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Tutte le modifiche alle accise per gli impianti di cogenerazione

Lo stabilisce il decreto fiscale collegato alla manovra che nell’ultima bozza visionata da Energia Oltre

Arrivano modifiche alle disposizioni in materia di accise sui prodotti energetici impiegati negli impianti di cogenerazione. Lo stabilisce il decreto fiscale collegato alla manovra che nell’ultima bozza visionata da Energia Oltre.

IL TESTO DELLA NORMA

Palazzo-Chigi manovra energiaA decorrere dal 1°dicembre 2018, al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nella Tabella A, al punto 11, nella colonna ‘Impieghi’, le parole da: ‘In caso di produzione combinata’ fino a: ‘quinquennio di riferimento’ sono sostituite dal seguente periodo: ‘In caso di generazione combinata di energia elettrica e calore utile, i quantitativi di combustibili impiegati nella produzione di energia elettrica sono determinati utilizzando i seguenti consumi specifici convenzionali: a) oli vegetali non modificati chimicamente – 0,194 kg per kWh; b) gas naturale – 0,220 mc per kWh; gas di petrolio liquefatti – 0,173 kg per kWh; gasolio – 0,186 kg per kWh; olio combustibile e oli minerali greggi, naturali – 0,194 kg per kWh; carbone, lignite e coke (dodici NC 2701, 2702 e 2704) – 0,312 kg per kWh”. Il secondo comma recita: “All’articolo 3-bis del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni: a) a decorrere dal 1°dicembre 2018, il comma 1 è abrogato; b) nel comma 2, le parole ’31 dicembre 2017′ sono sostituite dalle seguenti: ’30 novembre 2018’”.

COME NASCE L’INTERVENTO

La norma trae origine dal dl 16 del 2012 che ha stabilito per i combustibili impiegati in impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore, l’applicazione delle aliquote di accisa previste per la produzione di energia elettrica, rideterminate in relazione ai coefficienti da individuare con apposito decreto del Ministero dello Sviluppo economico adottato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze. La norma stabilisce che, fino al 31 dicembre 2017, per la produzione combinata di energia elettrica e calore, continuino ad applicarsi, per la determinazione dei quantitativi di combustibile soggetti alle aliquote fissate per la produzione di energia elettrica, i coefficienti individuati dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas con la Deliberazione n. 16/98 dell’11 marzo 1998. Ma in fase di predisposizione del decreto del Ministero dello sviluppo economico, osserva la relazione illustrativa di cui Energia Oltre ha preso visione “sono emerse forti criticità in relazione agli effetti che sarebbero derivati dalla concreta attuazione del nuovo criterio di tassazione”. In particolare tale criterio, “a causa dell’eterogeneo rendimento elettrico degli impianti cogenerativi in questione, avrebbe comportato notevoli e ingiuste variazioni del livello di tassazione fino a quel momento applicato”. E in tal senso la disposizione “non ha mai trovato concreta attuazione. Il legislatore ha provveduto infatti, a differirne l’entrata in vigore con successivi interventi normativi. Tale differimento ha esaurito la sua efficacia il 31 dicembre 2017 non essendo stata introdotta alcuna disposizione di ulteriore proroga di tale termine e di conseguenza si è venuto a creare un vuoto normativo in materia”.

LA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA UE

In materia è intervenuta anche una recente sentenza ella Corte di Giustizia dell’Ue – 7 marzo 2018 causa C-31/17 – che ha stabilito un importante principio in materia di applicazione dell’accisa sui prodotti energetici impiegati negli impianti di cogenerazione. In particolare, l’Organo di giustizia dell’Ue, ha stabilito “l’obbligo di determinare sia la quota parte di prodotto energetico utilizzata per produrre elettricità che la quota parte del medesimo prodotto energetico destinata alla produzione di calore; ciò al fine di applicare, a ciascuna quota parte, le pertinenti aliquote di accisa”. Da qui l’intervento nel Dl fiscale visto che il criterio di tassazione delineato dai precedenti provvedimenti “potrebbe risultare in contrasto con i principi contenuti nella direttiva 2003/96/CE che disciplina la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità”, tenuto conto che isi prevede “l’applicazione di una aliquota di accisa unitaria all’intero quantitativo di prodotto energetico introdotto in un impianto cogenerativo”.

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