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Ddl nucleare, via libera dal Consiglio dei ministri: cosa prevede l’ultima bozza

Dimezzati i tempi per adottare i decreti legislativi da 24 a 12 mesi. Pichetto: Saremo in grado di raggiungere gli obiettivi della decarbonizzazione, garantendo la piena sicurezza energetica del Paese

Dodici mesi per adottare “uno o più decreti legislativi, anche mediante codificazione, recanti la disciplina per la produzione di energia da fonte nucleare sostenibile sul territorio nazionale, anche ai fini della produzione di idrogeno, la disattivazione e lo smantellamento degli impianti esistenti, la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito, la ricerca, lo sviluppo e l’utilizzo dell’energia da fusione, nonché la riorganizzazione delle competenze e delle funzioni in materia, anche mediante riordino e modificazioni della normativa vigente”. È quanto prevede l’ultima versione del Ddl “Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile” approvata  in Consiglio dei ministri oggi, visionata da Energia Oltre.

PICHETTO, IL CONSIGLIO DEI MINISTRI APPROVA LA LEGGE DELEGA SUL NUCLEARE SOSTENIBILE

Nucleare sostenibile: Pichetto, il Consiglio dei Ministri approva la legge delega

Su proposta del Ministro Gilberto Pichetto Fratin, il Consiglio dei Ministri ha approvato una legge delega al Governo sul nuovo nucleare sostenibile.

Obiettivo disciplinare la produzione di energia attraverso i nuovi moduli, lo smantellamento delle vecchie centrali, la gestione di rifiuti e combustibile esaurito, ricerca e sviluppo su energia da fusione, riorganizzazione competenze e funzioni. Il ministro Pichetto: “Così Italia pronta ad affrontare le sfide del futuro”.

«Con il nucleare di nuova generazione, insieme alle rinnovabili – spiega il Ministro Pichetto Fratin – saremo in grado di raggiungere gli obiettivi della decarbonizzazione, garantendo la piena sicurezza energetica del Paese. Così l’Italia è pronta ad affrontare le sfide del futuro».

L’obiettivo che si pone il provvedimento è raggiungere, con il contributo di questa innovativa fonte di energia, caratterizzata per essere “green”, programmabile e continua, i “target” di decarbonizzazione e sicurezza energetica, così come delineati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima. Il nuovo nucleare dovrà assicurare energia sufficiente a prezzi accessibili, con un contenimento dei costi energetici e il rafforzamento della competitività del sistema.

La delega prevede che il Governo adotti una serie di decreti legislativi, entro 12 mesi dall’entrata in vigore, per disciplinare in maniera organica l’intero ciclo di vita della nuova energia sostenibile, attraverso la stesura di un Programma nazionale: dalla sperimentazione, localizzazione, costruzione ed esercizio dei nuovi moduli al tema della fabbricazione e riprocessamento del combustibile che sarà affrontato in una visione di economia circolare.

Si interverrà anche sulla disattivazione e smantellamento degli impianti esistenti, la gestione dei rifiuti e del combustibile esaurito, la ricerca, lo sviluppo e l’utilizzo dell’energia da fusione, la riorganizzazione di competenze e funzioni, anche con l’istituzione di una Autorità indipendente per sicurezza, vigilanza e controllo. La delega servirà anche a prevedere strumenti formativi e informativi, formare nuovi tecnici e figure professionali del settore, individuare benefici per i territori interessati.

QUATTRO ARTICOLI IN TUTTO

La bozza del provvedimento, composta da quattro articoli, prevede che i decreti legislativi siano adottati su proposta del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto, per gli aspetti di competenza in relazione all’oggetto dei decreti stessi, con il Ministro delle imprese e del made in Italy, il Ministro dell’università e della ricerca e non solo (l’elenco è da aggiornare secondo quanto si legge nella bozza) “previa acquisizione, per i profili di competenza, dell’intesa della Conferenza unificata” e del “parere del Consiglio di Stato, che è reso nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere”. Le Camere avranno poi 30 giorni per esaminare i provvedimenti e qualora siano trascorsi i 30 giorni “il decreto legislativo può essere comunque adottato. Qualora il termine previsto per l’espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l’esercizio della delega, o successivamente, quest’ultimo è prorogato di novanta giorni. Ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni come ritenute non conformi ai principi e criteri direttivi di cui all’articolo 3, il Governo, qualora non intenda conformarsi al medesimo parere, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni parlamentari possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dall’assegnazione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato”.

