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Gas Dl Energia

Perché il Dl Energia rischia di mescolare di nuovo le carte sulle gare di distribuzione gas

Due emendamenti di Forza Italia e Lega potrebbero ritardare le gare gas e rischiare di far pesare maggiori oneri in bolletta

Non sono ancora partite ma le gare per la distribuzione del gas rischiano di veder prolungata la situazione di stallo in cui attualmente si trovano già da qualche anno. Ciò per effetto di due emendamenti presentati in sede di conversione al Dl Energia a Montecitorio.

OLTRE 800 EMENDAMENTI AL DL ENERGIA

I lavori sul decreto adottato dall’esecutivo lo scorso 9 dicembre sono infatti entrati nel vivo dopo la pausa natalizia. Sono oltre 800 gli emendamenti depositati nelle commissioni Ambiente e Attività produttive della Camera di cui poco meno della metà appannaggio dei partiti di maggioranza. E per domani è in programma la dichiarazione di inammissibilità delle proposte di modifica per poi procedere con i segnalati a stretto giro.

LE DUE PROPOSTE SULLE GARE GAS E GLI INCENTIVI ALL’AGGREGAZIONE DI FI E LEGA

Proprio nel Mare Magnum delle proposte formulate dai gruppi parlamentari spuntano due emendamenti della maggioranza – il 2.05 e il 2.06 – rispettivamente di Forza Italia e Lega – in materia di aggregazione e incentivi nel settore della distribuzione gas che potrebbero avere effetti “dirompenti” sul settore.

IL NODO DELLE GARE GAS E I LAVORI IN CORSO AL MASE

Scendendo nei dettagli, il primo dà all’esecutivo una delega per adottare uno o più decreti legislativi di riordino del mercato della distribuzione gas entro 24 mesi con l’obiettivo dichiarato di adeguare la disciplina vigente agli obiettivi di transizione energetica, abilitando le reti all’immissione di graduale di gas rinnovabili e idrogeno e sostenendo l’innovazione tecnologia.

Un target considerevole se non fosse già previsto dalla Legge Annuale per il Mercato e la Concorrenza per il 2021 (art. 6, comma 4), che aveva demandato al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di procedere all’aggiornamento della disciplina delle gare per la distribuzione del gas (DM 226/2011) in coerenza proprio con tali principi.

Il Ministero ha infatti già proceduto all’aggiornamento del decreto e il settore è in attesa da tempo della pubblicazione del provvedimento finale e dell’avvio delle procedure competitive, attraverso le quali le imprese auspicano possa esserci nuovo impulso al comparto. Secondo gli stakeholder, le gare rappresenterebbero un’occasione di crescita per le imprese e in generale per il Paese, in grado di garantire ai cittadini un servizio più efficiente e innovativo e, soprattutto, in grado di orientare gli investimenti per abilitare le reti di distribuzione gas alla diffusione dei green gas.

20 ANNI DALLA LIBERALIZZAZIONE DEL SETTORE E 10 DALLA RIFORMA DEGLI ATEM

Basti pensare che sono passati oltre 20 anni dalla liberalizzazione del settore e più di dieci anni dalla riforma che ha portato all’aggregazione delle concessioni comunali in procedure competitive basate su 177 ATEM nazionali.

Al contrario, la delega proposta con l’emendamento 2.05 avrebbe invece l’effetto di vanificare il lavoro già svolto dal Mase per l’aggiornamento della normativa in essere e di prolungare la situazione di stallo in cui si trova oggi il sistema.

I CRITERI PER LE AGGREGAZIONI TRA GLI OPERATORI

Una seconda criticità che interessa entrambe le proposte emendative riguarda, invece, l’introduzione di incentivi finalizzati a promuovere aggregazioni societarie tra operatori. Le proposte di modifica introducono un meccanismo di incentivazione a carattere economico. In particolare, l’allineamento della RAB (Regulatory Asset Base, il valore del capitale investito netto) al VIR (il Valore di rimborso degli impianti cioè il valore a cui vengono ceduti gli impianti dal gestore uscente a valle dell’assegnazione della gara) per quanto riguarda la valorizzazione delle reti di distribuzione gas, rappresenta una misura che rischia di avere un impatto economico sulle bollette dei consumatori incidendo sulla determinazione delle tariffe di distribuzione locale in un momento in cui, considerate le dinamiche dei costi energetici delle famiglie negli ultimi due anni, sono stati necessari diversi interventi di mitigazione da parte del Governo.

COSA DICE L’EMENDAMENTO

L’incentivo viene definito per i processi di aggregazioni societarie che “conducano alla creazione o il consolidamento di un operatore che serva tra 100.000 e 500.000 punti di riconsegna a livello nazionale” e calcolato “per la totalità degli impianti di distribuzione gas delle imprese coinvolte nelle operazioni di aggregazione”, mentre nel caso di dimensioni diverse “è calcolato per i soli impianti di distribuzione gas appartenenti all’impresa aggregata”.

LE POSSIBILI CRITICITÀ DELLA NORMA

In questo modo, tuttavia, si finiscono per incentivare la nascita di operatori medi anziché piccoli o piccolissimi con il rischio però di non vedere un miglioramento degli standard di qualità del servizio di distribuzione gas già definiti da Arera per tutti gli operatori. Se da un lato è vero che la transizione energetica richiederà ai gestori del servizio di distribuzione nuove professionalità e nuove competenze che potranno mettere maggiormente in difficoltà gli operatori di piccole dimensioni, questo è però un discorso che può valere per tutti i settori che devono confrontarsi con sfide legate all’evoluzione tecnologica e non per questo la razionalizzazione di questi settori è stata o va incentivata.

