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Piano Mattei

Energia, tutti gli emendamenti segnalati in Commissione Bilancio

Tra le fila della maggioranza proposte di incentivi a biogas e geotermia, utilizzo dei fondi per le compensazioni nucleari, e per l’autoconsumo

Riduzione dell’accisa sui carburanti di 2 centesimi al litro, eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi identificati dal Ministero dell’ambiente, ridefinizione delle accise sulla base delle emissioni-serra. E ancora: Carbon Iva e Misure di incentivazione per l’acquisto e installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici destinati ad utenze domestiche. C’è questo e molto altro negli emendamenti alla manovra di bilancio 2019 segnalati dai gruppi parlamentari in Commissione Bilancio della Camera. Naturalmente c’è maggiore possibilità che siano le proposte presentate dai parlamentari di maggioranza ad essere accolti, ma come ogni anno non sono da escludere sorprese.

biogasALCUNE DELLE PROPOSTE DI MODIFICA DELLA MAGGIORANZA

Tra la maggioranza, un emendamento dei pentastellati a prima firma Leonardo Donno, introduce agevolazioni per sostituire auto inquinanti con motori ibridi o elettrici per gli invalidi con aliquota Iva agevolata al 4%. Mentre un altro, a prima firma Teresa Manzo (M5S), introduce misure di incentivazione per l’acquisto e installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici destinati ad utenze domestiche per favorire l’autoconsumo di energia rinnovabile a cui è riconosciuto” un contributo” pari al 30 per cento delle spese sostenute fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 3.000 euro per intervento.

Tra le proposte di modifica presentate dalla Lega a prima firma Barbara Saltamartini, viene chiesto di introdurre una normativa di promozione dei processi di economia circolare nella produzione di prodotti energetici e biochimici da rifiuti ma anche una compensazione della spesa per le forniture di energia elettrica e di gas naturale a favore dei clienti domestici economicamente svantaggiati: “A partire dal 1 aprile 2019, la compensazione della spesa per e forniture di energia elettrica e di gas naturale a favore dei clienti domestici economicamente svantaggiati” è “riconosciuta automaticamente a tutti i soggetti che abbiano presentito Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU)”. E ancora: sempre tra le file del Carroccio, a prima firma Edoardo Ziello, vengono proposti incentivi per la geotermia “in coerenza con gli obiettivi europei 2020 e 2030” e con decreto del MiSe e del Mattm definiti con “tariffa incentivante per la produzione di energia elettrica da impianti geotermici che facciano ricorso a tecnologie avanzate nonché le modalità di accesso ai meccanismi di incentivazione per i bandi avviati nel triennio 2019-2021”. Infine, sempre dalla Lega arriva un emendamento per l’utilizzo delle compensazioni dei  siti nucleari “senza vincolo di destinazione” (a prima firma paolo Tiramani) e incentivi agli impianti biogas fino a 300 KW  “al fine di favorire la produzione di energia elettrica garantendo una maggiore sostenibilità ambientale” (prima firma Flavio Gastaldi).

ALCUNE DELLE ALTRE PROPOSTE DI MODIFICA geotermia

Tra le proposte di modifica segnalate molto interessante è quella di Alessia Rotta del Pd che chiede “a decorrere dal 1 luglio 2019 e fino al 31 dicembre 2020” una riduzione dell’aliquota di accisa sui carburanti di 2 centesimi al litro. Più articolata, invece la proposta di Riccardo Magi (+Europa) che chiede al ministero dell’Economia e delle finanze di concerto con il l’Ambiente di ridefinire “le aliquote delle accise sul consumo finale di prodotti energetici per renderle proporzionati alle emissioni di gas serra medie relative al consumo di tali prodotti”. Dal 2020 poi propone di parametrare il valore per unità di emissione delle accise dei prodotti energetici in misura “pari al valore di mercato dei permessi ad emettere CO2 nell’ambito del sistema europeo ETS e comunque non inferiore a 30 euro/T di CO2. Tale valore minimo sarà aumentato di 2 euro/T all’anno per 5 anni”. E di destinare tali entrate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale. Infine, chiede in un altro emendamento l’eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi identificati dal ministero dell’Ambiente e propone di introdurre una Carbon-IVA entro il 1 ottobre 2019, cioè un progetto di “definizione dell’IVA, a parità di gettito atteso, sulla base delle emissioni di gas-serra relative alla produzione e al consumo dei beni”.