COSA PREVEDONO LE DELEGHE

“Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi” il Governo “può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e Correttive”. L’oggetto delle delega prevede “a) la previsione di un Programma nazionale finalizzato allo sviluppo della produzione di energia da fonte nucleare sostenibile, che concorra alla strategia nazionale per il raggiungimento degli obiettivi di neutralità carbonica, a garantire al Paese la sicurezza e l’indipendenza energetica, a prevenire i rischi di interruzione della fornitura di energia e a contenere i costi della stessa; b) la disciplina delle competenze per l’approvazione, l’attuazione e il monitoraggio del Programma nazionale di cui alla lettera a); c) la previsione di adeguati strumenti informativi e formativi sul ruolo delle tecnologie nucleari al fine della decarbonizzazione; d) l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dell’Unione europea e agli accordi internazionali vincolanti per l’ordinamento interno; e) la disciplina della disattivazione e dello smantellamento delle installazioni nucleari esistenti sul territorio nazionale al momento dell’entrata in vigore della presente legge che non siano destinate alla ricerca, nonché la disciplina della destinazione d’uso dei relativi siti, anche per le finalità di cui alle lettere f), g) e h); f) la disciplina della sperimentazione, della localizzazione, della costruzione e dell’esercizio di nuovi impianti di produzione di energia da fonte nucleare sostenibile sul territorio nazionale, anche ai fini della produzione di idrogeno, e dei relativi sistemi di sicurezza e di radioprotezione; g) la disciplina della sperimentazione, della localizzazione, della costruzione e dell’esercizio di impianti di fabbricazione e di riprocessamento del combustibile nucleare sul territorio nazionale e dei relativi sistemi di sicurezza e di radioprotezione; h) la disciplina della sperimentazione, della localizzazione, della costruzione e dell’esercizio di impianti di stoccaggio temporaneo dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito, nonché di impianti di smaltimento definitivo dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito, qualora non riprocessabile, riciclabile o riutilizzabile, e dei relativi sistemi di sicurezza e radioprotezione; i) la disciplina della ricerca, dello sviluppo e dell’utilizzo dell’energia da fusione, anche per i profili regolatori; l) le modalità di promozione delle attività di ricerca e sviluppo nel settore della fissione nucleare e dell’energia da fusione, anche mediante forme di incentivazione dei relativi investimenti; m) la previsione di misure di promozione e valorizzazione dei territori interessati; n) le modalità di formazione di tecnici, ricercatori, ingegneri e di altre figure professionali per lo sviluppo delle competenze necessarie alla filiera industriale e al settore nucleare; o) il riordino della disciplina della sicurezza, della vigilanza e del controllo, attraverso il riordino o la oppressione degli organi e degli enti titolari di competenza in materia anche al fine di valutare l’istituzione di un’autorità amministrativa indipendente per la sicurezza nucleare; p) la disciplina di un sistema di garanzie in relazione all’intero ciclo di vita degli impianti; q) la disciplina delle eventuali modalità di sostegno alla realizzazione di impianti e alla produzione di energia da fonte nucleare sostenibile, coerentemente con il Programma nazionale di cui alla lettera a); r) il coordinamento della disciplina della produzione di energia da fonte nucleare con le altre norme che regolano il mercato energetico”.

