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Legge Transizione 5.0 rinnovabili

Transizione 5.0 e Rinnovabili: in vigore la nuova Legge con scadenze rigide e regole per l’agrivoltaico

Il Parlamento converte il decreto: stop al cumulo degli incentivi, nuovi poteri di vigilanza al GSE e criteri stringenti per le aree idonee. Focus sul Golden Power finanziario.

Entra ufficialmente in vigore oggi la Legge 15 gennaio 2026, n. 4, meglio conosciuta come Transizione 5.0 che converte con modificazioni il decreto-legge n. 175 del novembre scorso. Il provvedimento, promulgato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e controfirmato dai vertici del Governo, definisce il quadro normativo urgente per il Piano Transizione 5.0 e la produzione di energia da fonti rinnovabili. La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sancisce l’immediata operatività di un testo che mira a riordinare gli incentivi alle imprese e a disciplinare con maggior rigore l’installazione di impianti su suolo agricolo e aree industriali.

Di seguito analizziamo nel dettaglio le novità introdotte dal provvedimento, rimodulando il contenuto del testo legislativo per chiarezza e fruibilità.

SCADENZE E VIGILANZA GSE SUL PIANO TRANSIZIONE 5.0

Il cuore del provvedimento riguarda la gestione temporale e il controllo dei crediti d’imposta. La legge fissa al 27 novembre 2025 il termine ultimo per la presentazione delle comunicazioni relative agli investimenti. Per le pratiche inviate tra il 7 e il 27 novembre 2025, qualora emergano dati non corretti o documentazione incompleta, il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) potrà richiedere integrazioni. Le imprese avranno un termine perentorio, comunque non oltre il 6 dicembre 2025, per sanare le irregolarità; il mancato rispetto di questa finestra temporale comporterà la decadenza della procedura e la perdita del credito d’imposta.

Il legislatore ha posto un paletto rigido: non sarà possibile sanare in un secondo momento la mancanza di elementi essenziali riguardanti la certificazione della riduzione dei consumi energetici. Parallelamente, vengono rafforzati i poteri del GSE. L’ente non si limiterà a controlli formali, ma eserciterà una vigilanza sostanziale sui soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni, verificando nel merito la rispondenza tecnica dei progetti alle normative. In caso di irregolarità rilevate, il GSE annullerà la prenotazione del credito, comunicandolo all’Agenzia delle Entrate per il recupero delle somme maggiorate di interessi e sanzioni.

DIVIETO DI CUMULO E GESTIONE DELLE RISORSE

Viene chiarito definitivamente il divieto di cumulo tra diverse agevolazioni. Per i medesimi beni, un’impresa non può presentare domanda sia per il credito d’imposta Transizione 5.0 sia per il credito d’imposta destinato agli investimenti in beni strumentali nuovi (ex Industria 4.0). Le aziende che avevano avanzato entrambe le richieste devono aver effettuato una scelta telematica entro il 27 novembre 2025. Tuttavia, qualora l’opzione per la Transizione 5.0 non vada a buon fine per esaurimento fondi, resta salva la possibilità di accedere all’altro credito d’imposta, nei limiti delle risorse disponibili.

Sul fronte finanziario, per l’anno 2025 è stata autorizzata una spesa di 250 milioni di euro. La copertura di tali oneri, così come dei 10 milioni previsti per il biennio 2026-2027, deriva da una complessa operazione di bilancio che include la riduzione di autorizzazioni di spesa precedenti, l’utilizzo di residui del Ministero delle imprese e del made in Italy e tagli a diversi fondi strutturali e di parte corrente.

LA NUOVA DISCIPLINA PER L’AGRIVOLTAICO E LE AREE IDONEE

Il testo normativo introduce definizioni e vincoli precisi per gli impianti fotovoltaici, con particolare attenzione all’agrivoltaico. Quest’ultimo viene definito come un impianto che “preserva la continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione”, prevedendo la rotazione dei moduli elevati da terra e l’uso di agricoltura digitale. Per installare tali impianti, è ora obbligatoria una dichiarazione asseverata di un professionista che attesti il mantenimento di almeno l’80 per cento della produzione lorda vendibile del terreno.

Sono state introdotte sanzioni severe per chi non rispetta la vocazione agricola del sito. Oltre all’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, i comuni verificheranno per cinque anni la persistente idoneità del sito all’uso agro-pastorale. Inoltre, la gestione dei procedimenti autorizzatori per specifici impianti, inclusi quelli in aree militari, vedrà il coinvolgimento di un commissario speciale che utilizzerà la piattaforma digitale SUER e dovrà consultare il Ministero della Difesa.

IL PIANO PER LE AREE IDONEE REGIONALI E I VINCOLI PAESAGGISTICI

Le Regioni hanno 120 giorni (180 per le Province autonome) per legiferare sull’individuazione delle aree idonee, nel rispetto di principi che tutelano patrimonio culturale, paesaggio e aree agricole di pregio. Sono considerate idonee, ad esempio, le aree oggetto di bonifica, cave e miniere cessate, discariche chiuse, sedimi aeroportuali e aree ferroviarie o autostradali.

Per le zone agricole, la superficie qualificabile come idonea non potrà essere inferiore allo 0,8 per cento né superiore al 3 per cento della superficie agricola utilizzata (SAU). Vengono posti vincoli paesaggistici stringenti: non possono essere considerate idonee le aree entro 3 chilometri (per l’eolico) e 500 metri (per il fotovoltaico) dai beni sottoposti a tutela culturale. Le Regioni dovranno garantire il raggiungimento degli obiettivi di potenza installata al 2030, con la possibilità di accordi per il trasferimento statistico di potenza tra enti. Il Ministero dell’ambiente, supportato da GSE e RSE, monitorerà annualmente i risultati.

SEMPLIFICAZIONI OFFSHORE E INTERVENTI SUL GOLDEN POWER

Per quanto riguarda l’eolico offshore, vengono considerate idonee le aree individuate dai piani di gestione dello spazio marittimo, le piattaforme petrolifere in disuso e i porti per impianti fino a 100 MW. Le procedure amministrative nelle aree idonee vengono semplificate: il parere dell’autorità paesaggistica diventa obbligatorio ma non vincolante, e i termini dei procedimenti sono ridotti di un terzo.

Infine, la legge interviene sulla disciplina del Golden Power. I poteri speciali del Governo vengono estesi al settore finanziario, creditizio e assicurativo, includendo la valutazione prudenziale delle acquisizioni e delle concentrazioni. Tuttavia, se l’operazione è soggetta all’autorizzazione di Autorità europee competenti su aspetti prudenziali, i poteri speciali non potranno essere esercitati prima della conclusione di tali procedimenti europei, sospendendo di fatto i termini per la notifica alla Presidenza del Consiglio.

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