Urso: “Un significativo, importante passo in avanti verso la transizione verde delle nostre imprese. Un provvedimento che mira al rafforzamento del nostro sistema produttivo nell’affrontare la sfida della decarbonizzazione e dello sviluppo sostenibile. È la strada giusta”
Arriva il via libera definitivo dell’Aula del Senato al Dl energia, il provvedimento su sicurezza energetica, fonti rinnovabili e ricostruzione dei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali, la cui scadenza per la conversione era fissata entro il 7 febbraio. I voti favorevoli sono stati 97, i voti contrari 74, gli astenuti 2.
URSO: PASSO VERSO TRANSIZIONE GREEN DELLE IMPRESE
“L’approvazione definitiva del Dl Energia, rappresenta un significativo, importante passo in avanti verso la transizione verde delle nostre imprese. Un provvedimento che mira al rafforzamento del nostro sistema produttivo nell’affrontare la sfida della decarbonizzazione e dello sviluppo sostenibile. Questa è la strada giusta, indicata dal governo e condivisa dal Parlamento”. E’ quanto afferma il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, commentando l’approvazione in Senato del Dl Energia.
COSA PREVEDE IN GENERALE IL PROVVEDIMENTO
Il Dl Energia prevede semplificazioni burocratiche e incentivi a favore dell’intera filiera italiana del fotovoltaico, eccellenza della produzione Made in Italy, oltre a importanti sostegni per le aziende a forte consumo di energia. Nel provvedimento sono stanziati anche contributi per i territori colpiti dalle alluvioni in Toscana, con lo scopo di garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali e il recupero della capacità produttiva dei territori. Infine, vengono previsti sostegni per le famiglie meno abbienti, con lo stanziamento di 100 milioni di euro per i titolari di social card, finalizzati all’acquisto di carburante o di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico.
RADDOPPIATO IL FONDO PER LA TRANSIZIONE ENERGETICA DEL SETTORE INDUSTRIALE NEL DL ENERGIA
“Grazie ad un emendamento della Lega al Decreto energia, approvato in commissione, è stato raddoppiato il finanziamento del Fondo per la Transizione energetica del settore industriale utilizzando i proventi delle aste del sistema ETS sullo scambio di emissioni, alimentandolo in maniera strutturale con 300 milioni di euro all’anno. Un grande risultato che va a vantaggio di tantissime imprese che operano in particolari settori maggiormente esposti ad un rischio di rilocalizzazione. Questo provvedimento fortemente voluto dalla Lega e’ un aiuto concreto che va nella giusta direzione per sostenere la competitivita’ delle nostre imprese”, avevano dichiarano i deputati della Lega Alberto Gusmeroli, primo firmatario dell’emendamento, Giorgia Andreuzza, Andrea Barabotti, Alessandro Benvenuto, Gianangelo Bof, Elisa Montemagni, Graziano Pizzimenti e Luca Toccalini, riferendosi a un’altra novità del provvedimento.
LO STOP AL CONTRIBUTO SUGLI IMPIANTI CHE PRODUCONO ELETTRICITA’ DA RINNOVABILI
Di una certa importanza per le polemiche che aveva suscito, anche lo stop alle modifiche al Dl energia, sul contributo annuo da 10 euro/kW posto a carico dei titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza superiore a 20 kW. Stop che ha ricevuto il plauso degli stakeholder di settore come Anie Confindustria che avevano evidenziato gli impatti negativi che un tale provvedimento avrebbe avuto sulla sostenibilità finanziaria degli investimenti in nuovi impianti e quindi su cittadini ed imprese.
SI A RELAZIONE A MASE E ARERA SUI COSTI NON RECUPERABILI DEL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA
Riformulato anche l’emendamento di Forza Italia che prevedeva per gli esercenti cessati la presentazione a Mase e Arera di una relazione contenente i costi non recuperabili relativi al servizio di maggior tutela a seguito dello svolgimento delle procedure competitive per l’assegnazione del servizio a tutele graduali del settore elettrico.