I PRINCIPALI CRITERI DIRETTIVI

I decreti legislativi dovranno poi essere adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: “a) definizione dei criteri e dei procedimenti per l’approvazione e l’attuazione del Programma nazionale (…) che coinvolgano anche il sistema delle università e degli enti pubblici di ricerca, avente a oggetto gli obiettivi per l’inserimento del nucleare sostenibile nel mix energetico italiano coerentemente con le finalità di perseguimento della strategia di decarbonizzazione e sicurezza degli approvvigionamenti, l’indipendenza energetica, onde raggiungere gli obiettivi di neutralità carbonica al 2050 e aumentare la competitività nazionale, contribuendo a contenere i costi dell’energia; b) perseguimento della sostenibilità ambientale, sociale ed economica nella produzione di energia da fonte nucleare, con la garanzia che i decreti legislativi medesimi, nel quadro del Trattato Euratom e del diritto dell’Unione europea, nonché degli accordi internazionali vincolanti per l’ordinamento interno, rispettino i criteri previsti dalle norme sulla tassonomia dell’Unione europea relativa alle attività sostenibili, nonché i parametri tecnici individuati dall’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA), al fine di assicurare elevati livelli di sicurezza degli impianti, che, nel concorrere agli obiettivi di sicurezza e indipendenza energetica del Paese e di contenimento dei costi per i clienti finali domestici e non domestici, soddisfino le esigenze di tutela della salute dei lavoratori, della popolazione e dell’ambiente, anche nell’interesse delle future generazioni, conformemente all’articolo 9 della Costituzione; c) individuazione delle tipologie di impianti abilitabili, sulla base dei criteri di massima sostenibilità e sicurezza di cui alla disciplina europea, che utilizzino le migliori tecnologie nucleari, incluse le tecnologie modulari o avanzate, secondo le convenzioni o le definizioni adottate dalla AIEA, in coerenza con la strategia nazionale per raggiungere gli obiettivi di neutralità carbonica entro il 2050; d) riferimento allo stato dell’arte tecnico-scientifico e alle migliori tecnologie, anche in vista dell’obiettivo di valorizzare la minimizzazione della produzione di rifiuti radioattivi e l’efficienza nell’utilizzo del combustibile nucleare, anche mediante riprocessamento, riciclo o riutilizzo; e) definizione dei criteri e dei procedimenti per la localizzazione, su istanza dei proponenti, degli impianti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere f), g) e h), nel rispetto delle norme tecniche e degli standard di sicurezza previsti dalla normativa nazionale, europea ed internazionale, tenuto altresì conto, ove applicabile, della disciplina generale in materia di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti per la produzione di energia; f) previsione che la sperimentazione, la costruzione o, l’esercizio degli impianti (…) nonché delle relative opere connesse, siano soggetti a procedimenti abilitativi integrati di competenza del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, nel rispetto, ove istituita, delle attribuzioni dell’Autorità (…) e nel rispetto del principio di leale collaborazione; g) previsione che il titolo abilitativo rilasciato a seguito del procedimento di cui alla lettera f) sostituisce ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atto i assenso, comunque denominato, ad eccezione dei provvedimenti di valutazione ambientale di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

Tra gli altri criteri che vengono citati nella bozza ci sono poi la “previsione che i titoli abilitativi alla sperimentazione, alla costruzione e all’esercizio degli impianti” “costituiscono anche variante ai vigenti strumenti urbanistici, qualora necessario”, la previsione che gli interventi relativi agli impianti e alle relative opere connesse “sono di pubblica utilità, indifferibili e urgenti e che il relativo titolo abilitativo può comprendere, ove necessario, la dichiarazione di inamovibilità e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio”; la previsione di una disciplina per il riconoscimento di titoli comunque denominati, “ivi incluse le certificazioni, già rilasciati dalle competenti autorità di uno Stato membro dell’Agenzia per l’energia nucleare (NEA) dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) o di un altro Stato con il quale sono stati stipulati accordi bilaterali”; la “definizione delle condizioni, dei criteri e delle modalità, eventualmente anche mediante forme di sostegno, nel rispetto delle norme tecniche e degli standard di sicurezza”, “rispetto del paesaggio e del patrimonio storico-artistico della Nazione” “previsione di adeguate garanzie finanziarie, con oneri esclusivamente a carico del soggetto abilitato, per la gestione dell’intero ciclo di vita dell’impianto medesimo, anche tramite costituzione di uno o più fondi”; “previsione di opportune forme di protezione per i siti che ospitano gli impianti di produzione di energia da fonte nucleare, di fabbricazione e riprocessamento del combustibile nonché di stoccaggio e di smaltimento dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito”; “previsione di modalità di partecipazione del soggetto abilitato alla promozione, allo sviluppo e alla valorizzazione del territorio interessato dalla localizzazione dell’impianto”.

E ancora: “definizione delle modalità a cui i soggetti abilitati devono attenersi per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito e lo smaltimento dei rifiuti radioattivi”, “previsione che gli oneri dei controlli di sicurezza e di radioprotezione, i quali devono comunque assicurare la massima trasparenza nei confronti dei cittadini e delle amministrazioni locali, siano posti a carico degli esercenti le attività nucleari”; “individuazione degli strumenti di garanzia nonché di copertura finanziaria e assicurativa, a carico dell’esercente le attività nucleari, contro i rischi relativi all’esercizio delle attività medesime, anche per motivi indipendenti dall’esercente stesso”; individuazione “dei casi in cui è necessaria l’acquisizione dell’intesa delle regioni interessate ovvero della Conferenza unificata”; “previsione di una opportuna campagna di informazione ai cittadini sull’energia nucleare, con particolare riferimento alla relativa sicurezza e sostenibilità” e “previsione di opportune forme di informazione capillare per le popolazioni direttamente interessate, nonché di consultazione delle medesime”.

Per l’attuazione degli investimenti previsti dalla delega “si provvede a valere sulle risorse assegnate al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica” “nella misura di 20 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2027, 2028 e 2029”.

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