La misura è contenuta nel provvedimento sul caro carburanti approvato oggi alla Camera. La produzione nazionale di gas risale nel 2025 a 3,3 miliardi di metri cubi, contro i 2,9 del 2024. In Europa, dal Regno Unito alla Francia, si seguono modelli con un’autorità centrale.
Quando una Regione resterà in silenzio troppo a lungo su un progetto per cercare o estrarre idrocarburi sulla terraferma, potrà decidere un commissario nominato direttamente da Roma. È una delle novità contenute nel provvedimento sul caro carburanti approvato oggi alla Camera.
A introdurre le novità è l’articolo 2 del decreto che si occupa dei poteri sostitutivi dello Stato. Se la Regione non dà l’intesa entro 45 giorni, il presidente del Consiglio le concede un nuovo termine fino a 60 giorni, ridotto a 30 nel procedimento unico. Se anche questo passa invano e il ritardo mette a rischio la sicurezza energetica, il Consiglio dei ministri nomina un commissario ad acta. Il commissario dà l’intesa al posto della Regione e può firmare ogni atto o autorizzazione di competenza regionale o degli enti locali necessario a chiudere la pratica, senza ricevere compensi.
IL COMMISSARIO AD ACTA DÀ L’INTESA AL POSTO DELLA REGIONE
Il potere più importante è proprio quello di sostituirsi alla Regione. Il commissario ad acta rende l’intesa al posto dell’amministrazione regionale entro il termine fissato dal Consiglio dei ministri, che lo nomina su proposta del presidente del Consiglio. L’obiettivo dichiarato è evitare che l’inerzia delle Regioni causi ritardi incompatibili con la sicurezza energetica del Paese. Il commissario però non agisce soltanto sull’intesa.
Le sue funzioni comprendono anche l’adozione di ogni atto endoprocedimentale o provvedimento autorizzatorio, comunque denominato, di competenza della Regione o degli enti locali del suo territorio, purché sia propedeutico e necessario a concludere il procedimento. In pratica, nei casi in cui viene nominato, una sola figura può completare l’iter che altrimenti richiederebbe il via libera di più livelli amministrativi.
POZZI, PERMESSI DI RICERCA E CONCESSIONI: I PROCEDIMENTI INTERESSATI
A colpire è l’ampiezza del raggio d’azione. La norma riguarda infatti tutti i procedimenti amministrativi per la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi su terraferma. Ci rientrano la perforazione dei pozzi e il rilascio, la proroga o la modifica dei permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione.
DAI 45 GIORNI ALLA NOMINA: COME SCATTA IL MECCANISMO
Il commissario arriva solo al termine di un percorso in due fasi. Nella prima, se la Regione non si esprime sull’intesa entro 45 giorni dalla ricezione della documentazione allegata all’istanza, il presidente del Consiglio, su proposta del ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, le assegna un termine non superiore a 60 giorni.
Il termine scende a 30 giorni se il ritardo avviene nel procedimento unico previsto dall’articolo 16, comma 6, del decreto legge 1° marzo 2022 n. 17, convertito dalla legge 27 aprile 2022 n. 34. In questa finestra il presidente del Consiglio o il ministro dell’Ambiente avviano un confronto con la Regione per capire le ragioni del ritardo e raccogliere gli elementi utili perché si esprima. Il confronto non sospende però il conto alla rovescia.
L’INERZIA DEVE MINACCIARE LA SICUREZZA ENERGETICA
Il commissario non viene tuttavia nominato automaticamente. Serve una condizione ben precisa: oltre al mancato rispetto del nuovo termine, l’inerzia regionale deve poter compromettere il tempestivo svolgimento di attività di interesse strategico nazionale. Si tratta delle attività legate alla sicurezza energetica, alla continuità degli approvvigionamenti energetici o alla tutela dell’unità economica.
