Il Ministero dell’Ambiente ha dato il via libera allo schema contrattuale per il riconoscimento dei titoli di efficienza energetica. Definiti obblighi, controlli e modalità di erogazione per il periodo 2025-2030.
Con un decreto direttoriale firmato il 27 ottobre 2025, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha approvato ufficialmente lo schema di contratto tipo predisposto dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) per il riconoscimento dei Certificati Bianchi. Il provvedimento, attuativo del decreto ministeriale del 21 luglio 2025, definisce la cornice giuridica che regolerà i rapporti tra il GSE e i soggetti titolari o proponenti dei progetti di efficienza energetica. L’atto, composto da 19 articoli, stabilisce le condizioni per l’accesso agli incentivi, le responsabilità delle parti e le procedure di verifica, segnando un passaggio fondamentale per l’operatività del meccanismo nel quinquennio 2025-2030.
OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO
Il cuore dell’accordo riguarda il riconoscimento dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE) in misura proporzionale al risparmio di energia primaria conseguito. Il contratto ha efficacia a partire dalla data di inizio della vita utile del progetto e rimane valido fino all’esito dell’ultima rendicontazione o all’ultima emissione dei titoli spettanti. Una novità rilevante concerne la flessibilità nella titolarità: il soggetto titolare dell’investimento può delegare un soggetto proponente (es. una ESCO) alla presentazione dell’istanza e, facoltativamente, alla percezione diretta dei certificati. In quest’ultimo caso, o nelle ipotesi di progetti aggregati (art. 6 comma 4 del Decreto), titolare e proponente rispondono in solido degli obblighi contrattuali.
OBBLIGHI, CONTROLLI E SANZIONI
Il testo impone rigorosi obblighi di trasparenza e collaborazione. I soggetti beneficiari devono trasmettere tempestivamente tutta la documentazione tecnica e amministrativa richiesta, comunicare variazioni societarie o progettuali e garantire l’installazione di idonea strumentazione di misura. Il GSE, dal canto suo, ha facoltà di effettuare controlli documentali e sopralluoghi, anche avvalendosi di terzi, per verificare la conformità degli interventi e la veridicità dei dati. In caso di irregolarità, violazioni o dichiarazioni mendaci, è prevista la rideterminazione degli incentivi o, nei casi più gravi, la decadenza dal beneficio con recupero dei titoli già emessi e l’eventuale segnalazione all’Autorità Giudiziaria.
CORRISPETTIVI E DIVIETO DI CESSIONE
Per l’attività di gestione e verifica, i beneficiari sono tenuti a corrispondere al GSE un corrispettivo economico, fatturato secondo le tariffe vigenti. Il contratto introduce inoltre un divieto esplicito di costituire pegno sui Certificati Bianchi depositati o attesi. È altresì vietata la cessione del solo progetto di efficienza energetica tramite compravendita, pena la risoluzione del contratto. Tuttavia, è ammessa la sostituzione del soggetto proponente, previa nuova delega e comunicazione al GSE, salvo nei casi di percezione diretta dei titoli dove la cessione del diritto è interdetta.
GESTIONE DELLE CONTROVERSIE E PRIVACY
Il foro competente per qualsiasi controversia è stabilito in via esclusiva a Roma. Il contratto include infine un’ampia informativa sul trattamento dei dati personali (GDPR), specificando che le informazioni raccolte potranno essere condivise con enti istituzionali come ARERA, Terna e GME per finalità amministrative, ma non saranno oggetto di trasferimento extra-UE. Il perfezionamento dell’accordo avviene telematicamente tramite il portale del GSE, con la sottoscrizione della Dichiarazione di Accettazione da parte del legale rappresentante dell’operatore.


