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Ecobonus

Ecobonus, ecco il decreto Mite sui costi massimi omnicomprensivi agevolabili

La bozza di testo in uscita in Gazzetta Ufficiale. Cosa dice e quali sono le novità

È in uscita in Gazzetta Ufficiale il decreto del Mite sulla “Definizione dei costi massimi specifici omnicomprensivi agevolabili, per alcune tipologie di beni, nell’ambito delle detrazioni fiscali per gli edifici”.

COSA DICE IL DECRETO

In particolare, si legge nel testo della bozza di decreto, sono ancora due le ipotesi in campo: la prima prevede che le disposizioni si applicano “agli interventi ammessi alla cessione del credito e allo sconto in fattura di cui all’articolo 121 del Decreto Rilancio, limitatamente ai casi in cui il titolo edilizio sia presentato successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto”. La seconda ipotesi riguarda la formulazione dell’Uffico legislativo che dovrebbe estendere anche ai casi di fruizione diretta della detrazione e prevede che “le disposizioni di cui al presente decreto si applicano, nell’ambito degli interventi individuati all’articolo 121, comma 2, del Decreto Rilancio, alle tipologie di beni di cui all’Allegato A e limitatamente ai casi in cui il titolo edilizio sia presentato successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto”.

“Fermo restando l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali concedibili e l’ammontare della spesa massima ammissibile a detrazione, il tecnico abilitato assevera la congruità delle spese per gli interventi nel rispetto dei costi massimi specifici omnicomprensivi per tipologia di intervento di cui all’Allegato A. Per le tipologie di intervento non ricomprese nell’Allegato A, l’asseverazione di cui al comma 1 certifica il rispetto dei costi massimi specifici calcolati utilizzando i prezziari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome o i listini delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti sul territorio ove è localizzato l’edificio o i prezziari pubblicati dalla casa editrice DEI”, si legge nell’articolo 3 relativo ai costi massimi ammissibili.

All’interno del decreto intervengono anche modifiche al decreto Mise del 6 agosto del 2020 sui requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione degli edifici – cd Ecobonus, in particolare sui limiti alle agevolazioni: “Ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese, il tecnico abilitato allega il computo metrico e assevera che siano rispettati i costi massimi specifici omnicomprensivi per tipologia di intervento di cui all’Allegato I per gli interventi di seguito indicato: a) interventi di cui all’articolo 119, commi 1 e 2, del Decreto Rilancio; b) interventi che ai sensi del presente Allegato prevedono l’asseverazione del tecnico abilitato; c) interventi di efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, diversi da quelli di cui alla lettera b), che optano per le opzioni di cui all’articolo 121 del decreto Rilancio”.LA BOZZA DI DECRETO

Per tutti gli altri interventi “l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile è calcolato esclusivamente sulla base dei costi massimi specifici omnicomprensivi per tipologia di intervento di cui all’Allegato I”. Che ad esempio fissa per gli interventi di riqualificazione energetica la spesa massima ammissibile in 800 euro al Mq o 1000 euro al mq a seconda che siano in zone climatiche A,B,C o D,E,F. Oppure fissa a 155 euro al mq l’isolamento pavimenti per esterno (170 euro al mq per l’interno/terreno).

LA BOZZA DI DECRETO

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