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Transizione 5.0, arrivano le regole per accedere al credito d’imposta: la bozza

Chi può accedere agli incentivi, quali sono i progetti ammissibili e a quanto ammontano i fondi per Transizione 5.0

Si compone si 23 articoli più una serie di allegati, la bozza del decreto attuativo del Piano Transizione 5.0, un provvedimento messo a punto da ministero delle Imprese e del Made in Italy di concerto con il dicastero dell’Economia che disciplina una serie di regole per accedere ai crediti di imposta per 6,3 miliardi di euro finanziati dal Pnrr.

Il provvedimento si occupa di nuovi investimenti in strutture produttive “ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici”.

SOGGETTI BENEFICIARI

“Possono accedere al beneficio tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa. Sono escluse dal beneficio le imprese: a) in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale (…); b) destinatarie di sanzioni interdittive (…); c) che non rispettino le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e inadempienti rispetto agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori”.

PROGETTI DI INNOVAZIONE

“Sono ammissibili al beneficio i progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025 aventi ad oggetto investimenti effettuati in uno più beni materiali nuovi
strumentali all’esercizio d’impresa (…) tramite i quali è conseguita complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il
progetto di innovazione, non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5 per cento”.

Sono inoltre agevolabili “gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta” e le “spese in attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi”.

Gli investimenti oggetto dei progetti di innovazione sono agevolabili nel limite massimo “complessivo di costi ammissibili pari a 50.000.000 di euro annui per ciascun soggetto beneficiario in riferimento all’anno di completamento dei progetti di innovazione. I progetti di innovazione si considerano completati entro il 31 dicembre 2024 anche nel caso in cui l’ultimo investimento che li compone è effettuato entro il 30 aprile 2025, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2024 gli ordini siano accettati dal venditore con pagamento di acconti in misura almeno pari al 50 per cento del costo di acquisizione”.

PROGETTI DI INNOVAZIONE NON AMMISSIBILI

“Al fine di garantire il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente (…) non si considerano ammissibili al beneficio i progetti di innovazione destinati: a) ad attività direttamente connesse ai combustibili fossili, ad eccezione: 1) di progetti per produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, nonché per le relative infrastrutture di trasmissione e distribuzione, che sono conformi alle condizioni di cui all’allegato III degli orientamenti tecnici sull’applicazione del principio ‘non arrecare un danno significativo’ (2021/C58/01); 2) di attività e attivi (…) per i quali l’uso di combustibili fossili è temporaneo e tecnicamente inevitabile per una transizione tempestiva verso il funzionamento senza combustibili fossili”.

Non sono ammissibili al beneficio nemmeno le “attività nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, ad eccezione dei progetti di innovazione che: 1) non hanno un impatto diretto sui consumi energetici relativi a flussi di fonte che rientrano nel piano di monitoraggio della CO2 dell’attività d’impresa; 2) sono correlati ai flussi di fonte che rientrano nel piano di monitoraggio della CO2 dell’attività d’impresa, a condizione che le emissioni dirette di gas ad effetto serra previste al completamento del progetto di innovazione siano inferiori alle emissioni verificate nell’esercizio precedente all’avvio del medesimo progetto, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono le emissioni. Non sono in ogni caso ammissibili gli investimenti in impianti o sotto-impianti con intensità emissiva più alta dell’ottantesimo percentile con riferimento ai parametri di riferimento di prodotto (…)”.

Inoltre, non sono ammissibili le attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico, ad eccezione di “attività connesse agli inceneritori, degli investimenti in impianti adibiti esclusivamente al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili e ad impianti esistenti se il progetto di innovazione, potendone fornire prova per ciascun bene, sia teso ad aumentare l’efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l’utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, e solo se i medesimi progetti non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell’impianto o un’estensione della sua durata di vita”. E le “attività connesse agli impianti di trattamento meccanico biologico, degli investimenti in impianti di trattamento meccanico biologico esistenti se il progetto di innovazione, potendone fornire prova per ciascun bene, sia teso ad aumentare l’efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, e solo se i medesimi progetti non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell’impianto o un’estensione della sua durata di vita”.

Infine, non possono accedere al beneficio del provvedimento le attività nel cui processo produttivo venga generata un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi salvo alcune eccezioni specificate nel testo. E i progetti di investimento in beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

BENI MATERIALI FINALIZZATI ALL’AUTOPRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI DESTINATA ALL’AUTOCONSUMO

“Nell’ambito degli investimenti (…) localizzati sulle medesime particelle catastali su cui insiste la struttura produttiva, ovvero localizzati su particelle catastali differenti, a condizione che siano connessi alla rete elettrica per il tramite di punti di prelievo (POD) esistenti e riconducibili alla medesima struttura produttiva, sono agevolabili le spese relative a: a) i gruppi di generazione dell’energia elettrica; b) i servizi ausiliari di impianto; c) i trasformatori posti a monte dei punti di connessione della rete elettrica, nonché i misuratori dell’energia elettrica funzionali alla produzione di energia elettrica; d) gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta”.