I forzisti, prima firmataria Mariastella Gelmini, propongono di creare un Fondo per investimenti in ricerca e sviluppo nel settore ambientale a partire dal 2019 presso il MiSecon una dotazione iniziale di 1 miliardo di euro annui per ciascun anno del triennio 2019, 2020 e 2021, finalizzato all’erogazione di finanziamenti a tasso agevolato ai soggetti privati che investono in ricerca e sviluppo nei settori delle energie rinnovabili, del risparmio energetico, della pianificazione di interventi nell’ambito della gestione energetica, della progettazione di nuovi sistemi di mobilità ecologici e sostenibili e così via. Altro emendamento di Forza Italia (Antonio Martino) chiede a Mise, Mef e Arera di stabilire i “criteri per l’individuazione dei costi effettivamente sostenuti dalle imprese elettriche per l’iniziale implementazione del processo di fatturazione del canone Rai” e “al fine di garantire il ristoro dei costi che le aziende di vendita di energia sostengono per la gestione della fatturazione del canone Rai, per ogni cliente a cui viene addebitato il canone Rai le aziende di vendita dell’energia elettrica trattengono direttamente, dal complesso dei canoni incassati, una percentuale pari allo 0,4 per cento dell’importo del canone”.

ECCO TUTTI GLI EMENDAMENTI SEGNALATI NEL SETTORE ENERGIA

(qui il dossier completo con tutti gli emendamenti segnalati)

auto a metanoART. 2.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2019 si applicano le disposizioni concernenti le agevolazioni in materia di accisa sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto di cui all’articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nei territori montani colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, così come previsto dalla delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri dell’8 novembre 2018.

Conseguentemente, all’articolo 90, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 200 milioni;

b) sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 350 milioni.

  1. 2. Caretta, Luca De Carlo, Ciaburro, Lucaselli, Rampelli.

Art. 3-bis.

(Riduzione dell’accisa sui carburanti di 2 centesimi al litro)

1. A decorrere dal 1o luglio 2019 e fino al 31 dicembre 2020 l’aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo nonché l’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all’Allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono fissate nelle misure sottoindicate:

a) benzina e benzina con piombo: euro 708,4 per mille litri;

b) gasolio usato come carburante: euro 597,4 per mille litri.

2. Qualora dal monitoraggio delle entrate da accisa sulla benzina, sulla benzina con piombo nonché sul gasolio usato come carburante, in applicazione del comma 1, emerga il verificarsi di scostamenti rispetto alle risorse finanziarie, stimate in 465 milioni di euro per l’anno 2019 e di 930 milioni di euro per l’anno 2020, il Ministro dell’economia e delle finanze con proprio decreto determina i conseguenti aggiornamenti delle aliquote.

Art. 55.

(Fondo per l’attuazione del programma di governo e disposizioni per la riduzione delle auto blu)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione pari a 430 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021 e comunque alimentato dai risparmi di spesa ottenuti ai sensi del presente articolo.

2. A decorrere dal 1o luglio 2019, nessuna amministrazione pubblica può avere in dotazione auto di servizio, ad esclusione di quelle adibite a funzioni di difesa nazionale, sicurezza interna e soccorso pubblico.

3. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, hanno diritto all’utilizzo per fini istituzionali dell’auto di servizio esclusivamente i titolari delle seguenti cariche: il Capo dello Stato, i Presidenti del Senato e della Camera, il Presidente del Consiglio dei ministri e il Presidente della Corte costituzionale. Ciascun Ministero può avere in dotazione non più di un’auto di servizio.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuate le autovetture di proprietà pubblica risultanti in eccesso per effetto dell’applicazione dei commi 2 e 3 e sono disposte le modalità per la loro dismissione.;

all’articolo 90, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 250 milioni di euro per l’anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020 con le seguenti: è ridotto di 30 milioni di euro per l’anno 2020 e incrementato di 400 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021 e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 15 milioni di euro per l’anno 2020.

alla Tabella A, alla voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: – 15.000.000;

2020: – 40.000.000.

  1. 010. Rotta.

Art. 4-bis.

(Eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi identificati dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare)

1. Entro il 1o luglio 2019 il Ministero dell’economia e delle finanze presenta d’intesa con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto un programma esecutivo per l’eliminazione a partire dal 1o gennaio 2020 dei sussidi ambientalmente dannosi identificati nel «Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli» di cui all’articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

2. I risparmi di cui al comma 1 confluiscono nel Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all’articolo 1 comma 431 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

3. A decorrere dal 1o gennaio 2019 e in anticipazione del comma 1 del presente articolo, sono eliminati tutti i regimi di favore alle accise sui combustibili fossili. È istituito un fondo per il credito di imposta per investimenti in riduzione dell’impatto ambientale nei settori coinvolti dal taglio degli sconti; il predetto fondo è alimentato, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze d’intesa con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con parte dei risparmi derivanti dalla misura di cui al presente comma per i primi tre anni.

