A una manciata di giorni dal voto, il governatore pugliese Michele Emiliano torna a parlare di Direttiva Seveso, approdo e formazione professionale intorno al gasdotto Tap. Ma i fatti lo smentiscono. Ecco come e perché nell’approfondimento di Energia Oltre
Nuova bordata da parte del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, al gasdotto Trans Adriatic Pipeline (Tap), in corso di realizzazione a San Foca di Melendugno, in provincia di Lecce. L’occasione per sparare di nuovo a zero contro l’infrastruttura che porterà gas naturale dall’Azerbaijan all’Europa, è arrivata nel corso di un convegno a Bari sui fondi Cipe.
SECONDO IL MINISTERO DELL’AMBIENTE SAN FOCA DI MELENDUGNO È IL MIGLIOR APPRODO POSSIBILE
Questa volta Emiliano se l’è presa in primis con i programmi di formazione turistica avviati dall’azienda esortando i salentini a non accogliere gli inviti di Tap “che sta tentando in tutti i modi di correggere un errore progettuale evidente a tutti e che sarebbe facilissimo correggere” e sta “colpendo al cuore il nostro turismo”. Ma a ben vedere, secondo il decreto di Valutazione d’Impatto Ambientale del ministero dell’Ambiente, nella scelta di San Foca di Melendugno non si può parlare di errore progettuale. Ripercorrendo la storia dell’infrastruttura l’approdo è stato selezionato tra oltre 20 alternative: 11 di queste, le più promettenti, tra cui San Foca, sono state inserite all’interno della documentazione presentata per la Via. La scelta di quel punto di approdo è stata dunque validata dalla commissione tecnica Via e confermata dal ministero dell’Ambiente nel decreto di Valutazione d’Impatto Ambientale che ha riconosciuto San Foca il sito più adatto, con il minor impatto ambientale nella linea di costa tra Brindisi e Otranto cioè nel tratto prospiciente l’Albania, aggiungendo solo alcune prescrizioni volte a garantire ulteriormente l’ambiente e i cittadini. Un iter ricordato anche in un’intervista al Corriere della Sera da Luca Schieppati, Managing Director di Tap: “La scelta del sito è stata effettuata dopo un’analisi approfondita di molte ipotesi progettuali. Sono state valutate 11 alternative e San Foca si è rivelata la soluzione migliore e a minore impatto, come confermato dal ministero dell’Ambiente, al termine di un percorso autorizzativo avviato nel 2013”. Stesso discorso anche per il punto di approdo a San Foca. Il progetto, infatti, prevede un impatto pressoché nullo sul litorale grazi all’impiego della tecnologia del microtunnel (lungo circa 1.500 m), che passerà oltre 15 metri sotto la spiaggia. Non sarà visibile nessun elemento dei lavori che verranno eseguiti nei mesi invernali per evitare interferenze con le attività turistiche. Mentre per quanto il turismo, esempi analoghi si possono trovare in Italia nelle spiagge di Grottammare o di Mazara del Vallo mentre per rimanere nella regione basti pensare che a qualche chilometro di distanza il sindaco di Otranto Luciano Cariddi ha autorizzato il gasdotto Igi-Poseidon come si legge in un’intervista sulla Repubblica – edizione Bari dell’aprile dello scorso anno.
Il governatore pugliese ha infine esortato l’azienda a spostare il tubo “in un’area non pregiata” ribadendo la pericolosità dell’opera per i cittadini, non assoggettata alla Direttiva Seveso. Un appello lanciato più volte che si scontra innanzitutto con una probabile dilatazione dei tempi dovuta alla riprogettazione – dai sondaggi e analisi a fronte di impegni a fornire gas a partire dal 2020 – ma soprattutto dalla mancanza di indicazione di un’alternativa vera e propria. “Il progetto del gasdotto non può essere più modificato: la soluzione individuata è la migliore possibile in termini di impatto ambientale. Ripartire con l’iter autorizzativo significherebbe tornare indietro di oltre quattro anni e sarebbe comunque inutile perché non esistono approdi migliori”, ha ricordato sempre nell’intervista al Corsera di dicembre Schieppati.
QUASI 200 GIOVANI PUGLIESI HANNO RISPOSTO PRESENTE AL BANDO DI TAP
Ma per Emiliano l’attacco a Tap non si ferma qui. “Mi pare vergognoso che qualcuno finanzi stage turistici per migliorare la qualità dei manager del settore dopo che si vuole costruire il gasdotto su una delle più belle spiagge del Mediterraneo e della Puglia”. Su questo punto Energia Oltre ha chiesto chiarimenti a Tap che non ha voluto commentare limitandosi a far sapere, tuttavia, che sono “un paio di centinaia i giovani pugliesi che hanno già risposto al bando” realizzato dall’azienda.
LA SEVESO NON SI APPLICA: LO HANNO CHIARITO TAR LAZIO, CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALE DI LECCE
Per quanto riguarda l’applicazione della Direttiva Seveso la stessa azienda Tap aveva replicato con una nota qualche mese fa a dichiarazioni simili, affermando che “non si applica al Terminale di ricezione” del gas e ricordando che sul tema “si sono espressi con sentenza definitiva sia la magistratura amministrativa che quella ordinaria”. Nella nota Tap sottolineava che “sull’argomento il Tar del Lazio si è espresso con sentenze il 17 febbraio 2016 su ricorso della Regione Puglia e del Comune di Melendugno. C’è una sentenza del Consiglio di Stato del 27 marzo del 2017, e c’è anche il decreto di archiviazione del Gip presso il Tribunale di Lecce che il 6 febbraio 2017 ha accolto la richiesta di archiviazione presentata dalla procura di Lecce cui il comune di Melendugno aveva presentato un esposto riguardante la mancata applicazione della ‘direttiva Seveso’”.
