Nuovi obblighi per edifici e industria, stretta sulle biomasse legnose e rivoluzione per la ricarica intelligente dei veicoli elettrici. Il testo in vigore dal 4 febbraio.
L’Italia accelera decisamente sulla transizione ecologica fissando al 39,4 per cento l’obiettivo nazionale di energia da fonti rinnovabili sui consumi finali lordi da raggiungere entro il 2030. È questa la cifra chiave contenuta nel Decreto Legislativo 9 gennaio 2026, n. 5, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di oggi. Il provvedimento, che entrerà in vigore il prossimo 4 febbraio, recepisce la direttiva europea 2023/2413 (nota come RED III) e ridisegna l’architettura normativa del settore energetico italiano, modificando in profondità il precedente decreto legislativo 199 del 2021 e il testo unico sulle rinnovabili. Si tratta di un intervento strutturale che tocca ogni ambito, dalla produzione elettrica ai trasporti, passando per l’efficienza degli edifici e la gestione delle biomasse.
NUOVI OBIETTIVI NAZIONALI E SETTORIALI PIÙ AMBIZIOSI
La fonte normativa primaria, emanata dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, non si limita ad alzare l’asticella generale. Il testo impone target specifici e vincolanti per diversi settori. Per quanto concerne il riscaldamento e il raffrescamento, l’incremento annuale delle rinnovabili dovrà essere di almeno 0,8 punti percentuali fino al 2025, per poi salire a 1,1 punti percentuali nel quinquennio successivo. Particolarmente rilevante è l’obiettivo indicativo per gli edifici: entro il 2030, almeno il 40,1 per cento dell’energia utilizzata negli immobili o nelle loro vicinanze dovrà provenire da fonti pulite, includendo anche l’energia prelevata dalla rete. Anche il comparto industriale è chiamato a uno sforzo maggiore, con un incremento annuo delle rinnovabili fissato all’1,6 per cento per i periodi 2021-2025 e 2026-2030. Inoltre, il decreto scommette sull’innovazione, stabilendo che il 5 per cento della nuova capacità installata al 2030 debba provenire da tecnologie innovative.
STRETTA SULLE BIOMASSE E PRINCIPIO DELL’USO A CASCATA
Uno dei passaggi più delicati del decreto riguarda la regolamentazione delle biomasse. Il legislatore ha introdotto il principio dell’uso a cascata, finalizzato a minimizzare gli effetti distorsivi sul mercato delle materie prime e proteggere la biodiversità. In termini pratici, l’utilizzo energetico del legno è consentito solo quando non esistono alternative di riutilizzo, riciclaggio o impiego per prodotti a base di legno. Da ora in poi, non saranno più ammessi incentivi diretti per la produzione di energia da tronchi da sega, legname da impiallacciatura o ceppi e radici, salvo specifiche eccezioni per filiere controllate. Anche per gli impianti esistenti a biomassa forestale scatta il divieto di nuovi sostegni per la sola produzione elettrica, a meno che non si trovino in regioni in transizione o applichino sistemi di cattura e stoccaggio della CO2. Sono stati inoltre rafforzati i criteri di sostenibilità per la raccolta della biomassa, vietando l’approvvigionamento da boschi vetusti, foreste primarie e terreni ricchi di biodiversità.
RIVOLUZIONE NEI TRASPORTI E SPINTA SULL’IDROGENO VERDE
Il settore dei trasporti subisce una profonda revisione degli obblighi di immissione in consumo. I fornitori di combustibili dovranno garantire che entro il 2030 la quota di rinnovabili nel settore raggiunga almeno il 29 per cento. Il calcolo di questa percentuale diventa più complesso e premia l’elettricità rinnovabile e i vettori energetici avanzati. Il decreto pone una forte enfasi sui combustibili rinnovabili di origine non biologica (RFNBO), come l’idrogeno verde: entro il 2030, almeno l’1 per cento dei carburanti nei trasporti dovrà provenire da queste fonti. Un obbligo ancora più stringente viene fissato per l’industria, dove l’idrogeno rinnovabile dovrà costituire almeno il 42 per cento dell’idrogeno totale utilizzato a scopi energetici e non energetici entro la fine del decennio, salendo al 60 per cento entro il 2035. Per sostenere questa transizione, i proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 (ETS) saranno in parte destinati a incentivare questi nuovi vettori energetici.
MOBILITÀ ELETTRICA, RICARICA INTELLIGENTE E DATI SULLE BATTERIE
Il provvedimento normativo interviene massicciamente anche sull’infrastruttura per la mobilità elettrica. Viene introdotto l’obbligo, a partire dal 30 giugno 2026, che tutti i punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico siano dotati di funzionalità di ricarica intelligente. Questo permetterà di modulare l’intensità dell’energia in base alle esigenze della rete. Si apre inoltre alla ricarica bidirezionale e si stabiliscono diritti precisi per i proprietari di veicoli elettrici e batterie: questi dovranno poter accedere gratuitamente e in tempo reale ai dati sullo “stato di salute” e sullo “stato di carica” delle proprie batterie, facilitando così il mercato dell’usato e i servizi di gestione della rete.
SEMPLIFICAZIONI, FORMAZIONE E AREE IDONEE
Per permettere il raggiungimento di questi obiettivi, il decreto potenzia gli strumenti amministrativi. Le zone di accelerazione per le rinnovabili, individuate in attuazione della direttiva RED III, godranno di procedure autorizzative agevolate. Viene inoltre aggiornato il sistema di qualificazione per gli installatori, che dovranno seguire percorsi di formazione specifici non solo per biomasse e fotovoltaico, ma anche per i sistemi di stoccaggio e le colonnine di ricarica. L’obiettivo è creare una forza lavoro capace di gestire tecnologie integrate e smart. Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) vede ampliato il proprio raggio d’azione: potrà predisporre archivi informatici dettagliati sugli impianti e dovrà monitorare le barriere burocratiche che frenano lo sviluppo delle rinnovabili.
IL RUOLO DEL GSE, GARANZIE D’ORIGINE E ANTIFRODE
La lotta alle frodi, specialmente nel settore dei biocarburanti, diventa centrale. Il decreto introduce sanzioni amministrative pesanti, pari a quattromila euro per ogni certificato di immissione in consumo mancante, e prevede la possibilità per il GSE di richiedere garanzie finanziarie ai soggetti obbligati. Viene istituita una banca dati nazionale collegata a quella dell’Unione europea per tracciare ogni transazione di combustibili rinnovabili e verificarne la sostenibilità. Cambiano anche le regole per le Garanzie d’Origine (GO): queste dovranno indicare la data di inizio e fine produzione, specificabili anche su base oraria, per garantire una maggiore trasparenza ai consumatori finali e favorire i contratti di acquisto di energia a lungo termine (PPA).
EFFICIENZA ENERGETICA NEGLI EDIFICI E NUOVI STANDARD TECNICI
Infine, gli allegati tecnici del decreto aggiornano i requisiti minimi per gli edifici. Nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni importanti, l’obbligo di copertura da fonti rinnovabili sale al 60 per cento per l’acqua calda sanitaria e per la somma dei servizi (riscaldamento, raffrescamento e acqua calda). Sono previste deroghe per gli edifici storici o in caso di impossibilità tecnica, ma queste dovranno essere dettagliatamente giustificate dai progettisti. Per le pompe di calore e gli altri generatori termici, vengono definiti standard di efficienza più elevati per accedere agli incentivi, allineandosi ai regolamenti europei di ecodesign. Un quadro complesso che spinge l’Italia verso una decarbonizzazione non più solo elettrica, ma sistemica.

