Le novità più importanti sono costituite dall’obbligo di prevedere la distribuzione di almeno un prodotto alternativo dai combustibili fossili per aumentare le fonti alternative e maggiori garanzie contrattuali per i lavoratori negli impianti di distribuzione carburanti.
È pronta per essere portata in Consiglio dei ministri la riforma del settore della distribuzione di carburanti e di ristrutturazione della rete a cui stanno lavorando da mesi al ministero delle Imprese e del Made in Italy e fortemente caldeggiato dal ministro stesso Adolfo Urso.
LE NOVITÀ
La novità più importanti sono costituite dall’obbligo di prevedere la distribuzione di almeno un prodotto alternativo dai combustibili fossili per aumentare le fonti alternative e maggiori garanzie contrattuali per i lavoratori negli impianti di distribuzione.
UNDICI ARTICOLI E STANZIAMENTO PER 40 MLN L’ANNO
La bozza visionata da Energia Oltre è composta di undici articoli complessivi e uno stanziamento pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027: si parte con le norme riguardanti l’autorizzazione alla distribuzione dei carburanti per “rafforzare il contrasto ai comportamenti illegali e garantire l’affidabilità dei soggetti che operano sul territorio nazionale nelle attività di distribuzione dei carburanti, in modo da assicurare la competitività tra gli stessi a beneficio della concorrenza e dei consumatori”. Si modifica l’articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, prevedendo tra le altre cose che il titolo autorizzativo “è rilasciato dall’ente territoriale competente ai soggetti, che (…) dimostrano di essere in possesso di alcuni requisiti come le “capacità tecnico-organizzativa ed economica necessaria a garantire la continuità e la regolarità nell’espletamento del servizio pubblico essenziale di distribuzione di prodotti energetici e servizi destinati all’autotrazione”, “l’insussistenza delle condizioni soggettive previste dall’articolo 94 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”, il “rispetto della legislazione in materia contributiva, nonché applicazione dei contratti dei lavoratori dipendenti e del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di settore, previa esibizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC)”. Viene poi specificato che il rilascio dell’autorizzazione “è subordinato alle verifiche in materia di documentazione antimafia” e che “il trasferimento a terzi è condizionato al trasferimento delle relative attrezzature costituenti l’impianto ed è soggetto all’autorizzazione del comune previa verifica dei requisiti soggettivi del subentrante entro novanta giorni dalla comunicazione al predetto ente”.
NUOVI DISTRIBUTORI SOLO CON ALMENO UN NUOVO VETTORE ENERGETICO ALTERNATIVO
Il provvedimento prevede poi ulteriori disposizioni in materia di autorizzazioni e cioè che “a decorrere dal 1° gennaio 2025 non possono essere rilasciate autorizzazioni per impianti che non prevedano la distribuzione di almeno un altro vettore energetico per autotrazione alternativo ai combustibili fossili” pena la decadenza dall’autorizzazione. “La decadenza è, altresì, disposta per l’inadempienza degli obblighi imposti dalle disposizioni di legge e dal titolo autorizzativo, quando tale inadempienza sia riconosciuta di tale gravità da compromettere la sicurezza o da ostacolare la continuità e regolarità del servizio essenziale di distribuzione dei prodotti energia per l’autotrazione”.
La decadenza comporta “in tutti i casi l’obbligo di smantellamento delle attrezzature e l’accertamento dell’eventuale inquinamento ai fini della bonifica ambientale del sottosuolo, oltreché la riduzione in pristino delle superfici pubbliche e demaniali occupate dagli impianti relativi, salva contraria disposizione contenuta negli atti autorizzativi, ovvero salvo in subentro di altro titolare”.
I RAPPORTI CONTRATTUALI PER IL PERSONALE
Dei rapporti contrattuali del personale che gestisce gli impianti di distribuzione si occupa l’articolo 3 che prevede come “per la conduzione operativa degli impianti, i soggetti cui è affidata la gestione degli impianti di distribuzione possono avvalersi anche di proprio personale, o di terzi fornitori di servizi che siano in possesso dei medesimi requisiti di cui all’articolo 1, comma 2-bis del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32. Ove i servizi siano affidati a terzi, il contratto rispetta le seguenti condizioni minime a tutela del prestatore: a) specificazione dei servizi affidati; b) durata non inferiore a cinque anni; c) previsione di un congruo termine di preavviso in caso di recesso del gestore non inferiore a tre mesi; d) limitazione delle clausole penali ai soli inadempimenti o ritardi del prestatore suscettibili di generare sanzioni amministrative o penali a carico del gestore, e comunque in misura proporzionata alle corrispondenti sanzioni; e) previsione di meccanismi di revisione del corrispettivo che si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell’importo complessivo; f) previsione di clausole risolutive espresse per il caso di violazione da parte del prestatore della legislazione in materia previdenziale e contributiva; g) commisurazione del corrispettivo ai costi e agli oneri specificamente sostenuti dal prestatore, utilizzando quale parametro di riferimento anche il corrispettivo previsto per la conduzione dell’impianto mediante affidamento in comodato”.
