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Bolletta

Arera, dal 1 gennaio 2023 al via la nuova bolletta 2.0: ecco come sarà

Le novità sono finalizzate a integrare il contenuto informativo della bolletta con elementi funzionali alla maggiore consapevolezza, alla riscontrabilità e alla confrontabilità

Si conclude il primo gruppo di interventi di Arera relativo all’aggiornamento della disciplina della Bolletta 2.0 finalizzati a integrare il suo contenuto informativo con elementi funzionali alla maggiore consapevolezza, alla riscontrabilità e alla confrontabilità. Con una delibera l’Authority ha infatti deciso di razionalizzare gli interventi alla bolletta in un intervento quanto più possibile organico, rispetto alle prescrizioni di cui al d.lgs 210/21, che partirà dal 1 gennaio 2023.

RISCONTRABILITÀ CONDIZIONI ECONOMICHE E CONTRATTUALI APPLICATE IN BOLLETTA

In breve, Arera ha deciso di “operare in coerenza e complementarità con gli innovati strumenti di tutela già implementati dall’Autorità, integrando il documento della bolletta sintetica e gli ED con alcune informazioni funzionali alla nuove finalità attribuite alla bolletta, tra cui il progressivo aumento della consapevolezza delle abitudini di consumo e delle condizioni economiche complessive della propria offerta da parte del consumatore, la riscontrabilità delle condizioni economiche e contrattuali applicate, nonché la confrontabilità delle condizioni tecnico/economiche dell’offerta sottoscritta con le altre presenti sul mercato”.

CHIARIRE IL CONSUMO ANNUO IN BOLLETTA

Ma anche di confermare il criterio proposto in un precedente documento posto in consultazione “per la determinazione del consumo annuo, nonché per il suo aggiornamento in ciascuna bolletta per tutti i clienti finali, stabilendo che tale dato sia pari al consumo di 12 mesi consecutivi determinato in base alla differenza tra letture rilevate/autoletture che coprono un periodo di 12 mesi consecutivi”. Inoltre, ha deciso “di confermare il prospettato ricorso al criterio del pro-quota die per il consumo risultante dalla differenza tra le letture rilevate/autoletture che coprono un arco temporale superiore a 12 mesi; altresì, qualora non siano disponibili letture rilevate/autoletture funzionali alla determinazione del consumo annuo, per il settore elettrico, di determinare il consumo annuo rispetto alla miglior stima effettuata dal venditore in base ai dati in suo possesso; infine, con l’obiettivo di conseguire una maggiore standardizzazione tra i due settori, di accogliere, per il settore del gas naturale, le osservazioni in merito al ricorso alle migliori stime del venditore, di non dare seguito all’orientamento di utilizzare il CAPdR determinato e aggiornato dal SII ai sensi dell’articolo 4 del TISG alla fine della determinazione del consumo annuo”.

ARRIVA IL CODICE OFFERTA

Si prevede, inoltre, “l’esposizione del Codice Offerta identificativo dell’offerta sottoscritta dal cliente finale all’interno del documento della bolletta sintetica per tutte le offerte commerciali sottoscritte” e di abbinare “alla fornitura in RCU in esito alle operazioni, ivi comprese di switching, voltura o di nuova attivazione della fornitura, ovvero delle rinegoziazioni, variazioni unilaterali del contratto o evoluzioni automatiche delle condizioni contrattuali, il venditore del mercato libero a decorrere dalla prima bolletta emessa successivamente alla modifica o aggiornamento del Codice Offerta medesimo, aggiorni di conseguenza il Codice Offerta esposto in bolletta affinché trovi coerenza con il Codice Offerta abbinato correntemente in RCU alla fornitura in corso”.

SPESA ANNUA E A PARTE LE VOCI ONERI DI SISTEMA, TRASPORTO E CONTATORI

Per incrementare la consapevolezza del cliente finale della sua spesa complessiva, è confermata inoltre la previsione di “indicazione della Spesa annua sostenuta, aggiornata in ogni bolletta, per tutti i clienti finali e che tale informazione sia determinata come l’ammontare risultante dalla sommatoria delle spese riportate in ciascuna delle ultime bollette che ricoprono l’annualità. Confermando, altresì, che nel calcolo della spesa annua è ricompreso solo quanto dovuto per la fornitura propriamente detta di energia elettrica o di gas naturale. In accoglimento delle osservazioni pervenute, di non prevedere l’indicazione della spesa annua sostenuta per i casi di fornitura inferiore all’anno”, si legge nel provvedimento di Arera.

In aggiunta viene confermato l’orientamento di indicare con evidenza distinta le voci di spesa “oneri di sistema” e “trasporto e la gestione del contatore” anche per i venditori del mercato libero, in analogia con quanto già disposto per i regimi di tutela mentre è stata rimandata l’introduzione della nuova macrocategoria “voci di spesa relative ai servizi di vendita dell’offerta” che riunisce le voci di spesa relative ai servizi di vendita dell’offerta sottoscritta, a remunerazione delle attività proprie del venditore e di non dare seguito all’orientamento di prevedere all’interno del documento degli ED l’inserimento dei tre indicatori sintetici di prezzo “effettivi”, ossia valorizzati in base ai valori dei corrispettivi unitari applicati per ciascun periodo di fatturazione.

IL PROVVEDIMENTO DI ARERA

 

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