LE NOVITA’ PER SOGESID NEL DL ENERGIA
Via libera con riformulazione anche all’emendamento di Tommaso Foti (FdI) che stabilisce che per Sogesid Spa il ruolo di società in house delle amministrazioni centrali dello Stato per garantire il supporto necessario alla tempestiva realizzazione degli interventi pubblici per la piena attuazione della transizione ecologica, compreso il Pnrr. Con la possibilità anche di stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni per l’esecuzione di attività tecnico-specialistiche, fermo restando il carattere prioritario dei servizi da svolgere per il ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica e per il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.
LE ALTRE DISPOSIZIONI: AUTOPRODUZIONE, GAS RELEASE E RAFFORZAMENTO DEGLI APPROVVIGIONAMENTI
Tra le disposizioni più significative del Dl Energia ci sono le misure per accelerare investimenti e autoproduzione nel settore delle rinnovabili (“fino al 31 dicembre 2030 – nel caso di più istanze concorrenti per la concessione della medesima superficie pubblica, gli enti interessati debbano accordare una preferenza – ai fini dell’individuazione del concessionario – ai progetti di impianti fotovoltaici o eolici volti a soddisfare il fabbisogno energetico delle imprese cd. Elettrivore”) la facoltà di recesso ai titolari dei contratti stipulati con il GSE ai sensi della disciplina del cd “Electricity release” senza l’applicazione di penali e senza la regolazione delle differenze tra il prezzo di allocazione ed il prezzo medio di riferimento zonale maturati durante il periodo di vigenza contrattuale, e le misure per il rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale e la relativa flessibilità: in particolare nel nuovo testo qui introdotto, si conferma il GSE quale soggetto responsabile ad avviare, su direttiva del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, le procedure per l’approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale a prezzi ragionevoli. E si conferma, quali soggetti legittimati a partecipare alle procedure, i titolari di concessioni – esistenti, come viene specificato – anche se improduttive o in sospensione volontaria, i cui impianti di coltivazione siano collocati, totalmente o parzialmente, in aree considerate compatibili dal Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI), considerando, anche ai fini dell’attività di ricerca e di sviluppo con nuove infrastrutture minerarie, i soli vincoli classificati come assoluti dal Piano e già costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché garantendo, per quanto ivi non previsto, il rispetto della normativa dell’Unione europea e degli accordi internazionali.
CRITERI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE
L’articolo 2, comma 2-ter del Dl Energia prevede che le imprese di distribuzione del gas siano tenute a versare agli enti locali appartenenti all’ambito territoriale interessato il contributo tariffario riconosciuto ai distributori per la remunerazione degli interventi di efficientamento energetico, applicando una maggiorazione, a titolo di penale, qualora non conseguano la quota
addizionale di risparmio energetico che si sono impegnate a conseguire in sede di gara. Non si prevede più, invece, che l’offerta di gara possa prevedere il versamento in ogni caso agli enti locali dell’ammontare pari al valore dei titoli di efficienza energetica corrispondenti agli interventi di efficienza energetica previsti nel bando di gara.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCESSIONI GEOTERMOELETTRICHE
L’articolo 3 del Dl Energia modifica e integra la disciplina delle concessioni geotermoelettriche. In particolare, al comma 1, lettera 0a), inserita in sede referente, rimuove una serie di condizioni attualmente previste affinché i titolari di permesso di ricerca possano avanzare, contestualmente alla richiesta di concessione di coltivazione, istanza di potenziamento dell’impianto. La stessa lettera consente altresì la coltivazione delle risorse geotermiche per uso geotermoelettrico anche in aree termali.
