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Idroelettrico, da FdI emendamento su concessioni senza gara per impianti autoconsumo

“In Italia – spiega Zucconi – manca un riferimento normativo che definisca le caratteristiche delle concessioni idroelettriche per autoconsumo”

Autorizzare le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano a poter riassegnare la concessione idroelettrica allo stesso concessionario, senza procedura competitiva, laddove si attesti la prevalenza dell’energia prodotta all’autoconsumo e al consumo locale. Questo l’obiettivo dell’emendamento presentato da Riccardo Zucconi, deputato e responsabile Energia di Fratelli d’Italia, al decreto legge 31 dicembre 2024, n. 208, “Misure urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza”.

ZUCCONI: IN ITALIA MANCA UN RIFERIMENTO NORMATIVO CHE DEFINISCA LE CARATTERISTICHE DELLE CONCESSIONI IDROELETTRICHE PER AUTOCONSUMO

“In Italia – spiega Zucconi – manca un riferimento normativo che definisca le caratteristiche delle concessioni idroelettriche per autoconsumo, utile a sottrarre la disciplina concessoria al meccanismo delle aste fissato dall’Unione europea. Parliamo di impianti che non influiscono sul mercato dell’energia elettrica, se non marginalmente, perché destinati all’autoproduzione e al consumo locale, con l’effetto positivo – sottolinea l’esponente di FdI – di limitare le perdite di trasmissione e il sovraccarico della rete nazionale di trasporto dell’energia elettrica”.

L’EMENDAMENTO IN SINTESI

Secondo i criteri stabiliti nell’emendamento, è possibile definire a scopo di autoconsumo le concessioni idroelettriche quando: un impianto non è connesso alla rete di distribuzione o di trasporto dell’energia elettrica; l’energia elettrica generata è interamente destinata all’attività del medesimo impianto; il 70% dell’energia prodotta ogni anno è consumata da impianti industriali o comunque da utenze di energia elettrica intestate allo stesso concessionario. E ancora: quando il concessionario è un autoconsumatore individuale di energia rinnovabile; il concessionario è costituito da una comunità di energia rinnovabile, da una società cooperativa di produzione e distribuzione dell’energia elettrica o da un gruppo che agisca collettivamente, purché l’energia prodotta sia interamente consumata nell’ambito della stessa porzione di rete e dagli stessi soggetti.

L’EMENDAMENTO COMPLETO

Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente: Art. 8-bis (Disposizioni urgenti per l’attuazione della Riforma 2 – M1C2-6 PNRR: leggi annuali sulla concorrenza) 1. All’articolo 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo comma 10-bis, sono aggiunti i seguenti: «10-ter. Le concessioni di derivazione d’acqua a scopo idroelettrico previste con potenza nominale media annua inferiore o uguale al limite previsto all’articolo 6, comma 2, lettera a), del Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, possono essere riassegnate dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano al medesimo concessionario uscente a seguito dell’accertamento: a) dell’insussistenza di un prevalente interesse pubblico a un diverso uso delle acque, in tutto o in parte incompatibile con l’uso a fine idroelettrico; b) della prevalenza dell’autoconsumo dell’energia prodotta ai sensi del successivo comma 10-quater. 10-quater. Sono considerate concessioni idroelettriche per autoconsumo quelle che soddisfano almeno uno dei seguenti criteri: a) concessione relativa ad un impianto non connesso alla rete di distribuzione o trasporto dell’energia elettrica (c.d. “in isola”), pertanto tecnicamente impossibilitato a cedere in rete l’energia prodotta; b) concessione relativa ad un impianto per forza motrice nel quale l’energia elettrica generata è interamente destinata a consentire azionamenti meccanici del medesimo impianto; c) concessione relativa ad un impianto la cui energia prodotta totale annua è per il 70% consumata da impianti industriali o comunque da utenze di energia elettrica intestate allo stesso concessionario e sottese alla stessa porzione di rete; d) concessione il cui concessionario è costituito da una comunità di energia rinnovabile, da una società cooperativa di produzione e distribuzione dell’energia elettrica appartenente ai registri dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente o da un gruppo di soggetti che agiscono collettivamente, purché l’energia prodotta totale annua sia interamente consumata nell’ambito della stessa porzione di rete, rispettivamente, dai soggetti appartenenti al gruppo o dai soggetti membri, azionisti o clienti finali facenti parte della comunità o dai soci della cooperativa; e) concessione il cui concessionario è un autoconsumatore individuale di energia rinnovabile che utilizza la rete di distribuzione esistente per condividere l’energia prodotta dall’impianto idroelettrico e consumarla nei punti di prelievo dei quali sia titolare lo stesso autoconsumatore, come previsto dall’articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2.2), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. 10-quinques. Le concessioni di derivazione d’acqua per autoconsumo possono essere rinnovate in favore del concessionario uscente a seguito delle verifiche e nel rispetto delle condizioni previste dal comma 10-quater.»

L’EMENDAMENTO SULL’IDROELETTRICO DELL’OPPOSIZIONE

Per quanto riguarda l’idroelettrico tra gli emendamenti presentati figura anche quello di opposizione (Torto. Fenu, Carmina, Dell’Olio, Donno, Ilaria Fontana, L’Abbate, Morfino, Santillo) che recita: “Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti: 6-bis. Al fine di mitigare le ricadute negative sulle attività di produzione di energia elettrica derivanti dai persistenti periodi di crisi idrica, i concessionari di piccole derivazioni a scopo idroelettrico titolari di mutui o di finanziamenti erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, possono richiedere, per il periodo che intercorre fra il 1° gennaio 2025 e il 30 giugno 2025 e senza oneri aggiuntivi, la sospensione delle rate dei mutui o dei finanziamenti medesimi, optando per la sospensione dell’intera rata ovvero per la sospensione della sola quota capitale. La sospensione di cui al primo periodo può essere richiesta anche in relazione ai pagamenti dei canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto beni mobili o immobili strumentali allo svolgimento delle attività di concessionario di piccole derivazioni a scopo idroelettrico. 6-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le banche e gli intermediari finanziari comunicano ai concessionari di cui al comma 1 la possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando i tempi di effettuazione dei pagamenti sospesi nonché il termine, comunque non inferiore a trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, per l’esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l’intermediario finanziario non adempia ai predetti obblighi informativi, le rate in scadenza nel periodo di cui al comma 1, primo periodo, sono sospese fino al 31 ottobre 2025, senza oneri aggiuntivi. 6-quater. Al fine di garantire la continuità produttiva dei concessionari di cui al comma 1 è sospeso, per il periodo che intercorre fra il 31 maggio 2025 e il 31 ottobre 2025, il pagamento dei canoni concessori dovuti. Al pagamento dei canoni sospesi ai sensi del primo periodo, da effettuare, anche mediante rateazione, senza applicazione di interessi, entro il 31 dicembre 2025, si provvede secondo le modalità stabilite dall’autorità concedente”. ”.

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