La rideterminazione dei valori effettivi che dovranno assumere le aliquote di accise sarà effettuata, “con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare con cadenza annuale”.
Un “tendenziale riavvicinamento delle aliquote di accisa sul gasolio e sulle benzine impiegati come carburanti, in modo da tener conto dell’impatto ambientale ed economico di ciascuno dei due prodotti”, come chiesto dalla Commissione Finanze e tesoro del Senato e dalla stessa Commissione della Camera. Che darebbe attuazione “ai criteri direttivi di cui all’articolo 11, comma 1, lettere a) e d), della legge n. 111 del 2023, con particolare riferimento alla progressiva soppressione o rimodulazione di alcune agevolazioni, catalogate come sussidi ambientalmente dannosi, che risultano particolarmente impattanti per l’ambiente”. È quanto si legge nella relazione illustrativa al decreto Accise che oggi approderà in Consiglio dei ministri.
MINORE TASSAZIONE DIESEL CONFIGURATA COME SAD, ANCHE IL PNRR PREVEDE LA SUA ELIMINAZIONE
Infatti, spiega la relazione visionata da Energia Oltre, “la minore tassazione del gasolio impiegato per autotrazione rispetto a quella della benzina è configurata come Sussidio Ambientalmente Dannoso (SAD) nel Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli”.
Il differente trattamento tributario tra gasolio e benzina impiegati come carburanti, che si concretizza attualmente in 11,1 centesimi di euro/litro di minore tassazione per il primo rispetto alla seconda, “appare oggi non del tutto ragionevole sia in relazione all’attuale configurazione del mercato nazionale dei carburanti – che registra consumi di benzina assai inferiori a quelli del gasolio – sia con riguardo all’impatto negativo che il gasolio ha sull’ambiente in termini di emissioni di CO2”, si legge nella relazione.
Inoltre, la nuova Missione 7 del Pnrr prevede la “Riduzione delle sovvenzioni dannose per l’ambiente”, prendendo come riferimento quelle elencate nel “Catalogo 2022 dei sussidi ambientalmente dannosi”. Nello specifico, il Traguardo M7-5 dispone che entro il 2025 sia avviata la riforma delle sovvenzioni dannose per l’ambiente, nell’ambito della quale rientra, come detto, la differente tassazione tra il gasolio e la benzina usati come carburanti.
ALLINEAMENTO PROGRESSIVO IN 5 ANNI
Da qui l’intervento del Governo che prevede “il superamento del predetto SAD attraverso l’allineamento progressivo, da effettuarsi in un quinquennio a partire dall’anno 2025, dei due distinti livelli di tassazione”. Tale allineamento “avverrà riducendo progressivamente l’aliquota di accisa sulle benzine e aumentando, contestualmente e nella stessa misura, l’aliquota di accisa sul gasolio a uso autotrazione. In particolare, il medesimo comma 1 dell’articolo in illustrazione prevede, per ciascuno degli anni del periodo di allineamento, che il MASE individui la misura della riduzione dell’accisa sulle benzine (e, quindi, dell’identico aumento dell’accisa applicata al gasolio per autotrazione) nell’ambito di un intervallo compreso tra 1,0 e 1,5 centesimi di euro/litro”. Tale misura “sarà determinata in modo da coordinare le variazioni dell’accisa sui carburanti in parola con le possibili oscillazioni temporali dei prezzi al consumo dei medesimi carburanti che dipendono da variabili economiche esogene, come il prezzo internazionale del petrolio che, a sua volta, risulta condizionato da fattori economici planetari”.
RIDETERMINAZIONE DEI VALORI CON DECRETO DEL MASE DI CONCERTO CON MEF, MIT, MASAF CON CADENZA ANNUALE
La rideterminazione dei valori effettivi che dovranno assumere le aliquote di accisa sarà effettuata, “con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare con cadenza annuale”.
NESSUN AUMENTO SUL GASOLIO COMMERCIALE, AD USO AGRICOLO E SUI BIOCARBURANTI
In ogni caso, gli aumenti sul gasolio “non avranno effetto per il gasolio impiegato nelle attività di trasporto merci e passeggeri, contemplate dall’articolo 24-ter del TUA (c.d. gasolio commerciale), per il quale è prevista una specifica e dedicata aliquota di accisa” e “per il gasolio impiegato nei lavori agricoli e nelle attività ad essi assimilate”.
Viene poi espressamente previsto che “gli aumenti dell’accisa sul gasolio” “non si riverberino sui biocarburanti che, pur avendo un costo di produzione maggiore, possono essere impiegati in sostituzione del medesimo gasolio (biodiesel e HVO). Per tali carburanti è previsto infatti che l’aliquota di accisa resti fissata al valore di euro 617,40 per mille litri, pari all’aliquota sul gasolio vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. La medesima aliquota “ridotta” troverà applicazione per un periodo di cinque anni decorrente dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti (quello adottato per l’anno 2025)”. Il beneficio, chiarisce la relazione, “sarà riservato solo al biodiesel e all’HVO immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti per autotrazione e che rispettino le condizioni ambientali previste dall’articolo 44, paragrafo 5, del regolamento della Commissione n. 651/2014/UE del 17 giugno 2014”.
EVENTUALI MAGGIORI RISORSE AL FONDO TPL E AL FONDO PER L’ATTUAZIONE PER LA DELEGA FISCALE (MA LA RGS CI STA ANCORA RAGIONANDO)
Infine, il provvedimento stabilisce che le aliquote di accisa ridotte sui biocarburanti “debbano applicarsi nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal citato regolamento n. 651/2014 stabilendo altresì che competa al Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica provvedere agli adempimenti in materia di aiuti di Stato”. E che “le eventuali, maggiori risorse rivenienti dalle variazioni delle aliquote affluiscano per il quinquennio decorrente dal 2025 al fondo relativo al trasporto pubblico locale e successivamente al fondo per l’attuazione della delega fiscale, anche se questa parte è ancora in corso di riformulazione da parte della Ragioneria generale dello Stato, secondo quanto si legge nella relazione.