DISPOSIZIONI PER INCENTIVARE LE REGIONI A OSPITARE IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI
L’articolo 4 reca diverse disposizioni volte ad incentivare le Regioni ad adottare misure per la decarbonizzazione e la promozione dello sviluppo sostenibile del territorio, l’accelerazione e la digitalizzazione degli iter autorizzativi degli impianti e delle infrastrutture di rete, istituendo un apposito fondo e prevedendo una serie di misure funzionali alle suddette
finalità.
SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI PROCEDIMENTI DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
L’articolo 4-bis, inserito durante l’esame in sede referente, prevede la sottoposizione alla verifica di assoggettabilità a VIA (c.d. screening di VIA)degli interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti di produzione di energia da fonti eoliche o solari.
ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DI IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI
L’articolo 4-ter, inserito durante l’esame in sede referente, prevede, al comma 1 le attività di monitoraggio svolte dal GSE sullo smaltimento dei RAEE fotovoltaici. Il comma 2 ammette ai regimi di sostegno per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili gli impianti fotovoltaici in ambito agricolo, disponendo che essi siano esclusi dai soli incentivi previsti dal D.lgs. n. 28/2011, e non, quindi, dal nuovo sistema incentivante di cui al D.lgs. n. 199/2021, il quale viene contestualmente modificato dal comma 3 lett. a) e b). In particolare, la lettera a), dispone che è agevolata, in via prioritaria, la partecipazione agli incentivi per interventi di rifacimento su impianti fotovoltaici esistenti in aree agricole a parità della superficie di suolo agricolo occupata e incremento della potenza complessiva. La lettera b) adegua la disciplina dei meccanismi d’asta al ribasso, sopprimendo la previsione che consente l’accesso ai meccanismi d’asta ai (soli) impianti fotovoltaici realizzati su aree agricole non utilizzate individuate dalle Regioni come aree idonee.
MISURE A SOSTEGNO DELL’EDILIZIA
L’articolo 4-quater del Dl Energia, introdotto in sede referente, proroga di ulteriori sei mesi i termini di inizio e ultimazione lavori nel settore dell’edilizia privata e i termini di validità e di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione urbanistica, in considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali, nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi.
SEMPLIFICAZIONE DELL’ACCESSO AGLI INCENTIVI IN MERITO AGLI INTERVENTI DI PICCOLE DIMENSIONI PER L’INCREMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA E PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA DA FONTI RINNOVABILI NELL’AREA DEL CENTRO ITALIA POST SISMA 2016
L’articolo 4-quinquies, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, reca disposizioni introdotte al fine di facilitare l’accesso agli incentivi per la realizzazione di interventi sugli immobili danneggiati dal sisma che ha colpito il Centro Italia nel 2016.
MODIFICHE ALL’ARTICOLO 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152, CONCERNENTE LA COMMISSIONE TECNICA DI VERIFICA DELL’IMPATTO AMBIENTALE VIA E VAS
L’articolo 4-sexies, inserito durante l’esame in sede referente, prevede – al fine di accelerare la definizione dei procedimenti e di potenziare la capacità operativa delle strutture ministeriali competenti in materia di valutazione di impatto ambientale – l’incremento da 50 a 70 del numero massimo di componenti della Commissione VIA-VAS (lettera a), numero 1)), nonché la
riscrittura della disciplina relativa alla copertura dei costi di funzionamento delle Commissioni VIA e ai compensi dei relativi componenti (lettera b)).
Sono inoltre modificate (dalla lettera a), numero 2)) le modalità mediante le quali la Commissione VIA-VAS si avvale, per lo svolgimento delle istruttorie tecniche, degli enti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e di altri enti pubblici di ricerca. In particolare viene previsto che l’avvalimento dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) non è più facoltativo e avviene sulla base di un’apposita convenzione nel limite di 500.000 euro annui.
