Gli interventi ammissibili all’agevolazione, da realizzare sui tetti/coperture di fabbricati strumentali all’attività agricola, zootecnica e agroindustriale, devono prevedere l’installazione di impianti fotovoltaici, con potenza di picco non inferiore a 6 kWp e non superiore a 1000 kWp.
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale sabato, il decreto del ministero dell’Agricoltura sugli “Interventi per la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 2, componente 1, investimento 2.2 ‘Parco Agrisolare’”.
LE FINALITÀ DEL DECRETO
“L’investimento persegue l’obiettivo climatico-ambientale di contribuire all’adattamento ai cambiamenti climatici e alla loro mitigazione tramite la promozione dell’energia sostenibile e dell’efficienza energetica”, si legge nel decreto che prevede la selezione e il finanziamento di pannelli fotovoltaici “sulle coperture di fabbricati strumentali all’attività dei soggetti beneficiari ivi compresi quelli destinati alla ricezione ed ospitalità nell’ambito dell’attività agrituristica”.
LE RISORSE
Per gli anni dal 2022 al 2026 le risorse ammontano a 1.500 milioni di euro a valere sui fondi del PNRR.
CHI BENEFICIA DELLE RISORSE
Sono soggetti beneficiari: a) imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria; b) imprese agroindustriali; c) indipendentemente dai propri associati, le cooperative agricole che svolgono attività di cui all’art. 2135 del Codice civile e le cooperative o loro consorzi; d) i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) costituiti in forma aggregata.
GLI INTERVENTI AMMISSIBILI E I TEMPI
Gli interventi ammissibili all’agevolazione, da realizzare sui tetti/coperture di fabbricati strumentali all’attività agricola, zootecnica e agroindustriale, devono prevedere l’installazione di impianti fotovoltaici, con potenza di picco non inferiore a 6 kWp e non superiore a 1000 kWp.
I soggetti beneficiari dovranno realizzare, collaudare e rendicontare gli interventi entro 18 mesi dalla data della pubblicazione dell’elenco “salvo richiesta di proroga”.