Scorrendo la sentenza del Tribunale amministrativo, non sembrano esserci infatti possibilità di riapertura della questione: la magistratura ammette, per esempio, che il problema dell’applicabilità della normativa “Seveso” era emerso “sin dall’inizio dell’esame del progetto” tanto che la stessa Commissione VIA/VAS, in un parere reso il 29 agosto 2014, aveva inserito una prescrizione “in forma dubitativa”. Successivamente il Mise aveva chiesto un approfondimento specifico sull’assoggettabilità alla “Seveso” del PRT, cioè il Terminale di ricezione del gas, ai ministeri dell’Interno e dell’Ambiente, per la loro competenza in materia di sicurezza sugli impianti a rischio di incidente rilevante. Il ministero dell’Ambiente, a sua volta, si rivolse per un parere alla Commissione Ue che il 21 ottobre del 2014 non escluse “che i PRT possano essere localizzati fuori da stabilimenti e quindi essere esclusi dall’applicazione della normativa ‘Seveso’”. Mentre il Viminale con una nota del 25 novembre 2014 ritenne il PRT del progetto TAP “non assoggettabile alla normativa ‘Seveso’ ciò anche alla luce di quanto espresso dall’Ue. Al termine dell’attività istruttoria, i tre dicasteri ritennero dunque superata la prescrizione sulla base del presupposto che il terminale di ricezione “non rientrasse nella nozione di stabilimento” trattandosi invece “di un elemento connesso con il sistema di trasporto gas” e quindi “escluso dall’applicazione di tale normativa”. Una posizione poi recepita dal Consiglio dei ministri del 10 aprile 2015.
Non solo. Per i ricorrenti, cioè la Regione Puglia, il Prt andava assoggettato alla Seveso perché vi si sarebbe svolta un’attività di manipolazione del gas – che consiste nella variazione di pressione e riscaldamento del combustibile che proviene dall’Albania sotto forma gassosa – tale da far ricondurre il terminale nella nozione di impianto. Tuttavia, scriveva la magistratura amministrativa, “tale limitata attività di riscaldamento del gas naturale proveniente nello stato gassoso dall’Albania non è assimilabile ad un’attività di manipolazione, soprattutto se si considera che questa (manipolazione) si ha piuttosto quando, nel processo di rigassificazione (ad esempio), il gas naturale dallo stato liquido (che comporta una rilevante attività di pressurizzazione in cui il gas raggiunge una temperatura negativa di 163°C) ritorna a quello gassoso, in quanto ciò necessita di una attività di vaporizzazione che, agendo sulla temperatura, lo riscalda fino a portarlo a valori di temperatura positivi, necessari per poter essere immesso nella rete di distribuzione. Nulla di tutto questo avviene nel caso di specie, in quanto si tratta di una attività che comporta una depressurizzazione ed un riscaldamento limitati del gas naturale, al dichiarato scopo di poterlo immettere nella rete nazionale di distribuzione, che non snatura l’attività svolta che rimane di trasporto nella misura in cui si tratta di un’inevitabile operazione per rendere compatibile la sostanza nel passaggio dalla fase di mero trasporto a quella distributiva”. Da qui il Collegio ha ritenuto che le conclusioni raggiunte dalle amministrazioni statali e dall’Ue “non siano irragionevoli”. E anche invocando il principio di precauzione comunitario “ciò non può arrivare a far ritenere il PRT del progetto TAP assoggettabile alla normativa ‘Seveso’”. Conclusioni avallate anche dal Consiglio di Stato che ha di nuovo evidenziato come l’attività di variazione della pressione e di riscaldamento effettivamente svolta nel PRT, “è limitata” e “non può essere assimilata ad un’attività di manipolazione”.
Stesso discorso anche per la richiesta di archiviazione della Procura di Lecce dove le indagini effettuate, realizzate, anche mediante l’utilizzo di consulenti, hanno portato a concludere per la non applicabilità della direttiva Seveso “sulla base di motivazioni ed argomentazioni che si ritengono pienamente condivisibili” e basate sul fatto che questa normativa “non trovi applicazione con riguardo al gasdotto” visto che la normativa “esclude” dall’applicazione il “trasporto di sostanze pericolose in condotta, comprese le stazioni di pompaggio, al di fuori degli stabilimenti”. Conseguente, si legge nella richiesta di archiviazione “la non assoggettabilità” vale anche per il terminale di ricezione gas (Prt) “poiché lo stesso deve ritenersi un impianto accessorio per il trasporto del gas in condotta e non rientrante nella definizione di ‘stabilimento’”. Infatti, si legge ancora, “all’interno del PRT non si effettuano trasformazioni di stato del gas naturale ma unicamente variazioni dei parametri di temperatura e pressione al fine di permettere l’immissione del gas nella rete di trasporto nazionale”.