Per le aree di servizio autostradali, “i sub-concessionari affidatari dei servizi di distribuzione carburanti possono avvalersi anche di terzi, secondo le modalità di cui al comma 14-bis. In tale ipotesi, la durata del contratto stipulato dal sub-concessionario con il terzo non può in alcun caso superare quella del contratto di sub-concessione stipulato tra il concessionario autostradale e il sub-concessionario autostradale affidatario del servizio di distribuzione. Ai contratti di cui al presente comma si applicano le disposizioni del comma 14-ter. Sono fatti salvi, altresì, gli effetti delle aggiudicazioni disposte alla data di entrata in vigore della presente disposizione all’esito di procedure di evidenza pubblica relative ad aree autostradali in concessione espletate secondo gli schemi stabiliti dall’Autorità di regolazione dei trasporti di cui all’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. In caso di scadenza o risoluzione del contratto che disciplina i rapporti tra concessionario autostradale e subconcessionario autostradale affidatario del servizio di distribuzione, il contratto tra subconcessionario ed il terzo si intende risolto di diritto alla stessa data”.
La bozza del provvedimento prevede anche che “in caso di mancata sottoscrizione degli accordi economici” “entro diciotto mesi dalla richiesta di avvio della negoziazione di una delle parti, si fa riferimento ai parametri individuati dal comitato tecnico per la ristrutturazione della rete dei carburanti, riorganizzato (…) sulla base delle condizioni medie previste negli ultimi tre accordi economici sottoscritti dalle parti e depositati presso il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. A tal fine, i titolari di autorizzazione e concessione sono tenuti a depositare presso il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, che ne assicura la riservatezza, gli accordi economici esistenti vigenti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e i nuovi accordi entro sessanta giorni dalla loro sottoscrizione. Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica pubblica sul proprio sito internet istituzionale i parametri di riferimento individuati dal comitato”.
LE INDICAZIONI SUI PREZZI DEI CARBURANTI
Inoltre, per quanto riguarda le disposizioni in materia di indicazione dei prezzi dei carburanti “le parole: ‘e il prezzo della modalità di rifornimento con servizio’ e le parole: ‘, indicando quest’ultimo prezzo come differenza in aumento rispetto al prezzo senza servizio, ove esso sia presente’ sono soppresse”, evidenzia il testo.
CONTRIBUTI PER CHI TRASFORMA IN OTTICA GREEN GLI IMPIANTI
L’articolo 6 si occupa della trasformazione di impianti di distribuzione carburanti in stazioni dedicate alla mobilità green e produzione di carburanti alternativi e energie rinnovabili. Infatti, si legge nella bozza “al fine di accelerare la transizione dei trasporti stradali verso la decarbonizzazione, ai titolari di impianti stradali di distribuzione carburanti di benzina e gasolio per uso autotrazione aperti al pubblico, che convertono i propri impianti, entro il 31 dicembre 2027, in stazioni dedicate alla ricarica di veicoli elettrici con potenza pari o superiore a 90 kilowatt per singola infrastruttura, è riconosciuto un contributo finalizzato alla dismissione dell’impianto e alla correlata apertura della stazione di ricarica. Il contributo di cui al primo periodo è riconosciuto nella misura massima del 50 per cento delle spese sostenute, fino a un importo massimo di 60.000 euro per le spese per gli interventi di dismissione di cui al comma 2 e per l’installazione delle infrastrutture di ricarica e delle relative opere di connessione alla rete elettrica, ivi compresi le cabine elettriche di immissione e prelievo e gli impianti di accumulo asserviti ai dispositivi di ricarica e i relativi cavidotti e/o elettrodotti”.
LE DISMISSIONI
La dismissione è effettuata mediante “a) la messa in sicurezza dell’impianto medesimo e l’isolamento delle matrici nel sito interessato attraverso la rimozione delle infrastrutture fuori terra non funzionali alla nuova stazione di ricarica di veicoli elettrici; b) la rimozione dei fondami e degli eventuali prodotti residui presenti nei serbatoi afferenti all’impianto; c) l’inertizzazione dei serbatoi interrati dei carburanti dismessi e delle relative condotte”. Inoltre, aggiunge l’articolo 7, “nelle aree già sedime di impianti dismessi e in quelle adibite a stazione di ricarica in forza del progetto di cui all’articolo 6, è riconosciuto, in sede di rilascio del titolo edilizio per nuova costruzione o ristrutturazione di un edificio esistente, anche a uso commerciale, un bonus volumetrico del 10 per cento, fermo restando il rispetto delle norme in materia di distanze minime tra edifici e distanze minime di protezione del nastro stradale, nei casi previsti e disciplinati dagli strumenti urbanistici comunali”.
SEMPLIFICAZIONI PER CHI INSTALLA COLONNINE ELETTRICHE O BIOCARBURANTI
Infine, sono previste semplificazioni per l’istallazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici finalizzata alla trasformazione e disposizioni per l’informativa ai consumatori sulla distribuzione di biocarburanti in purezza, biometano per autotrazione e altri carburanti alternativi. In quest’ultimo caso “al fine di contribuire alla sensibilizzazione dei cittadini verso l’utilizzo di biocarburanti che favoriscano la decarbonizzazione del settore dei trasporti, i titolari di impianti stradali e autostradali, aperti al pubblico, di distribuzione carburanti di benzina, gasolio, gas di petrolio liquefatti (GPL) e di gas naturale per uso autotrazione danno informativa ai consumatori circa la disponibilità nel punto vendita di biocarburanti in purezza attraverso idonea evidenziazione del prodotto biologico distribuito. I titolari degli impianti di cui al primo periodo danno, altresì, informativa ai consumatori dell’offerta di altri carburanti alternativi di ultima generazione, quali, a titolo esemplificativo, idrogeno da fonte rinnovabile e e-fuels, nel momento della loro commercializzazione nel punto vendita”. Mentre viene spostata dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2026 la previsione sugli impianti oggetto di chiusura che possono adottare procedure semplificate per la dismissione.