Art. 4-ter.

(Ridefinizione delle accise sulla base delle emissioni-serra)

1. Entro il 1o luglio 2019, in base a tabelle elaborate dell’Enea che tengono conto delle emissioni di gas climalteranti legate ai comuni utilizzi dei prodotti energetici attraverso le tecnologie più diffuse, il Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ridefinisce le aliquote delle accise sul consumo finale di prodotti energetici per renderle proporzionati alle emissioni di gas serra medie relative al consumo di tali prodotti. Il valore di tali aliquote, per unità di emissione, sarà stabilito per il 2019 in misura tale da mantenere invariato il gettito complessivo.

2. Dal 2020 il valore per unità di emissione delle accise dei prodotti energetici sarà pari al valore di mercato dei permessi ad emettere CO2 nell’ambito del sistema europeo ETS e comunque non inferiore a 30 euro/T di CO2. Tale valore minimo sarà aumentato di 2 euro/T all’anno per 5 anni.

3. Le maggiori entrate di cui al presente articolo alimentano il Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all’articolo 1 comma 431 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Art. 4-quater.

(Carbon-IVA)

1. Entro il 1 ottobre 2019 il Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base di tabelle statistiche relative ai processi produttivi standard di tutte le categorie merceologiche rilevanti, propone un progetto di «definizione dell’IVA, a parità di gettito atteso, sulla base delle emissioni di gas-serra relative alla produzione e al consumo dei beni.

  1. 01. Magi.

Art. 8-bis.

(IVA agevolata su pellet)

1. Alla tabella A – Parte III del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 98 sono soppresse le parole: «, esclusi i pellet».

Conseguentemente, all’articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l’anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020 con le seguenti: 154 milioni di euro per l’anno 2019 e di 304 milioni annui a decorrere dall’anno 2020.

  1. 015. Aprile, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D’Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro.

Art. 11-bis.

(Istituzione del contributo ecologico)

1. A partire dal 1o gennaio 2019 al fine di promuovere l’attuazione di politiche e misure per lo sviluppo sostenibile e per la green economy è istituito un contributo ecologico per favorire il perseguimento di un progressivo contenimento delle emissioni di anidride carbonica (CO2) nonché dei gas climalteranti, derivanti dal consumo di combustibili fossili impiegati in processi di combustione.

2. Il contributo ecologico di cui al comma 1 è stabilito in 20 euro per tonnellata di CO2 prodotta.

3. Il contributo ecologico è ricalcolato ogni due anni sulla base dei seguenti criteri:

a) se la riduzione delle emissioni di CO2 è stata superiore a quella prevista dagli accordi sottoscritti in ambito europeo e internazionale, il contributo ecologico di cui alla comma 2 è diminuito a 10 euro per tonnellata di CO2 prodotta;

b)  se la riduzione delle emissioni di CO2 è stata inferiore a quella necessaria a rispettare i predetti accordi, il contributo di cui comma 2 è aumentato ad almeno 30 euro per tonnellata di CO2 prodotta.

4. Il contributo ecologico è versato, a titolo di acconto, in rate trimestrali sulla base dei quantitativi impiegati nell’anno precedente. Il versamento a saldo si effettua alla fine del primo trimestre dell’anno successivo unitamente alla presentazione di apposita dichiarazione annuale con i dati dei quantitativi impiegati nell’anno precedente, nonché al versamento della prima rata di acconto. Le somme eventualmente versate in eccedenza sono detratte dal versamento della prima rata di acconto e, ove necessario, delle rate successive. In caso di cessazione dell’impianto nel corso dell’anno, la dichiarazione annuale e il versamento a saldo sono effettuati nei due mesi successivi.

5. In caso di inosservanza dei termini di versamento previsti al comma 4 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al quadruplo dell’imposta dovuta, fermi restando i princìpi generali stabiliti dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Per ogni altra inosservanza delle disposizioni del medesimo comma 4 si applica la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 50 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

6. Le maggiori entrate derivanti dall’attuazione del presente articolo sono destinate:

a)  alla riduzione delle imposte sul reddito delle persone e delle imprese;

b)  a favorire attraverso contributi gli investimenti in efficienza energetica nei settori interessati dalla green economy;

c)  ai progetti di recupero e riqualificazione ambientale.

  1. 031. Muroni, Fassina, Pastorino, Fornaro.

Art. 13-bis.