MODALITÀ INNOVATIVE PER IL SUPPORTO ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI
L’articolo 4-septies del Dl Energia – inserito in sede referente – prevede l’introduzione di un meccanismo di sostegno per la promozione di investimenti in capacità di produzione di energia elettrica rinnovabile, alternativo al sistema incentivante per la produzione di energia elettrica da FER disciplinato dal D.lgs. n. 199/2021 (articoli 6 e 7). A tale fine, integra con un nuovo articolo 7-bis il decreto legislativo.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DESTINAZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLE ASTE ETS PER LA COMPENSAZIONE DEI COSTI INDIRETTI
L’articolo del Dl Energia, introdotto in sede referente, incrementa di 150 milioni annui a decorrere dal 2025 l’ammontare della parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di gas serra destinata al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale. La disposizione specifica, inoltre, che debba rimanere fermo il rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e della normativa relativa al sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra.
MISURE PER IL CONTRIBUTO ALLA FLESSIBILITÀ DEL SISTEMA ELETTRICO DA PARTE DEGLI IMPIANTI NON ABILITATI ALIMENTATI DA BIOLIQUIDI SOSTENIBILI
L’articolo 5 istituisce, al comma 1, un meccanismo per la contrattualizzazione di capacità produttiva alimentata da bioliquidi sostenibili. Il comma 2 prevede che, fino alla data di entrata in operatività del suddetto meccanismo, e comunque non oltre il 31 dicembre 2025, agli impianti da bioliquidi sostenibili si applicano prezzi minimi garantiti definiti dall’ARERA. Il comma 3, infine, prevede che il decreto di istituzione della Commissione preposta all’esame delle proposte di modifica e integrazione dell’allegato X alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006, sulla disciplina dei combustibili, sia adottato dal Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica senza necessità del concerto del Ministro delle imprese e del made in Italy e che a tale Commissione non partecipino rappresentanti del Ministero delle imprese e del made in Italy.
INCENTIVI AGLI IMPIANTI ALIMENTATI DA BIOMASSE
L’articolo 5, comma 3-bis del Dl Energia – inserito in sede referente – interviene con riferimento alla norma che prevede, da parte di ARERA, la definizione di prezzi minimi garantiti o integrazioni dei ricavi conseguenti alla partecipazione al mercato elettrico a favore della produzione di energia da impianti in esercizio alimentati a biogas e biomassa che beneficiano di incentivi in scadenza entro il 31 dicembre 2027.
Il comma 3-bis in esame dispone che gli impianti alimentati a biomassa comprendano anche gli impianti alimentati a biomasse solide classificati dal GSE come tipologia ibrido termoelettrico. Per tale tipologia di impianti, il regime incentivante deliberato da ARERA si applica alla sola quota di energia elettrica ottenuta dalla combustione delle biomasse.
MISURE PER LA PROMOZIONE DEL BIOMETANO
L’articolo 5, al comma 3-ter, inserito in sede referente, ammette, a partire dal 2024, a partecipare alle procedure competitive di cui al D.M. 15 settembre 2022 – recante la disciplina di sostegno alla produzione di biometano immesso nella rete del gas naturale – anche le imprese titolari di impianti di produzione di biogas prodotto attraverso il trattamento anaerobico di rifiuti organici oggetto di riconversione. Il comma 3-quater – inserito in sede referente – dispone che le agevolazioni previste per il gasolio, in materia di accisa, dal TU delle
imposte sulla produzione e sui consumi (D.lgs. n. 504/1995), si applichino, nell’ambito di un programma pluriennale previsto dalla direttiva 2003/96/CE(ETD), anche al biodiesel utilizzato tal quale, negli usi ammessi dalla disciplina specifica di settore. La disposizione ha efficacia dalla data del rilascio dell’autorizzazione da parte della Commissione europea. Il comma 3-quinquies, inserito in sede referente, dispone che Acquirente Unico S.p.A. possa svolgere le attività di ricerca e sviluppo per la realizzazione di un sistema avanzato per la valutazione e la sicurezza delle bombole a idrogeno a uso autotrazione per il tramite di Servizi Fondo Bombole Metano S.p.A.