Quello su cui evidentemnete spingono alcuni operatori del settore è il discorso di investire risorse pubbliche, prelevate tramite le bollette, a vantaggio solo degli operatori interessati, senza ricadute positive e benefici per il sistema. Le aggregazioni previste dalla proposta di modifica al Dl Energia riguardano infatti solo alcuni operatori determinando peraltro, secondo gli esperti, un’alterazione delle dinamiche competitive del settore e delle procedure di gara che dovrebbero svolgersi per l’assegnazione del servizio con criteri più efficienti e a beneficio dei consumatori.

GLI EMENDAMENTI 2.05 e 2.06 INTEGRALI

Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis (Misure in materia di distribuzione del gas naturale)
1. Al fine di rendere il quadro normativo del settore del gas aderente al mutato contesto e favorire una razionalizzazione del relativo comparto industriale, nonché per aumentare l’efficienza e la qualità dei servizi a cittadini e imprese, in coerenza con gli obiettivi di decarbonizzazione al 2050, il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riordino del mercato della distribuzione del gas naturale.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanzia pubblica, nel rispetto dei principi costituzionali, dell’ordinamento dell’Unione europea e del diritto internazionale, nonché sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) adeguare il periodo di durata dell’affidamento agli obiettivi di transizione energetica europei e nazionali e allo scenario prospettico al 2050;
b) garantire lo sviluppo integrato, organico ed efficiente delle reti energetiche, anche attraverso interventi di sviluppo e ottimizzazione, di mantenimento in efficienza, di abilitazione all’immissione graduale di gas rinnovabili e di idrogeno e di innovazione tecnologica delle reti e degli impianti nei singoli Comuni, ove giustificati da analisi costi benefici;
c) garantire la flessibilità e la continuità del servizio, anche in caso di disfunzione, tramite la magliatura della rete e l’interconnessione di reti limitrofe.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, sentita la Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Sugli schemi di decreto legislativo è altresì acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.
4. Al fine di promuovere la creazione o il consolidamento di imprese di dimensioni adeguate a imprimere maggiore impulso competitivo nelle gare d’ambito per l’affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, le operazioni di aggregazioni societarie a livello nazionale tra operatori della distribuzione gas che siano concluse e pienamente operative entro 3 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono incentivate prevedendo l’allineamento della RAB al valore del VIR, come indicato nel comma 4. e calcolato secondo le disposizioni previste dalle linee guida adottate ai sensi
dell’articolo 4, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con aggregazioni nel settore della distribuzione
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

5. L’incentivo di cui al comma 3 viene
definito con i seguenti criteri: a) per i processi di aggregazioni societarie che conducano alla creazione o il consolidamento di un operatore che serva tra 100.000 e 500.000 punti di riconsegna a livello nazionale l’incentivo è calcolato per la totalità degli impianti di distribuzione gas delle imprese coinvolte nell’operazione di aggregazione; b) per i processi di aggregazioni societarie che conducano alla creazione o il consolidamento di un operatore di dimensioni diverse da quelle di cui alla lettera a) l’incentivo è calcolato per i soli impianti di distribuzione gas appartenenti alla Impresa aggregata.
6. Al fine di consentire una gradualità nell’allineamento dei costi operativi di località del servizio di distribuzione gas, nei tre anni successivi alla data di piena operatività dell’operazione di aggregazione resta invariato il livello dei costi operativi registrato nell’anno solare che precede quello della operazione societaria per le Imprese con un numero di punti di riconsegna non superiore a 500.000. Per il medesimo periodo di tre anni dalla conclusione dell’operazione di aggregazione viene azzerato il valore del Fattore di Efficienza applicato alle località oggetto di aggregazione che passano da un operatore di un operatore di piccole dimensioni ad uno di dimensioni medie o grandi”. 2. 05. Tenerini, Mazzetti, Cortelazzo, Squeri, Casasco, Polidori.

Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

Art 2-bis. (Misure in materia di aggregazioni nel settore della distribuzione del gas naturale)

1. Al fine di promuovere la creazione o il consolidamento di imprese di
dimensioni adeguate a imprimer maggiore impulso competitivo nelle gare d’ambito per l’affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, le operazioni di aggregazioni societarie a livello nazionale tra operatori della distribuzione gas che siano concluse e pienamente operative, entro 3 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono incentivate attraverso la previsione dell’allineamento della RAB al valore del VIR, come indicato nel comma 4 e calcolato secondo le disposizioni previste dalle linee guida, adottate ai sensi dell’articolo 4, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

2. L’incentivo, di cui al comma 1, viene definito con i seguenti criteri:

a) per i processi di aggregazioni societarie che conducano alla creazione o il consolidamento di un operatore che serva tra 100.000 e 500.000 punti di riconsegna a livello nazionale, l’incentivo è calcolato per la totalità degli impianti di distribuzione gas delle imprese coinvolte nell’operazione di aggregazione;

b) per i processi di aggregazioni societarie che conducano alla creazione o il consolidamento di un operatore di dimensioni diverse da quelle di cui alla lettera a), l’incentivo è calcolato per i soli impianti di distribuzione gas appartenenti all’impresa aggregata;

3. Al fine di consentire una gradualità nell’allineamento dei costi operativi di località del servizio di distribuzione gas, nei tre anni successivi alla data di piena operatività dell’operazione di aggregazione, resta invariato il livello dei costi operativi registrato nell’anno solare che precede quello della operazione societaria per le Imprese con un numero di punti di riconsegna non superiore a 500.000. Per il medesimo periodo di tre anni, dalla conclusione dell’operazione di aggregazione, viene azzerato il valore del Fattore di efficienza applicato alle località oggetto di aggregazione che passano da un operatore di piccole dimensioni ad uno di dimensioni medie o grandi. 2. 06. Toccalini, Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

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