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Ue

Vehicle to grid, ecco il parere di Arera sul decreto ministeriale

Il parere di Arera sul decreto Ministeriale sul Vehicle to grid, la tecnologia che permette l’integrazione tra i veicoli elettrici e la rete elettrica

Italia (a piccoli passi) verso il vehicle to grid, tecnologia che permette l’integrazione tra i veicoli elettrici e la rete elettrica, con immissione di elettricità in rete dalla batteria del veicolo. Tale tecnologia, in Italia, non è ancora autorizzata, né regolamentata.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha dato vita ad una bozza di decreto ministeriale in materia, i cui punti sono stati analizzati e valutati da Arera, l’Autorità per l’energia.

V2G E V1G

L’autorità apprezza il fatto che che nello schema di decreto la tecnologia vehicle to grid sia stata intesa nella duplice modalità, non solo V2G ma anche V1G.

Proviamo a spiegarci: la tecnologia, denominata vehicle to grid prevede l’integrazione tra i veicoli elettrici e la rete elettrica per “erogare, attraverso le infrastrutture di ricarica, i seguenti servizi ancillari:

  • riserva terziaria, bilanciamento e risoluzione delle congestioni, nelle modalità “a salire” e “a scendere”;
  • ulteriori servizi, tra i quali la regolazione primaria e secondaria di frequenza e la regolazione di tensione, ove tecnicamente fattibile.

In particolare, qualora i servizi predetti comportino anche immissioni in rete dalla batteria del veicolo verso la rete, essi sono denominati “V2G”; in casi diversi, tali servizi sono nominati “V1G”.

DISPACCIAMENTO

Per i servizi ancellari e dispacciamento, l’Autorità ritiene che debba essere inserito un “comma avente l’obiettivo più generale di prevedere che l’Autorità aggiorni, se necessario, la propria regolazione del dispacciamento (ivi inclusi i progetti pilota) affinché i requisiti minimi prestazionali per l’abilitazione a ciascun servizio ancillare, individuati in modo tale da assicurare la neutralità tecnologica, non includano elementi ostativi per le infrastrutture di ricarica, ivi incluse quelle dotate della tecnologia vehicle to grid. In coerenza con l’auspicata revisione dell’articolo 3, comma 2, dello schema di decreto vehicle to grid, occorrerebbe riformulare la corrispondente parte motivazionale riprendendo le argomentazioni precedentemente esposte”.

TRATTAMENTO DELL’ENERGIA SCAMBIATA

L’articolo 4 del decreto prevede che alle infrastrutture di ricarica presenti in punti di connessione facenti parte di UVAM o di una UVAR, non sia applicato il pagamento degli oneri di sistema elettrico e delle tariffe di rete all’energia elettrica prelevata dalla rete e assorbita dall’infrastruttura di ricarica per la fornitura dei servizi ancillari a scendere.

Per l’Autorità, tale “disposizione non può essere limitata alle sole infrastrutture di ricarica ma, se applicata, dovrebbe essere estesa a tutte le unità di consumo abilitate a MSD, singolarmente o tramite un’UVAM, al fine di evitare disparità di trattamento che comportino effetti distorsivi nei mercati”

INCENTIVI

Passiamo ad uno dei temi più caldi, l’incentivo alla tecnologia. “l’Autorità ritiene, in generale, che lo schema di decreto vehicle to grid debba limitarsi a definire incentivi espliciti per favorire la diffusione della tecnologia vehicle to grid”, senza dover introdurre nuovi elementi di regolazione.

“Il dettato della normativa primaria secondo cui la diffusione della tecnologia vehicle to grid viene favorita “anche prevedendo la definizione delle regole per la partecipazione ai mercati elettrici e di specifiche misure di riequilibrio degli oneri di acquisto rispetto ai prezzi di rivendita dell’energia” – scrive Arera – non può presupporre l’introduzione di elementi di regolazione (peraltro nella potestà dell’Autorità) potenzialmente distorsivi del funzionamento dei mercati e dell’accesso alle reti”.

Gli incentivi suggeriti di Arera possono “consistere nella copertura dei costi standard aggiuntivi sostenuti per l’eventuale installazione di apparecchiature di misura (come prospettato dall’articolo 4, comma 3, lettera a)) ma anche, a titolo d’esempio, nella copertura dei costi standard aggiuntivi sostenuti per l’installazione dei dispositivi che consentono l’interlocuzione tra il gestore dell’infrastruttura di ricarica e il proprio BSP e/o gestore di rete ai fini della fornitura di servizi ancillari o nella copertura dei maggiori costi standard (o parte di essi) che contraddistinguono le soluzioni V2G rispetto ai sistemi di ricarica tradizionale (che non essendo dotate di capacità bidirezionale, non permettono l’immissione in rete di energia elettrica immagazzinata nelle batterie dei veicoli)”.

Qui il parere dell’Autorità.

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