SEMPLIFICAZIONE DEL PROCEDIMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI CONDENSATORI AD ARIA PRESSO CENTRALI ESISTENTI
L’articolo 6, comma 1, prevede che, nelle centrali termoelettriche con potenza termica superiore a 300 MW, la realizzazione di sistemi di condensazione ad aria o, come aggiunge un’integrazione al testo approvata nel corso dell’esame in sede referente, di raffreddamento del fluido del circuito di condensazione in impianti già dotati di sistemi di raffreddamento ad acqua che non comporti incremento della potenza elettrica e che avvenga su superfici all’interno delle centrali esistenti, costituisca modifica non sostanziale e sia subordinata alla sola comunicazione preventiva al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. In materia di valutazione di impatto ambientale, i medesimi interventi possono essere sottoposti alla procedura cd di pre-screening; analogamente, ai fini dell’autorizzazione integrata ambientale, le modifiche progettate sono comunicate all’autorità competente, la quale, ove lo ritenga necessario, aggiorna l’autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate siano sostanziali, ne dà notizia al gestore per la presentazione di una nuova istanza di autorizzazione (comma 2). I suddetti interventi, infine, non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica, se realizzati in sostituzione di volumi esistenti all’interno della medesima centrale termoelettrica (comma 3).
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI STOCCAGGIO GEOLOGICO DI CO2
L’articolo 7 apporta alcune modifiche al decreto legislativo n. 162 del 2011 al fine di colmare alcune lacune della disciplina in materia di cattura e stoccaggio della CO2 (Carbon Capture and Storage – CCS), specificando alcuni aspetti rilevanti e propedeutici per il rilascio di licenze o autorizzazioni allo stoccaggio di CO2. In base agli elementi forniti dalla relazione illustrativa di accompagnamento del provvedimento in esame l’urgenza delle misure proposte deriva dall’esigenza di perseguire gli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e di fornire quanto prima alle imprese con processi cosiddetti “Hard To Abate” (ed al settore termoelettrico a gas) strumenti efficaci ed efficienti di decarbonizzazione dei loro processi produttivi mettendole al riparo dal rischio di un aumento dei costi di produzione con connesse problematiche di competitività.
MISURE PER LO SVILUPPO DELLA FILIERA AGLI IMPIANTI EOLICI GALLEGGIANTI IN MARE
L’articolo 8 del Dl Energia, nel testo modificato nel corso dell’esame in sede referente, prevede l’individuazione, in almeno due porti del Mezzogiorno, previa acquisizione di manifestazioni di interesse presentate dalle Autorità di sistema portuale, delle aree demaniali marittime da destinare alla realizzazione di un polo strategico nazionale nel settore della progettazione, della produzione e dell’assemblaggio di piattaforme galleggianti e delle infrastrutture elettriche funzionali allo sviluppo della cantieristica navale per la produzione di energia eolica in mare. L’art. 8, comma 2-bis, prevede poi che il MASE si avvalga del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera nelle attività connesse allo sviluppo delle piattaforme galleggianti per l’energia eolica in mare.
MISURE IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE DI RETE ELETTRICA – PORTALE DIGITALE DEGLI INTERVENTI DI SVILUPPO E DELLE CONNESSIONI ALLA RTN
L’articolo 9 dispone e disciplina, ai commi da 1 a 4, la realizzazione da parte di Terna S.p.A., entro il 7 giugno 2024, di un Portale digitale che consenta al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, al Ministero della cultura, all’Arera, alle regioni e provincie autonome e, aggiunge una modifica approvata in sede referente, agli operatori interessati, l’accesso a dati e informazioni sugli interventi di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale e sulle richieste di connessione.
