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Dl Fiscale

Superbonus, ecco cosa dice il decreto Antifrode

Il contribuente è tenuto a richiedere “il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi”

È nella Gazzetta Ufficiale di oggi il decreto legge del governo contenete misure urgenti per prevenire il contrasto delle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche. Il provvedimento riguarda, in particolare, le detrazioni per lavori edilizi e la cessione di credito e prevede, tra le altre cose, che “in caso di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente all’Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, il contribuente, il quale intenda utilizzare la detrazione nella dichiarazione dei redditi, non e’ tenuto a richiedere il predetto visto di conformità”.

IL VISTO DI CONFORMITÀ

Il contribuente richiede, infatti, “il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi” edilizi ed rilasciato dalle società e dai responsabili dell’assistenza fiscale mentre “i tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese sostenute”.

I COMPITI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

L’Agenzia delle entrate, “entro cinque giorni lavorativi dall’invio della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito, può sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia (…) che presentano profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo. I profili di rischio sono individuati utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti e riferiti: a) alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria; b) ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria; c) ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni”.

Se all’esito del controllo “risultano confermati i rischi (…) la comunicazione si considera non effettuata e l’esito del controllo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione. Se, invece, i rischi non risultano confermati, ovvero decorso il periodo di sospensione degli effetti della comunicazione (…), la comunicazione produce gli effetti previsti”.

POTERI DI RECUPERO

L’Agenzia delle entrate, con riferimento alle varie agevolazioni previste “per il recupero degli importi dovuti non versati, compresi quelli relativi a contributi indebitamente percepiti o fruiti ovvero a cessioni di crediti di imposta in mancanza dei requisiti, (…) procede con un atto di recupero (…) notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione”.

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