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Dl Energia

Dl Semplificazioni, le novità per energia e ambiente dell’ultima bozza

Previste semplificazioni per i procedimenti autorizzativi delle infrastrutture delle reti energetiche, per la rete di distribuzione elettrica e per l’adeguamento di centrali di produzione di energia

Semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture delle reti energetiche nazionali, dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture della rete di distribuzione elettrica e dei procedimenti per l’adeguamento di centrali di produzione di energia. Sono alcune delle novità contenute nell’ultima bozza del Dl Semplificazioni visionata da ENERGIA OLTRE in attesa del pre-Cdm convocato per oggi alle 16 che potrebbe modificare ulteriormente l’impianto del testo.

Nel primo caso “Obiettivo della norma in esame – si legge nella Relazione illustrativa – è avviare un percorso di semplificazione amministrativa, che riguardi sia nello specifico gli interventi sulla RTN e per la rete gas già individuati nel PNIEC (in primis il “Tyrrenium”, il collegamento elettrico tra Campania, Sicilia e Sardegna), sia in generale l’attività di sviluppo ed autorizzativa riguardante la RTN. Nello specifico, il comma 1 prevede un’accelerazione autorizzativa per le opere RTN già individuate dal PNIEC e che siano inserite in un Piano di sviluppo di Terna non ancora approvato ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. n. 93/2011, consentendo l’avvio dell’iter autorizzativo anche senza previa approvazione del medesimo Piano. La semplificazione è estesa anche alle opere infrastrutturali della rete gas previste nel PNIEC.

Sempre nell’ottica dell’accelerazione autorizzativa, al fine di rendere possibile l’obiettivo del phase out dal carbone entro il 2025, il comma 2 prevede che per le opere previste dal PNIEC o attuative di esso che rientrino nell’ambito di applicazione del DPCM 10 maggio 2018 n. 76, il dibattito pubblico come ivi disciplinato sia svolto secondo le modalità previste dal Reg. UE n.347/2013. Tale scelta legislativa è dettata dalla necessità di svolgere celermente la consultazione pubblica riguardante i progetti PNIEC, celerità che ad oggi il DPCM 76/2018 non può garantire, in quanto non sono stati ancora adottati i provvedimenti attuativi del Decreto, mentre la procedura di consultazione prevista dal Regolamento Europeo 347/2003, che garantisce gli stessi standard di consultazione dei territori coinvolti, è già fortemente implementata a livello nazionale.

Il comma 3 prevede una razionalizzazione della procedura di redazione e approvazione dei Piani di sviluppo della RTN, per andare incontro anche alla pianificazione coordinata a livello europeo di ENTSOE, che ha cadenza biennale e in rispetto di quanto ora dispone la normativa europea (direttiva UE 2019/944). Con tale obiettivo si è ritenuto di modificare la cadenza del Piano da annuale a biennale, così consentendo una migliore pianificazione temporale degli interventi. Inoltre si è intervenuto anche sul contenuto minimo del Piano, non prevedendo più un’elencazione puntuale di tutti gli interventi, ma l’indicazione dei corridoi e delle linee di sviluppo della RTN. Da ultimo si è previsto che, nel caso emergessero esigenze imprevedibili di sviluppo sulla RTN, durante il biennio, il gestore possa presentare un aggiornamento del Piano con l’inserimento di tale esigenza, da sottoporre all’approvazione del MISE, previo parere di ARERA”.

