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Lo stop al gas russo arriva in Gazzetta Ue: addio dal 18 marzo. Fine import petrolio entro il 2027

Il nuovo Regolamento UE 2026/261 impone la fine definitiva delle forniture da Mosca con sanzioni miliardarie per i trasgressori. Entro marzo gli Stati membri dovranno presentare piani nazionali di diversificazione per garantire la sicurezza del mercato.

L’Unione Europea sigilla definitivamente i rubinetti energetici russi, trasformando l’impegno politico in un obbligo giuridico. Con la pubblicazione del Regolamento (UE) 2026/261 e della relativa dichiarazione d’intenti sul comparto petrolifero in Gazzetta Ufficiale europea, le istituzioni comunitarie hanno stabilito una tabella di marcia serrata per l’eliminazione totale della dipendenza da Mosca. La decisione, maturata sotto la pressione della crisi bellica e della strumentalizzazione delle forniture da parte del Cremlino, segna l’addio definitivo a Gazprom e la ricerca di un’autonomia strategica fondata su rinnovabili e partner commerciali affidabili. Il divieto di importazione diventerà operativo dal prossimo 18 marzo, inaugurando una fase di austerità energetica coordinata che non ammette deroghe discrezionali per i singoli Stati membri.

LE DATE DELLA TRANSIZIONE: GAS E GNL SOTTO SCACCO

È la fotografia scattata dal nuovo impianto normativo a definire i tempi tecnici per l’uscita dal mercato del gas naturale, sia via gasdotto che sotto forma di GNL. Sebbene il divieto generale scatti il 18 marzo 2026, il legislatore europeo ha previsto finestre temporali specifiche per gestire i contratti preesistenti firmati prima del 17 giugno 2025. Per i contratti a breve termine, le importazioni di GNL saranno tollerate fino al 25 aprile 2026, mentre il gas via gasdotto potrà fluire fino al 17 giugno dello stesso anno. Più articolata la gestione delle forniture a lungo termine: l’importazione di gas naturale via tubo è vietata dal 30 settembre 2027, con una possibile proroga al 1° novembre 2027 per i Paesi che rischiano di non centrare gli obiettivi di riempimento degli stoccaggi. Per il GNL a lungo termine, il limite invalicabile è fissato al 1° gennaio 2027. Resta tuttavia una clausola di salvaguardia per i Paesi senza sbocco sul mare, che potranno usufruire di periodi di transizione agevolati per permettere una riconfigurazione logistica sicura.

PIANI NAZIONALI E DIVERSIFICAZIONE OBBLIGATORIA

Secondo quanto stabilito dal Capo IV del Regolamento, ogni Stato membro è chiamato a un impegno proattivo nella gestione dell’emergenza. Entro il 1° marzo 2026, i governi nazionali dovranno presentare alla Commissione i propri “Piani nazionali di diversificazione per il gas naturale”. Questi documenti, protetti dal segreto professionale, dovranno illustrare le tappe concrete per sostituire il gas russo, includendo misure di efficientamento, promozione del biometano, dell’idrogeno pulito e il ricorso a piattaforme di acquisto comune come AggregateEU. L’obiettivo è trasformare una vulnerabilità in un’opportunità di modernizzazione del sistema, identificando ostacoli normativi e infrastrutturali e garantendo che le nuove forniture compensino anche la perdita di ricavi derivante dal mancato transito nelle reti esistenti.

CONTROLLI PREVENTIVI E IL RUOLO DI ACER

È quanto emerge dal nuovo sistema di vigilanza: dal 18 febbraio 2026 entrerà in vigore l’obbligo di autorizzazione preventiva per ogni importazione di gas naturale che richieda un’esenzione temporanea. Gli importatori dovranno notificare alle autorità competenti – identificate solitamente nelle agenzie doganali – i dettagli dei contratti almeno un mese prima dell’ingresso della merce nel territorio UE. Il monitoraggio sarà capillare e riguarderà anche le cosiddette “miscele”, ovvero carichi di GNL provenienti da più paesi, obbligando i trader a documentare l’assenza di gas russo. L’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER) giocherà un ruolo centrale, pubblicando relazioni semestrali sulla trasparenza del mercato e valutando l’impatto della diversificazione. La Commissione, dal canto suo, monitorerà costantemente i flussi attraverso paesi terzi per evitare l’utilizzo di “flotte ombra” o regimi di transito fittizi creati per eludere le sanzioni.

SANZIONI E TUTELA DEI SEGRETI COMMERCIALI

Per assicurare l’effettività delle norme, l’Unione ha imposto agli Stati membri di definire sanzioni “effettive, proporzionate e dissuasive”. Per le persone giuridiche, le ammende potranno raggiungere il 3,5% del fatturato mondiale annuo o una quota fissa di 40 milioni di euro. In alternativa, la multa potrà essere pari al 300% del valore dell’operazione stimato sui prezzi del mercato TTF. Anche le persone fisiche rischiano pesanti conseguenze, con sanzioni fino a 2,5 milioni di euro. Nonostante il rigore, il regolamento assicura la protezione dei segreti industriali e commerciali delle imprese coinvolte nel monitoraggio, garantendo che lo scambio di informazioni tra Commissione, autorità doganali e OLAF non leda la competitività delle aziende.

IL DOSSIER PETROLIO: VERSO IL 2027

Parallelamente alla stretta sul gas, la Commissione ha ribadito l’impegno ad azzerare le importazioni di petrolio russo entro la fine del 2027. Come indicato nella dichiarazione d’accompagnamento al Regolamento, all’inizio del 2026 verrà presentata una proposta legislativa ad hoc per vietare il greggio di Mosca. “L’Unione non può più considerare la Federazione russa un partner commerciale affidabile”, recita il preambolo normativo, motivando la necessità di affrancarsi da un fornitore che ha sistematicamente usato l’energia come “arma politica”. La valutazione d’impatto si concentrerà sugli Stati membri più esposti, favorendo in uno spirito di solidarietà l’accesso a forniture alternative e rotte di approvvigionamento sicure, per evitare che la transizione gravi eccessivamente sull’economia europea e sul potere d’acquisto dei consumatori.

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