di interesse generale, dovendo essere necessaria e strettamente proporzionata rispetto al perseguimento di tali interessi. Ciò implica che, nel caso di specie, le sfide poste dalla transizione energetica e dalla necessità di ammodernamento e digitalizzazione delle reti, indicate dalla Legge di Bilancio quali motivazioni dell’intervento di estensione temporale delle concessioni in essere, non possono rendere ammissibile un uso eccessivamente ampio e non proporzionato dello stesso”, spiega l’Antitrust.

LE INDICAZIONI DELL’ANTITRUST AL MASE

“L’Autorità ritiene fondamentale che, nel dettare termini e modalità per l’approvazione dei piani straordinari di investimento dei concessionari e la connessa rimodulazione delle concessioni” il Mase “voglia declinare l’indicazione normativa di un periodo “non superiore a venti anni”, assicurando, nella misura più ampia possibile, che l’effettiva durata della proroga stessa sia correttamente e strettamente limitata al tempo legato alla realizzazione degli investimenti effettivamente indispensabili nell’immediato e non rimandabili, per poi procedere – nel minor tempo possibile – all’indizione di gare a evidenza pubblica per la scelta dei soggetti concessionari, con la contestuale ridefinizione degli ambiti concessori”.

L’Antitrust ritiene che “la modalità preferibile sotto il profilo concorrenziale sia quella di concedere la possibilità al gestore selezionato tramite gara di rifondere al gestore uscente la quota parte degli investimenti ancora non ammortizzati, come già avviene in numerosi altri settori economici al momento del subentro di un diverso gestore di un servizio di pubblica utilità (ad esempio, nella distribuzione del gas naturale, in ambito portuale, nell’illuminazione pubblica, ecc.)”.

Analogamente al settore gas “sebbene i due settori stiano attraversando dinamiche tecnologiche e di mercato diverse, che rendono preminente l’utilizzo del vettore elettrico negli usi finali e maggiori le connesse esigenze di ammodernamento delle reti, tali elementi non appaiono tuttavia tali da giustificare una differenza di approccio alla regolamentazione dei due settori così radicale”. “Solo una modalità, come quella sopra indicata, di subentro del gestore entrante individuato con gara pubblica previo rimborso al gestore uscente della quota parte di investimenti pluriennali non ancora ammortizzata, evita il rischio in questa sede paventato dall’Autorità, ovvero la non proporzionalità delle restrizioni concorrenziali per il raggiungimento di un interesse pubblico quale quello dell’ammodernamento delle reti di distribuzione elettrica”

“L’Autorità intende, infine, sottolineare anche l’importanza di assicurare necessaria coerenza, nella valutazione e approvazione da parte di codesto Ministero dei piani straordinari di investimento dei concessionari, nonché nella connessa rimodulazione delle concessioni, con gli eventuali finanziamenti pubblici che i distributori stessi ricevono per l’effettuazione di investimenti aventi finalità analoghe, ad esempio nell’ambito di iniziative legate all’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Appare cioè imprescindibile che gli investimenti da proporre e ammessi” “siano complementari e ulteriori rispetto a quelli già in corso (finanziati con fondi del PNRR), il cui completamento è comunque previsto entro il secondo trimestre 2026. Tale obiettivo di coerenza, volto a evitare eventuali plurime valorizzazioni delle stesse tipologie di interventi che siano già stati finanziati con fondi pubblici, assume particolare importanza anche alla luce della circostanza per cui gli investimenti dei distributori finanziati tramite contributi pubblici risultano allo stato ulteriormente incentivati con forme di premialità attraverso le bollette elettriche e, dunque, con oneri a carico degli utenti elettrici italiani”, ha concluso Antitrust.

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