“Il comma 4 – prosegue la Relazione illustrativa – semplifica le operazioni per la verifica degli accertamenti per l’interesse archeologici nel caso di opere lineari, spesso lunghe vari km, per le quali esso non può essere eseguito preventivamente data la estensione delle stesse, introducendo una procedura, peraltro già a volte prescritta dalle stesse Soprintendenze per casi specifici, di verifica durante le operazioni sul terreno. Il comma 5 prevede misure per realizzare le previsioni del PNIEC relativamente alla Regine Sardegna in temi di rilancio produttivo e di phase out dal carbone. Nell’attuale fase di postemergenza Covid-19, per il rilancio delle attività produttive in Sardegna risulta prioritario garantire l’approvvigionamento di energia all’Isola a prezzi sostenibili e in linea con quelli del resto d’Italia, assicurando nel contempo la compatibilità con l’ambiente e l’attuazione degli obiettivi del PNIEC, in tema di rilancio industriale, di decarbonizzazione dei consumi e di phase out delle centrali a carbone presenti nell’Isola. Tali obiettivi sono, se possibile, resi ancora più urgenti dalla necessità di contenere la crisi economica derivante dal fermo produttivo generalizzato dovuto al COVID-19, riducendo i costi energetici, rilanciando l’occupazione nei bacini industriali e promuovendo investimenti infrastrutturali coerenti con le politiche di decarbonizzazione. Pertanto, considerando la sempre più ampia disponibilità di GNL a prezzi competitivi che, proveniente da molte parti del mondo, sta rifornendo i rigassificatori italiani, il PNIEC riconosce l’opportunità di dotare la Sardegna, tra gli altri, di un sistema di approvvigionamento di GNL a partire dai terminali nazionali, che consenta di alimentare i consumi termici non elettrificabili principalmente dei settori industriali, dei trasporti e della generazione elettrica.

Condizione necessaria, però, al fine di garantire efficacia del sistema di approvvigionamento di GNL è che questo risponda pienamente all’esigenze di continuità, sicurezza e competitività delle forniture, in modo da garantire ai consumatori sardi pari condizioni, anche economiche, rispetto agli altri consumatori nazionali. In maggior dettaglio, il sistema di approvvigionamento di GNL individuato dal PNIEC viene ad essere definito mediante un collegamento – operato dal TSO nazionale attraverso l’uso di navette spola GNL dedicate – tra i previsti terminali di rigassificazione GNL della Sardegna e quelli già operanti nell’Italia peninsulare, senza pertanto alcun gasdotto proveniente dall’Italia peninsulare.
Tale collegamento rappresenterebbe un’estensione – seppur virtuale – della rete di trasporto gas nazionale operata dal TSO, tale da consentire ai consumatori sardi di approvvigionarsi direttamente di gas naturale al Punto di Scambio Virtuale al pari degli altri consumatori nazionali. Esso andrà accompagnato da un intervento regolatorio da parte di ARERA col quale garantire la sostenibilità degli investimenti, gli ammodernamenti necessari ai terminali di rigassificazione nazionali per consentire il caricamento di GNL sulle navi spola nelle quantità necessarie, l’acquisto e l’esercizio delle stesse in numero e capacità sufficiente a garantire la continuità del servizio, nonché la realizzazione dei terminali di rigassificazione in Sardegna (preferibilmente da realizzare su base FSRU, in modo da minimizzare l’impatto sul territorio e la flessibilità delle infrastrutture in ottica long term) da collocare in funzione della prevista distribuzione geografica dei consumi di gas industriali e termoelettrici, anche in relazione al phase out dal carbone e alla possibile installazione degli impianti di generazione alimentabili a gas nei limiti indicati dal PNIEC necessari per la stabilità della rete elettrica isolana”.

