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DM FERX Transitorio

Nuove regole per il DM FERX Transitorio: il MASE punta su resilienza e tecnologie Net-Zero

Il Ministero dell’Ambiente aggiorna le istruzioni operative del GSE introducendo criteri di resilienza europea e vincoli stringenti per il fotovoltaico NZIA.

L’Italia accelera sul fronte della transizione energetica con l’aggiornamento delle regole operative per il DM FERX Transitorio, il meccanismo di supporto destinato agli impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato. Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), con un decreto direttoriale adottato oggi, ha ufficializzato le nuove istruzioni elaborate dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE). Il provvedimento risponde alla necessità di integrare i criteri di resilienza previsti dal Regolamento (UE) 2024/1735 e dal Net-Zero Industry Act (NZIA), delineando un percorso chiaro per l’accesso agli incentivi attraverso procedure competitive e accessi diretti, con un focus particolare sulla tutela della filiera produttiva europea e sulla sostenibilità ambientale.

QUADRO NORMATIVO E ORIGINE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI

Le nuove regole operative, che integrano e sostituiscono le precedenti versioni del 2025, sono state redatte in attuazione dell’articolo 12 del DM FERX Transitorio. Questo aggiornamento recepisce le modifiche introdotte dal decreto ministeriale del 4 agosto 2025, volto a valutare il contributo alla resilienza delle procedure competitive. Il testo si suddivide in due sezioni principali: la Parte A, dedicata alle procedure competitive pubbliche per impianti di potenza superiore a 1 MW, e la Parte B, che disciplina gli accessi diretti per impianti fino a 1 MW, le comunicazioni di inizio lavori e le modalità di erogazione dei prezzi di aggiudicazione.

CATEGORIE D’INTERVENTO E DEFINIZIONI DI POTENZA

Il meccanismo ammette quattro categorie di intervento: nuova costruzione, rifacimento integrale, potenziamento e rifacimento parziale. Mentre la nuova costruzione è applicabile a tutte le tecnologie, il rifacimento integrale esclude l’idroelettrico su acquedotto e il potenziamento riguarda esclusivamente eolico, fotovoltaico e gas residuati da depurazione. Per essere considerato di “nuova costruzione”, un impianto non deve avere interconnessioni funzionali con altre strutture e deve sorgere su un sito dove non era presente un impianto della stessa fonte negli ultimi cinque anni. La potenza nominale viene calcolata diversamente per ogni tecnologia: per il fotovoltaico è il minor valore tra la somma dei moduli e la potenza dell’inverter; per l’eolico sopra i 0,5 MW conta la somma degli aerogeneratori. È vietato l’artato frazionamento delle iniziative per eludere le soglie dimensionali, principio che impone il calcolo della potenza nominale cumulata per impianti vicini o riconducibili allo stesso produttore.

REQUISITI SOGGETTIVI E SOLIDITÀ FINANZIARIA

L’accesso al supporto è precluso alle imprese in difficoltà economica o soggette a cause di esclusione previste dal Codice dei contratti pubblici. Non possono partecipare soggetti colpiti da misure antimafia o che abbiano pendenze relative al recupero di aiuti di Stato illegali (Impegno Deggendorf). Sul piano economico, il richiedente deve dimostrare una solidità finanziaria adeguata attraverso una dichiarazione bancaria di capacità economica o un impegno al finanziamento. In alternativa, è richiesta una capitalizzazione minima (capitale sociale versato o versamenti in conto aumento capitale) parametrata all’investimento: il 10% per investimenti fino a 100 milioni di euro, il 5% per la quota eccedente fino a 200 milioni e il 2% oltre tale soglia.

IL FOTOVOLTAICO NZIA E I VINCOLI SULLA COMPONENTISTICA CINESE

Una delle novità più rilevanti riguarda gli “Impianti fotovoltaici NZIA”, disciplinati dall’articolo 5-bis del decreto. Per queste iniziative, l’accesso agli incentivi è subordinato al rispetto di rigidi criteri di provenienza dei componenti per favorire la resilienza industriale europea. Nello specifico, il modulo fotovoltaico non deve essere assemblato in Cina, e le celle fotovoltaiche non devono essere originarie del territorio cinese. Anche gli inverter e almeno un altro componente critico della lista tecnologica solare UE devono avere origine extra-cinese. Il produttore deve attestare tali requisiti tramite dichiarazioni sostitutive e impegnarsi a presentare, all’entrata in esercizio, il “Factory Inspection Certificate” e le attestazioni dei fornitori, pena l’esclusione.

REGOLE PER IDROELETTRICO E GAS RESIDUATI

Per gli impianti idroelettrici, il supporto è condizionato al rispetto di specifiche caratteristiche costruttive, come l’assenza di incremento della portata derivata o l’uso di acque di scarico esistenti. La conformità deve essere attestata dall’ente concedente o dal Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA) sulla base delle linee guida per il deflusso minimo vitale. Per gli impianti a gas residuati dai processi di depurazione con potenza termica pari o superiore a 2 MW, è invece obbligatorio il rispetto dei criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas serra previsti dal D.Lgs. 199/2021, certificati attraverso l’adesione al Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità.

PROCEDURE COMPETITIVE E CONTINGENTI DI POTENZA

Il GSE gestisce le procedure competitive in modalità telematica tramite il portale FER-X. I contingenti di potenza sono definiti da una curva di domanda che incrocia capacità e prezzi. Per ogni bando vengono stabiliti contingenti minimi, obiettivo e massimi. I prezzi di esercizio posti a base d’asta (ad esempio 80 €/MWh per il fotovoltaico e 85 €/MWh per l’eolico) sono aggiornati all’inflazione basandosi sull’indice ISTAT dei prezzi alla produzione. I produttori devono offrire un ribasso percentuale sul prezzo di esercizio superiore; tale offerta costituisce il principale criterio di posizionamento in graduatoria.

SISTEMA DELLE CAUZIONI E RISCHI DI ESCUSSIONE

Il sistema di garanzie è rigoroso. All’atto dell’iscrizione va presentata una cauzione provvisoria pari al 5% dell’investimento previsto, sotto forma di fideiussione bancaria, assicurativa o deposito infruttifero. Per i vincitori, entro 90 giorni dalla graduatoria, scatta l’obbligo della cauzione definitiva pari al 10% dell’investimento.

MODALITÀ DI SUPPORTO: TO E CONTRATTO ALLE DIFFERENZE

Il supporto economico viene erogato in due forme. Per gli impianti sotto i 200 kW è prevista la “Tariffa Omnicomprensiva” (TO), in cui il GSE ritira l’energia prodotta. Per gli impianti sopra i 200 kW (o per i più piccoli che optino per questa scelta) si applica il “Contratto alle differenze”. In questo caso, il produttore vende l’energia sul mercato e il GSE eroga (o recupera) la differenza tra il prezzo di aggiudicazione e il prezzo zonale orario. I prezzi di aggiudicazione sono soggetti a rivalutazione annuale legata all’inflazione (indice NIC), applicata su quote variabili tra il 17% e il 25% a seconda della tecnologia per coprire i costi di esercizio e manutenzione.

La notizia completa è visionabile nella sezione “Agenzia di Stampa” del sito.

 

 

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