In questo caso il Consiglio dei ministri decide dopo aver sentito la Regione e nel rispetto del principio di leale collaborazione. E prima di adottare l’atto sostitutivo, il commissario deve informare adeguatamente i territori e i comuni coinvolti sugli aspetti tecnici e socioeconomici del progetto e sulle tutele ambientali previste.
COMMISSARIO ANCHE SU RICHIESTA DELLA REGIONE, AL SUO FIANCO UN SUBCOMMISSARIO
Il commissariamento può anche essere chiesto dalla Regione stessa. In questo caso il commissario ad acta è nominato dal presidente del Consiglio, su richiesta motivata della Regione e sentito il ministro dell’Ambiente. Con la stessa delibera di nomina o con una successiva, il Consiglio dei ministri può affiancargli un subcommissario, che lo aiuta nelle sue attività e ne fa le veci in caso di assenza o impedimento temporaneo.
MELONI: “L’ITALIA NON PUÒ PERMETTERSI DI ASPETTARE DECENNI”
La rapidità era l’obiettivo dichiarato fin dall’inizio. Presentando la misura nel Consiglio dei ministri di settembre che l’ha approvata, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni avev spiegato che la norma “permetterà allo Stato di nominare dei commissari che aiutano le Regioni a tagliare i tempi e a rilasciare molto più velocemente permessi e concessioni per la ricerca, l’esplorazione e l’estrazione di idrocarburi sul nostro territorio. Perché l’Italia non può permettersi di aspettare decenni prima di sbloccare una concessione”.
GAS NAZIONALE, NEL 2025 LA PRODUZIONE SALE A 3,3 MILIARDI DI METRI CUBI
La produzione italiana di gas risulta comunque in ripresa. Nel 2025 i giacimenti nazionali hanno prodotto 3,3 miliardi di metri cubi standard, un valore vicino a quelli del 2022 e superiore ai 2,9 miliardi del 2024. La crescita dipende da due fattori. Il primo è lo sblocco delle trivelle dopo la fine dei vincoli del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (Pitesai). Il secondo è il pieno contributo dei nuovi grandi giacimenti: Argo Cassiopea di Eni, avviato in Sicilia nell’agosto 2024, e Longanesi di Gas Plus a Ravenna.
Secondo l’Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse (Unmig), nel 2025 la produzione media mensile è stata di circa 280 milioni di metri cubi, con picchi oltre i 300 milioni a gennaio e a marzo.
I MODELLI EUROPEI: DAL REGOLAMENTO TEN-E ALLA NORTH SEA TRANSITION AUTHORITY
L’Italia non è comunque l’unico paese ad aver adottato uno schema simile per velocizzare le procedure autorizzative. Nell’Unione europea il regolamento Ten-E prevede procedure accelerate per i progetti energetici classificati come progetti di interesse comune (Projects of Common Interest) e di interesse reciproco (Projects of Mutual Interest).
Secondo la Commissione europea, gli Stati membri possono organizzare le autorizzazioni con schemi integrati, coordinati o collaborativi. Nel modello coordinato l’autorità nazionale competente coordina le amministrazioni coinvolte e può fissare i tempi delle singole decisioni.
Per gli idrocarburi, in alcuni Paesi esistono autorità specializzate con competenze molto ampie. Nel Regno Unito la North Sea Transition Authority gestisce, tra l’altro, le licenze per l’esplorazione e la produzione di petrolio e gas. Valuta le capacità finanziarie e tecniche dei richiedenti, autorizza i programmi di lavoro e di sviluppo e può intervenire su revoca, proroga e trasferimento delle licenze.
In Francia il permesso esclusivo di ricerca per gli idrocarburi (permis exclusif de recherches) è rilasciato con un provvedimento ministeriale, dopo un’istruttoria che coinvolge anche la prefettura e prevede una fase di partecipazione pubblica. Il modello europeo, quindi, non è necessariamente quello di un commissario con poteri assoluti. Più spesso un’autorità centrale può coordinare o accelerare l’iter, tenendo distinti i diversi passaggi autorizzativi.