“Il comma 6 – continua la Relazione illustrativa – è relativo all’accertamento degli usi civici, una procedura che spesso ostacola la conclusione dei procedimenti autorizzativi, in quanto le informazioni circa la loro presenza non sono sempre facilmente reperibili. Visto che lo stesso TU degli espropri prevede la compatibilità degli usi civici con le infrastrutture la cui presenza non pregiudichi il loro esercizio, occorre inserire una previsione specifica che attribuisca all’amministrazione regionale la competenza, all’interno del procedimento autorizzativo, ad individuare le aree gravate da usi civici ed esprimere il giudizio di compatibilità.
Il comma 7 estende la compatibilità dell’uso civico alle opere interrate o che occupano una superficie inferiore al 5 % rispetto a quella complessiva in cui c’è l’uso civico. Il comma 8 prevede la semplificazione dell’iter autorizzativo riguardante il rifacimento e l’adeguamento tecnologico delle infrastrutture RTN, che non siano più in grado di garantire gli standard minimi di affidabilità propri della RTN. Per tale adeguamento, che consente la valorizzazione degli asset esistenti ed evita la realizzazione di nuovi impianti sul territorio, con conseguente consumo di suolo e maggior impatto ambientale e territoriale, è autorizzato tramite la procedura semplificata di DIA, già prevista dal d.l.n. 239/2003 e s.m.i. per interventi minimi sulle infrastrutture RTN esistenti. Si è così previsto che per gli interventi di ricostruzione su infrastrutture RTN obsolete si possa ricorrere alla DIA ex art. 1 sexies, qualora l’intervento preveda la ricostruzione:
per le linee aeree sullo stesso tracciato o su un tracciato discosto per un massimo di 15 metri lineari e che non comportino un innalzamento delle linee aeree superiori al 20 per cento dell’esistente;
per le linee in cavo interrato, sullo stesso tracciato o su un tracciato che rimanga nei limiti del margine della strada impegnata o nei limiti dei tre metri dal margine esterno della trincea di posa.
Il comma 9 prevede di semplificare mediante la denuncia di inizio attività una serie di interventi minori per la sostituzione o la dismissione di tratti obsoleti di metanodotti. Con il comma 10 è prevista la delega dei poteri espropriativi al proponente che esercita tale delega nei limiti di quest’ultima. Tale delega si rende necessaria soprattutto per le opere di rete che coinvolgono molti soggetti e costituiscono un appesantimento per gli Uffici della Pubblica amministrazione.
Al comma 11 si prevede un rafforzamento del personale che segue gli iter autorizzativi, in quanto l’accelerazione dei tempi richiede un rafforzamento anche in termini di risorse umane. Di qui la proposta di prevedere un ricorso al personale distaccato, in comando o fuori ruolo per rafforzare gli Uffici maggiormente interessati da tali procedure”.

Per quanto riguarda la Semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture della rete di distribuzione elettrica, si legge nella Relazione illustrativa, “tra le leve per l’attuazione dell’obiettivo della decarbonizzazione del PNIEC è da annoverare anche lo sviluppo e il potenziamento delle reti di distribuzione, in quanto la rete distributiva è l’infrastruttura abilitante per incrementare l’efficienza e la flessibilità del sistema elettrico nazionale.
Per lo sviluppo e l’ammodernamento delle reti distributiva occorre attuare un intervento normativo di semplificazione dell’iter autorizzativo di competenza degli enti locali. La proposta normativa in oggetto (dal comma 1 al comma 4) si propone quindi di definire una serie di misure per la semplificazione autorizzativa a livello nazionale e locale per adeguare la rete di distribuzione dell’energia elettrica. Inoltre, al fine di evitare una normativa disomogenea sull’intero territorio italiano disciplinante il rilascio delle autorizzazioni, la proposta di emendamento prevede l’adozione di linee guida nazionali, adottate il Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dei beni culturali e del Ministro dell’Ambiente, acquisita l’intesa della Conferenza Unificata, a cui le Regioni sono tenute ad adeguarsi. Tali linee guida dovranno delineare un iter autorizzativo unico, prevedendo anche iter semplificati per interventi di minor impatto territoriale.
Da ultimo si prevede che, nelle more dell’adozione delle linee guida, gli enti locali applichino ai procedimenti autorizzativi i principi di cui alla legge n. 241/1990. Il comma 5 riguarda il SINFI, cioè lo strumento identificato dal legislatore con il D.Lgs. 15-2-2016 n. 33 per il coordinamento e trasparenza per la nuova strategia per la banda larga e ultralarga. Tra le funzioni che il SINFI svolge vi è favorire la condivisione delle infrastrutture, mediante una gestione ordinata del sotto e sopra suolo e dei relativi interventi, ed anche offrire un unico cruscotto che gestisca con efficienza e monitori tutti gli interventi.
La proposta normativa prevede che il SINFI venga utilizzato anche per agevolare la procedura di valutazione di impatto dei progetti sul territorio e consentire un più celere svolgimento dei procedimenti autorizzativi. In particolare, la proposta prevede che le pubbliche amministrazioni da un lato forniscano dati relativi alle aree vincolate (es. vincoli conformativi, di natura ambientale, archeologico, urbanistici), dall’altro si possano avvalere del sistema informativo per agevolare la valutazione di impatto dei progetti sul territorio”.