Il dimensionamento degli impianti “è determinato considerando una producibilità massima attesa, al netto dei consumi dei servizi ausiliari, non eccedente il 5% del fabbisogno energetico della struttura produttiva, determinato come somma dei consumi medi annui, registrati nell’esercizio precedente alla data di avvio del progetto di innovazione, di energia elettrica e degli eventuali consumi equivalenti associati all’uso diretto di energia termica e/o di combustibili utilizzati per la produzione di energia termica ad uso della struttura produttiva”.

Per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili “le spese per l’acquisto e l’installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica (…) sono agevolabili fino ad un importo massimo complessivo pari a 900 €/kWh”. Mentre per quanto riguarda l’autoproduzione di energia da fonte solare finalizzata all’autoconsumo, sono “agevolabili esclusivamente gli investimenti in impianti con moduli fotovoltaici iscritti al registro di cui all’articolo 12 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, che rispondono ai requisiti di carattere territoriale e tecnico di cui al comma 1, lettere a), b) e c)” che “concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari rispettivamente al 120 per cento e 140 per cento del loro costo”.

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

Il provvedimento prevede inoltre che siano agevolabili “le spese per attività di formazione del personale nell’ambito di percorsi di durata non inferiore a 12 ore, anche nella modalità a distanza, con attestazione finale del risultato conseguito, erogate da soggetti esterni all’impresa”.

RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI

Per calcolare la riduzione dei consumi energetici connessi con la misura di incentivo, il calcolo viene fatto “confrontando la stima dei consumi energetici annuali conseguibili per il tramite degli investimenti complessivi in beni materiali e immateriali nuovi” e “i consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione, in relazione alla struttura produttiva o al processo interessato dall’investimento”.

MISURA DEL BENEFICIO

“Il credito d’imposta è determinato sulla base delle spese agevolabili per gli investimenti” e “della riduzione dei consumi energetici conseguita” nella misura “del 35 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 15 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5 per cento, conseguita tramite gli investimenti nei beni”.

Inoltre è determinata “nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio
nazionale superiore al 6 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 10 per cento, conseguita tramite gli investimenti nei beni di cui all’articolo 6 del presente decreto”.

E “nella misura del 45 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 25 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 15 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 15 per cento, conseguita tramite gli investimenti nei beni”.

Il beneficio è aumentato di “un importo complessivamente non superiore a 10.000 euro per le spese sostenute dalle PMI per adempiere agli obblighi di certificazione” e di “un importo non superiore a 5.000 euro per le spese sostenute dai soggetti (…) non obbligati per legge alla revisione legale dei conti, per adempiere all’obbligo di certificazione”.

CUMULO

“credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi,
a condizione che tale cumulo, (…) non porti al superamento del costo sostenuto”.

PROCEDURA PER LA FRUIZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA E CONTROLLI

“Per l’accesso al beneficio e al fine di garantire il monitoraggio delle risorse disponibili” “l’impresa trasmette una comunicazione preventiva rispetto al completamento del progetto di innovazione, contenente le informazioni necessarie ad individuare il soggetto beneficiario, il progetto di innovazione, ivi inclusa la data di avvio e di completamento, gli investimenti agevolabili e il relativo ammontare, l’importo del credito d’imposta potenzialmente spettante, nonché l’impegno a garantire il rispetto degli obblighi previsti”. Il GSE, “verificati il corretto caricamento dei dati e la completezza dei documenti e delle informazioni rese e il rispetto del limite massimo di costi ammissibili, entro 5 giorni dalla trasmissione della comunicazione preventiva, comunica all’impresa l’importo del credito d’imposta”. Il GSE trasmette poi al Ministero, “almeno mensilmente e con modalità telematiche, l’elenco delle imprese che hanno trasmesso le comunicazioni”

“Il Ministero esercita, avvalendosi del GSE, la vigilanza sulle attività svolte dai soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni tecniche”. Il GSE inoltre “effettua, sulla base di un idoneo piano di controlli, verifiche documentali e controlli in loco in relazione a ciascun progetto di innovazione, a partire dalla trasmissione della comunicazione preventiva”.

DECADENZA DEI BENEFICI

“L’impresa decade totalmente o parzialmente dal diritto all’utilizzo del credito d’imposta ovvero l’importo del credito d’imposta prenotato è ridotto in tutto o in parte al ricorrere di una o più delle
seguenti circostanze: a) in data antecedente al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento del progetto di innovazione, i beni agevolati sono ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione anche se appartenenti allo stesso soggetto, nonché in caso di mancato esercizio dell’opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria”. Oppure “fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento del progetto di innovazione, non sia assicurato il livello di riduzione dei consumi energetici conseguito dal progetto di innovazione”. Tra le altre cause di decadenza la bozza cita il mancato allaccio alla rete dei produttori di energia entro un anno dal completamento del progetto, l’assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, false dichiarazioni e così via.

bozza decreto transizione

 

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