(Fondo per investimenti in ricerca e sviluppo nel settore ambientale)

1. A decorrere dal 2019 è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo denominato «Fondo per investimenti in ricerca e sviluppo nel settore ambientale» di seguito denominato «Fondo» con una dotazione iniziale di 1 miliardo di euro annui per ciascun anno del triennio 2019, 2020 e 2021, finalizzato all’erogazione di finanziamenti a tasso agevolato ai soggetti privati che investono in ricerca e sviluppo nei settori:

a) delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e dei servizi collettivi ad alto contenuto tecnologico, nell’ideazione di nuovi prodotti che realizzano un significativo miglioramento della protezione dell’ambiente per la salvaguardia dell’assetto idrogeologico e per le bonifiche ambientali, nonché nella prevenzione del rischio sismico;

b) dei processi di produzione o di valorizzazione di prodotti, processi produttivi od organizzativi ovvero di servizi che, rispetto alle alternative disponibili, comportino una riduzione dell’inquinamento e dell’uso delle risorse nell’arco dell’intero ciclo di vita;

c) della pianificazione di interventi nell’ambito della gestione energetica, attraverso lo sviluppo di soluzioni hardware e software che consentano di ottimizzare i consumi, e della domotica;

d) dello sviluppo di soluzioni per la gestione del ciclo dei rifiuti, con particolare riferimento ai modelli di raccolta, trattamento e recupero, e per la gestione idrica, attraverso la progettazione di strumenti che garantiscano un monitoraggio più attento della rete idrica;

e) della progettazione di nuovi sistemi di mobilità ecologici e sostenibili, anche attraverso la definizione di processi che possano ottimizzare la logistica dell’ultimo miglio e le attività di trasporto proprie delle compagnie private in aree urbane, tenendo in considerazione il traffico generato la congestione, l’inquinamento e il dispendio energetico.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì al fine di sostenere la nascita di nuove imprese operanti nei settori delle tecnologie innovative e favorire la valorizzazione e il trasferimento del patrimonio di conoscenza scientifica e tecnologica presente nel sistema della ricerca pubblica e privata per incrementare lo sviluppo economico, compresi gli spin off accademici, al fine di sviluppare processi di ricerca comuni tra imprese, università e centri di ricerca. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di funzionamento del Fondo di cui al comma 1. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente, all’articolo 21, comma 1, sostituire le parole: 9.000 con le seguenti: 8.000.

  1. 010. Gelmini, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D’Attis, Cannizzaro, D’Ettore, Pella, Paolo Russo.

Art. 13-bis.

1. Al fine di favorire l’acquisto di motoveicoli di cui all’articolo 53, comma 1, lettere b), c) e f) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e di autoveicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f) del medesimo decreto, adattati ai soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie, al n. 31 della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «se con motore Diesel» sono inserite le seguenti: «se con motore ibrido, se con motore elettrico, se con motore elettrico ibrido ricaricabile tramite collegamento e se con motore alimentato da cellule a combustibile».

2. Il comma 1 dell’articolo 1 della legge 9 aprile 1986 n. 97 è sostituito dal seguente:

«1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le cessioni e le importazioni di veicoli di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina e a 2.800 centimetri cubici se con motore Diesel, se con motore ibrido, se con motore elettrico, se con motore elettrico ibrido ricaricabile tramite collegamento e se con motore alimentato da cellule a combustibile, anche prodotti in serie, adattati ad invalidi, per ridotte o impedite capacità motorie, sono assoggettate all’imposta sul valore aggiunto con l’aliquota del 4 per cento».

3. In applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono modificate le disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto ministeriale 16 maggio 1986, concernente «Disposizioni per l’assoggettamento all’imposta sul valore aggiunto con aliquota ridotta dei veicoli adattati agli invalidi».

  1. 023. Donno, Faro, Adelizzi, Buompane, D’Incà, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il servizio idrico, da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, ad integrazione di quanto previsto dall’articolo 7 del decreto 13 maggio 2016, n. 94, del Ministero dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri per l’individuazione dei costi effettivamente sostenuti dalle imprese elettriche per l’iniziale implementazione del processo di fatturazione del canone Rai e per la gestione dello stesso che siano eventualmente rimasti a carico delle medesime nonché le modalità per il relativo rimborso.

2-ter. Per gli anni successivi all’anno 2017, al fine di garantire il ristoro dei costi che le aziende di vendita di energia sostengono per la gestione della fatturazione del canone Rai, per ogni cliente a cui viene addebitato il canone Rai le aziende di vendita dell’energia elettrica trattengono direttamente, dal complesso dei canoni incassati, una percentuale pari allo 0,4 per cento dell’importo del canone. Con il decreto di cui al precedente comma verranno stabilite le modalità per il ristoro dei costi sostenuti nell’anno 2018 dalle aziende di vendita.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: – 5.000.000;

2020: – 5.000.000;

2021: – 5.000.000.