Infine per quanto riguarda la semplificazione dei procedimenti per l’adeguamento di centrali di produzione di energia si legge nella Relazione illustrativa “secondo l’attuale formulazione dell’art. 1 del D.L. n. 7/2002 e ss.mm.ii., sono soggetti all’autorizzazione unica del Ministero dello Sviluppo economico “[…] la costruzione e l’esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, gli interventi di modifica o ripotenziamento, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all’esercizio degli stessi, ivi compresi gli interventi di sviluppo e adeguamento della rete elettrica di trasmissione nazionale necessari all’immissione in rete dell’energia prodotta […]”. L’esperienza quasi ventennale nell’applicazione del D.L. n. 7/2002 e ss.mm.ii. (noto come Decreto “Sblocca-centrali”) ha fatto emergere, tuttavia, delle evidenti disfunzioni che l’utilizzo del suddetto strumento normativo comporta per l’autorizzazione di alcuni interventi di minore rilevanza rispetto a quelli originariamente assentiti dall’autorità procedente.
L’utilizzo di un procedimento alquanto complesso, che si snoda e si conclude in tempi piuttosto lunghi (180 giorni), mal si concilia con specifiche casistiche in cui l’istanza di parte è volta ad ottenere solamente l’autorizzazione alla realizzazione di (ulteriori) interventi “minimali”, o comunque “trascurabili”, rispetto all’assetto originario del sito produttivo.
Tale considerazione, oltre ad essere di natura logica, è pienamente in linea con il principio costituzionale ed euro-unitario della necessaria “proporzionalità” della normativa rispetto allo scopo che essa si prefigge. L’introduzione dei commi n. 2-bis e 2-ter all’interno dell’articolo 1 del Decreto Sblocca-centrali ha pertanto lo scopo di ovviare a tali problematiche attraverso l’esclusione degli interventi di cui alle lettere sub a), b) e c) dal novero di quelli soggetti ad autorizzazione unica con conseguente loro sottoposizione ad un regime semplificato, la cui tipologie e le cui modalità di estrinsecazione saranno definite da un apposito Decreto del Ministro dello Sviluppo economico.

Con specifico riferimento agli interventi di cui al punto sub a), è escluso che i medesimi possano comportare “modifiche” sul fronte dell’impatto ambientale in quanto, ai sensi dell’attuale formulazione dell’art. 1 del D.L. n. 7/2002 e ss.mm.i., la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) costituisce parte integrante e condizione necessaria del procedimento autorizzativo. Con specifico riferimento agli interventi di cui al punto sub b), è di solare evidenza che una variazione positiva di potenza elettrica non superiore al 5% rispetto al progetto originariamente autorizzato costituisca un “ripotenziamento” alquanto modesto rispetto alla taglia iniziale dell’impianto (la cui soglia minima, per rientrare nell’ambito di applicazione del D.L. n. 7/2002 e ss.mm.ii., è di 300 MWt).

Sempre la prassi ha dimostrato inoltre che, molto spesso, piccoli incrementi di potenza derivano dalla semplice sostituzione, per usura, di parti meccaniche di impianto; in virtù dell’evoluzione tecnologica, è infatti molto difficile reperire sul mercato la medesima tipologia di macchinari a distanza di molti anni.
Con specifico riferimento agli interventi di cui al punto sub c), ben si comprende come anche un aumento di cubatura delle opere civili non superiore al 30 % di quelle esistenti costituisca un intervento “edilizio” di tipo minimale. Caratteristica che accomuna tutte le predette casistiche è quella di prevedere interventi che necessariamente insistano all’interno del sito produttivo; la circostanza è di non poco conto, atteso che l’implementazione dei medesimi non comporterà ulteriori oneri di tipo urbanistico e/o la necessità di porre in essere ulteriori provvedimenti di tipo ablativo da parte dell’Amministrazione. Come già anticipato, la novella non specifica la tipologia degli atti abilitativi in modalità semplificata né il relativo procedimento, ma ne demanda la loro futura previsione ad un apposito Decreto del Ministro dello Sviluppo economico, il cui schema dovrà necessariamente acquisire l’intesa preventiva in sede di Conferenza unificata di cui al D. Lgs. n. 281/97 e ss.mm.ii. In considerazione degli impatti della normativa in parola su tematiche di competenza regionale e locale”.

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