Tra le novità principali della delibera approvata da Arera c’è l’obbligo per i venditori di utilizzare mezzi di comunicazione che garantiscano il tracciamento delle informazioni scambiate con i clienti, come email o posta cartacea
Arera ha da poco approvato una delibera contenente nuove tutele per i consumatori con riferimento ai contratti luce e gas. La delibera 395/2024/R implementa le modifiche al Codice del Consumo dettate dal decreto legislativo 26/2023 e dalla legge concorrenza 2022, e rafforza gli obblighi dei venditori in caso di modifica delle condizioni contrattuali.
BOLLETTE: LE NUOVE CONDIZIONI COMUNICATE IN UNA COMUNICAZIONE DEDICATA
D’ora in avanti, le modifiche delle condizioni nelle bollette dovranno essere comunicate chiaramente, su supporto adeguato e con un preavviso non inferiore a 3 mesi (un solo mese se la variazione va a vantaggio del cliente). In caso di mancato rispetto di tempistiche e modalità, le nuove condizioni non potranno essere applicate (art. 13, c. 11).
Se i cambiamenti delle condizioni contrattuali o i rinnovi con aumento del prezzo non vengono comunicati nei tempi e nei modi previsti, non potranno essere applicati, con la fornitura che dovrà proseguire alle condizioni precedenti. Il cliente ha inoltre diritto ad un indennizzo automatico di 30 euro in caso di variazione comunicata in ritardo. Infine, Arera ha stabilito che deve essere ora il venditore – non l’utente – a provare di aver inviato e fatto recapitare le comunicazione, e ha esteso il diritto di ripensamento da 14 a 30 giorni per i contratti stipulati durante visite non richieste o escursioni organizzate a scopo commerciale. Le nuove linee guida entreranno in vigore il 1° gennaio 2025.
La comunicazione non può avvenire insieme ad altre, ma separatamente e tramite lettera, meglio se raccomandata o PEC, ovvero supporti durevoli e tracciabili. Nella notifica deve essere chiarito espressamente che si tratta di “un aumento” del prezzo della fornitura.
PIÙ TRASPARENZA PER I CONTRATTI STIPULATI AL TELEFONO
Tra le novità principali, c’è per esempio l’obbligo per i venditori di utilizzare mezzi di comunicazione che garantiscano il tracciamento delle informazioni scambiate con i clienti, come email o posta cartacea. Per i contratti stipulati telefonicamente, la validità del consenso sarà subordinata alla ricezione e conferma scritta delle condizioni contrattuali da parte del cliente.
GLI EFFETTI GIURIDICI PREVISTI DAL CODICE CIVILE
Confermata l’applicazione degli artt. 1334 e 1335 del Codice civile, che da un lato correlano la produzione di effetti giuridici degli atti unilaterali al momento in cui questi pervengono a conoscenza del destinatario, e dall’altro presumono che il destinatario abbia effettivamente conosciuto l’atto nel momento in cui questo è arrivato al suo indirizzo.
COSA FARE IN CASO DI CONTROVERSIE SULLE BOLLETTE
Ma cosa fare se ci si rende conto di non aver accettato un contratto? I venditori sono obbligati a rispettare il Codice di condotta commerciale e sono responsabili anche delle azioni dei soggetti terzi a cui si affidano (call center o venditori di zona). In questo caso si può fare una segnalazione all’Autorità e, se dovesse aprirsi una controversia, il cliente potrà rivolgersi al Servizio Conciliazione di Arera.
Premesso che il venditore deve sempre dimostrare di aver rispettato le regole, se il contratto fosse stato siglato senza consenso, si può chiedere al fornitore che ha inviato la bolletta, tramite reclamo scritto, di fornire la prova del nuovo contratto. Se l’attivazione non è stata richiesta, il cliente ha diritto a non pagare la fornitura ai sensi dell’articolo 66-quinquies del Codice del Consumo.
Per ricevere informazioni e assistenza sulla regolazione nei settori dell’energia elettrica e del gas, sulle tutele a disposizione del cliente e su come far valere i propri diritti, è disponibile lo Sportello per il consumatore energia e ambiente di Arera, oltre al sito web dell’Autorità.