MISURE IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE DI RETE ELETTRICA – SEMPLIFICAZIONI PER LE OPERE SULLE RETI DISTRIBUZIONE E DI CONNESSIONE DI QUESTE ALLA RTN
L’articolo 9, ai commi da 5 a 9, prevede che, fino al 31 dicembre 2026, la realizzazione delle cabine primarie e degli elettrodotti fino a 30 kV, prevista nell’ambito di progetti ammessi ai finanziamenti di cui all’Investimento 2.1, Componente 2, Missione 2, del PNRR, nonché la realizzazione delle opere accessorie indispensabili all’attuazione dei progetti stessi, siano sottoposti a semplice denuncia di inizio lavori, a meno che non sussistano vincoli ambientali, paesaggistici, culturali o imposti dalla normativa eurounitaria ovvero occorra l’acquisizione della dichiarazione di pubblica utilità o l’autorizzazione in variante agli strumenti urbanistici. Una modifica approvata in sede referente prevede che non sia richiesta la documentazione necessaria allo svolgimento della verifica preventiva archeologica, nei casi in cui la denuncia di inizio lavori (DIL) sia corredata dall’asseverazione da parte di che l’esecuzione dei lavori non comporti nuova edificazione o scavi in quote diverse a quelle già impegnate da manufatti esistenti né mutamenti nell’aspetto esteriore dei luoghi.
SEMPLIFICAZIONI PER GLI IMPIANTI DA FONTI RINNOVABILI
L’articolo 9, commi da 9-quinquies a 9-undecies prevedono misure di semplificazione per la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili. In particolare, il comma 9-quinquies consente la proroga dell’efficacia delle semplificazioni in materia di VIA sugli impianti da fonti rinnovabili e di stoccaggio previste dall’articolo 47, comma 1-bis del D.L. n. 13/2023. il comma 9-sexies eleva rispettivamente da 20 a 25 MW e da 10 a 12 MW le soglie di potenza superate le quali gli impianti fotovoltaici localizzati in aree idonee o altre specifiche zone sono sottoposti a VIA o verifica di assoggettabilità a VIA.
Il comma 9-septies eleva da 10 a 12 MW la soglia di potenza sotto la quale gli impianti fotovoltaici sono sottoposti a Procedura abilitativa semplificata, anziché ad autorizzazione unica. Il comma 9-octies precisa che le suddette semplificazioni si applicano ai procedimenti avviati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione.Il comma 9-novies prevede espressamente che anche il concerto del Ministero della cultura che il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica acquisisce ai fini dell’adozione del provvedimento di VIA su progetti sottoposti all’esame della Commissione PNIEC-PNRR, nel caso di progetti di impianti da fonti rinnovabili localizzati in aree idonee, ha natura obbligatoria non vincolante e, decorso inutilmente il termine di venti giorni, il Ministero dell’ambiente provvede all’adozione della VIA. Il comma 9-decies estende alle dichiarazioni di cui agli articoli 12 (verifica dell’interesse culturale) e 13 (dichiarazione dell’interesse culturale) del D.Lgs. n. 42/2004 l’ambito di applicazione della disposizione in base alla quale gli effetti delle nuove dichiarazioni non si applicano agli impianti da fonti rinnovabili i cui procedimenti autorizzativi abbiano già ottenuto, prima dell’avvio del procedimento propedeutico a tali dichiarazioni, il provvedimento di VIA o altro titolo abilitativo.
Il comma 9-undecies, infine, consente l’avvio dei procedimenti di autorizzazione unica degli impianti da fonti rinnovabili anche in assenza del parere del gestore di rete di conformità tecnico sulle soluzioni progettuali degli impianti di rete per la connessione, comunque da acquisirsi nel corso del procedimento.
SVILUPPO DI PROGETTI DI TELERISCALDAMENTO E TELERAFFRESCAMENTO
L’articolo 10 contiene alcune disposizioni volte a finanziare dei progetti di realizzazione di sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento. In particolare il comma 1 dell’articolo in esame assegna delle risorse finanziarie ai progetti finalizzati alla realizzazione di nuovi sistemi di teleriscaldamento ovvero di teleraffrescamento o all’ammodernamento di sistemi esistenti