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Efficienza Energetica

Efficienza energetica, ok con osservazioni alla direttiva

La direttiva (UE) 2018/2002 – entrata in vigore il 24 dicembre 2018 e composta da 4 articoli e un allegato – modifica la direttiva 2012/27/UE, che è il principale strumento legislativo sull’efficienza energetica in vigore nell’Ue

È arrivato il parere favorevole – con osservazioni – della commissione Attività produttive della Camera allo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE)2018/2002, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica.

LA DIRETTIVA

La direttiva (UE) 2018/2002 – entrata in vigore il 24 dicembre 2018 e composta da 4 articoli e un allegato – modifica la direttiva 2012/27/UE, che è il principale strumento legislativo sull’efficienza energetica in vigore nell’Ue. La direttiva (UE) 2018/2002 fa parte del pacchetto di misure legislative adottato a livello europeo – noto come Clean Energy Package – che fissa il quadro regolatorio per il raggiungimento dei nuovi obiettivi europei al 2030 in materia di energia e clima. Si prefigge un obiettivo di efficienza energetica per il 2030 di almeno il 32,5 per cento rispetto all’andamento tendenziale ed estende l’obbligo di risparmio energetico nell’uso finale, introdotto nella direttiva 2012/27/UE;

IL PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE CON LE OSSERVAZIONI

Secondo la commissione Attività produttive, tuttavia, “all’articolo 2, valuti il Governo l’opportunità di intervenire al fine di prevedere, sentita l’ARERA, un’accelerazione dei piani di installazione di misuratori di nuova generazione già previsti dalle disposizioni regolatorie di ARERA, che consentono la lettura automatica dei dati, con trasmissione a distanza mediante mezzo informatico che consenta al fornitore di servizi e all’utente finale di aggiornare i dati con la massima frequenza consentita dai dispositivi e dai sistemi di misurazione utilizzati, escludendo i sistemi a lettura mobile del tipo walk-by o drive-by, senza aggravio di costi in termini reali per gli utenti, garantendo la invarianza delle tariffe di misura per i clienti come già previsto dall’attuale quadro regolatorio di riferimento di ARERA e prevedendo nel tempo la rimodulazione al ribasso dei costi del servizio di lettura delle misura a fronte della tecnologia evoluta installata”.

Allo stesso articoli, “valuti il Governo l’opportunità di rivedere l’introduzione di una specifica certificazione per l’Energy auditor e di garantire che gli Esperti in gestione dell’energia (EGE) certificati in Italia siano riconosciuti come energy auditor negli altri Paesi dell’Unione europea nonché di definire puntualmente: 1) la figura dell’Energy auditor come figura coincidente con quella dell’EGE per le attività previste dallo schema di decreto in relazione all’esecuzione di diagnosi energetiche; 2) la figura dell’EGE come persona fisica certificata secondo la norma UNI CEI 11339 rilasciata da organismo accreditato che, tra l’altro, esegue diagnosi energetiche conformi alle norme UNI CEI EN 16247; 3) il concetto di grande impresa in via deduttiva ed analogica alla luce della raccomandazione 2003/362/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, contenente le definizioni ‘microimprese’, ‘piccole e medie imprese’ e della giurisprudenza di riferimento della Corte di Giustizia europea secondo cui per ‘grande imprese’ debba intendersi ‘ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica, che eserciti un’attività economica con più di 250 occupati e con un fatturato annuo che superi i 50 milioni di euro, oppure il cui totale di bilancio annuo superi i 43 milioni di euro, i cui effettivi e soglie finanziarie sono calcolabili secondo i criteri e principi stabiliti dalla predetta raccomandazione”.

Tra le altre richiesti di modifica viene chiesto al governo di valutare “’opportunità di inserire dopo la parola: ‘obbligo’ le seguenti: ‘di periodicità’ (all’articolo 7, comma 1, lettera a). Al medesimo articolo 7, comma 1, lettera a), “valuti il Governo l’opportunità di sostituire, le parole: ‘diagnosi energetica’ con le seguenti: ‘audit energetico’ oppure, viceversa, di sostituire le parole: ‘audit energetico’ con le seguenti: ‘diagnosi energetica’. E ancora: “all’articolo 11, capoverso articolo 13, valuti il Governo l’opportunità di sostituire il comma 1, con il seguente: ‘Entro il 31 gennaio 2021, e successivamente con cadenza triennale, l’Enea, di concerto con il GSE, predispone un programma di informazione e formazione finalizzato a promuovere e facilitare l’uso efficiente dell’energia e, previa acquisizione delle osservazioni degli stakeholder tramite consultazione pubblica, lo sottopone all’approvazione del Ministero dello Sviluppo Economico’; al medesimo articolo 11, capoverso articolo 13, comma 2, “valuti il Governo l’opportunità di aggiungere la seguente lettera: ‘h) promuovere e predisporre una guida facile, riepilogativa, da aggiornare annualmente, contenente indicazioni, buone pratiche, normativa di riferimento, spiegazioni circa le agevolazioni fiscali, i diversi meccanismi incentivanti l’efficienza energetica, elaborata da GSE, ENEA e Agenzia delle Entrate. Ciascun soggetto dovrà apportare il suo contributo in relazione alle proprie funzioni’; all’articolo 13, comma 1, lettera e), “valuti il Governo l’opportunità di dare evidenza dell’attuazione alla diagnosi energetica successiva, anche in considerazione dell’assenza, sia all’articolo 7 che all’articolo 13, di modalità e tempistiche per comunicare l’adozione di interventi o – in alternativa – di un sistema di gestione”.

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