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Dibattito Pubblico

Débat public, ecco le prime richieste del Parlamento al decreto del governo

Nel parere della commissione Ambiente della Camera si chiede di introdurre nel dpcm le infrastrutture energetiche e un monitoraggio. L’articolo di Energia Oltre

 

Débat public anche per le infrastrutture energetiche e verifica dell’efficacia del dibattito pubblico, magari a due anni dall’entrata in vigore delle nuove norme. Sono queste, in sintesi, le due condizioni poste dalla commissione Ambiente della Camera allo Schema di Decreto del presidente del Consiglio dei ministri (Dpcm) sul Débat public , approvato all’unanimità dalla commissione stessa e ora in attesa degli altri pareri parlamentari prima dell’approvazione e dell’entrata in vigore.

PER REALACCI FAVORISCE LA TRASPARENZA E LA QUALITÀ NELLE PROCEDURE PUBBLICHE

Si tratta “di un istituto innovativo introdotto con un mio emendamento al Codice Appalti approvato all’unanimità dalla commissione – ha sottolineato Ermete Realacci, presidente della commissione Ambiente della Camera e relatore del parere reso dalla commissione sullo scheda di dpcm -. Il ‘debat public’ prevede forme di partecipazione di tutti i soggetti interessati prima di avviare grandi progetti, favorisce la trasparenza e la qualità nelle procedure pubbliche e facilita la risoluzione degli eventuali conflitti”. Nel parere favorevole la commissione Ambiente “ha posto due condizioni – prosegue Realacci -, la prima è l’inserimento delle infrastrutture energetiche tra le opere da sottoporre a dibattito pubblico, come era nelle volontà del Parlamento. Vista l’importanza e l’innovatività della norma, il ‘debat public’ ha bisogno di una verifica sulla sua efficacia dopo un primo periodo di applicazione, che può coincidere con i due anni di monitoraggio del nuovo Codice Appalti. L’introduzione di questa verifica è la seconda condizione posta della Commissione”.   

COSA PREVEDE IL DPCM

Lo schema di decreto è stato adottato sulla base dell’articolo 22, comma 2, del Codice dei contratti pubblici che ha demandato a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la fissazione dei criteri per l’individuazione delle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull’ambiente, sulle città e sull’assetto del territorio, distinte per tipologia e soglie dimensionali, per le quali è obbligatorio il ricorso alla procedura di dibattito pubblico, nonché la definizione delle modalità di svolgimento e il termine di conclusione della medesima procedura. L’articolo 22 ha già attuato il criterio di delega che prevedeva l’introduzione di forme di dibattito pubblico delle comunità locali dei territori interessati dalla realizzazione di grandi progetti infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale aventi impatto sull’ambiente, la città o sull’assetto del territorio. Il Dpcm è adottato su proposta del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, sentito il ministro dell’Ambiente dei Beni e le attività culturali, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Il provvedimento prevede anche l’istituzione, senza oneri a carico della finanza pubblica, di una commissione presso il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, con il compito di raccogliere e pubblicare informazioni sui dibattiti pubblici in corso di svolgimento o conclusi e di proporre raccomandazioni per lo svolgimento del dibattito pubblico sulla base dell’esperienza maturata.Palazzo-Chigi manovra energia

Sono sottoposti a dibattito pubblico i progetti di fattibilità o i documenti di fattibilità delle alternative progettuali delle opere elencate per tipologia (in sintesi le autostrade e le strade extraurbane principali, i tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza, gli aeroporti, i porti e i terminali marittimi, gli interventi per la difesa del mare, gli interporti, gli elettrodotti aerei, gli impianti destinati a trattenere, regolare, o accumulare acqua in modo durevole, le opere per il trasferimento d’acqua, le infrastrutture ad uso sociale, culturale, sportivo, scientifico o turistico, nonché gli impianti e gli insediamenti industriali) e per soglie, espresse in termini finanziari (che vanno dai 500 milioni di euro per autostrade, strade e ferrovie ai 300 milioni di euro per gli interporti e gli impianti e insediamenti industriali, fino ai 200 milioni di euro per gli aeroporti e i porti) e dimensionali a seconda delle tipologie di opere (ad es. per strade e ferrovie si fa riferimento a opere che comportano una lunghezza del tracciato superiore a 15 km o a 30 km). Inoltre, sono sottoposte a dibattito pubblico le opere con soglie dimensionali ridotte del cinquanta per cento nei casi in cui gli interventi ricadano anche in parte su beni del patrimonio culturale e naturale iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’Unesco, nella zona tampone come definita nelle Linee Guida Operative sempre emanate dall’Unesco e nei parchi nazionali e regionali.

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