*14. 15. Martino.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il servizio idrico, da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, ad integrazione di quanto previsto dall’articolo 7 del decreto 13 maggio 2016, n. 94, del Ministero dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri per l’individuazione dei costi effettivamente sostenuti dalle imprese elettriche per l’iniziale implementazione del processo di fatturazione del canone Rai e per la gestione dello stesso che siano eventualmente rimasti a carico delle medesime nonché le modalità per il relativo rimborso.

2-ter. Per gli anni successivi all’anno 2017, al fine di garantire il ristoro dei costi che le aziende di vendita di energia sostengono per la gestione della fatturazione del canone RAI, per ogni cliente a cui viene addebitato il canone RAI le aziende di vendita dell’energia elettrica trattengono direttamente, dal complesso dei canoni incassati, una percentuale pari allo 0,4 per cento dell’importo del canone. Con il decreto di cui al precedente comma verranno stabilite le modalità per il ristoro dei costi sostenuti nell’anno 2018 dalle aziende di vendita.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: – 5.000.000;

2020: – 5.000.000;

2021: – 5.000.000.

*14. 8. D’Attis.

Art. 88-bis.

(Soppressione di sussidi ambientalmente dannosi)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all’aliquota del 4 per cento», il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è soppresso.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all’aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l’esclusione dell’acqua e 110 (prodotti fitosanitari) sono soppressi.

3. Con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

  1. 66. Fornaro, Fassina, Pastorino.

Al comma 2, dopo le parole: del dissesto idrogeologico inserire le seguenti: delle bonifiche.

  1. 6. Lucchini, Binelli, Parolo, Benvenuto, Raffaelli, Gobbato, D’Eramo, Valbusa, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.

Al comma 2 dopo le parole: dei beni culturali e ambientali aggiungere le seguenti: nonché all’istituzione di Osservatori ambientali in aree d’uso o d’interesse militare con funzione di consulenza per le regioni dove insistono poligoni militari all’aperto, nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

  1. 2. Corda, Galantino, Aresta, Chiazzese, Dall’Osso, Del Monaco, D’Uva, Ermellino, Frusone, Iorio, Iovino, Giovanni Russo, Roberto Rossini, Traversi, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D’Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di consentire la realizzazione di opere funzionali al contrasto del rischio idrogeologico dei territori percorsi dagli incendi è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Con i decreti di cui al comma 3, previa intesa con la Conferenza Unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è effettuata la ripartizione delle risorse attribuendo precedenza ai contesti maggiormente critici sul territorio nazionale.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: – 15.000.000;

2020: – 15.000.000;

2021: – 15.000.000.

  1. 5. Ziello, Lucchini, Binelli, Parolo, Benvenuto, Raffaelli, Gobbato, D’Eramo, Valbusa, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.

Art. 19-bis

(Misure di incentivazione per l’acquisto e installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici destinati ad utenze domestiche)

1. A decorrere dall’anno 2019, al fine di favorire l’autoconsumo di energia rinnovabile, è riconosciuto un contributo a fronte dell’acquisto e dell’installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica da impianti fotovoltaici. Il contributo è erogato in favore dei soggetti proprietari oppure titolari di un diritto reale di godimento su immobili o terreni su cui è installato un impianto fotovoltaico destinato ad utenze domestiche.

2. Il contributo è riconosciuto a fronte di spese regolarmente documentate e sostenute a decorrere dal 1o luglio 2018 e fino al 30 giugno 2021 e non è cumulabile con altri benefìci economici statali riconosciuti per il medesimo intervento. Il contributo è pari al 30 per cento delle spese sostenute fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 3.000 euro per intervento.

3. Il contributo è erogato entro il limite massimo complessivo di spesa pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

4. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 25 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanate le linee guida per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo contenenti:

a) i requisiti dei soggetti beneficiari;

b) le caratteristiche delle spese ammissibili;

c) le modalità di richiesta, concessione ed erogazione del contributo;

d) i criteri di priorità nell’assegnazione del contributo, volti a garantire il rispetto del limite massimo complessivo di spesa di cui al comma 3;

e) le modalità operative relative alla rendicontazione delle spese, ai controlli e al monitoraggio dei risultati;

f) ulteriori norme necessarie per l’esecuzione delle presenti disposizioni.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: – 30.000.000;

2020: – 30.000.000;

2021: – 30.000.000.

  1. 061. Manzo, Faro, Adelizzi, Buompane, D’Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro.

Art. 19-bis.

(Abrogazione delle disposizioni recanti l’estensione dei periodo di incentivazione per gli impianti a biomasse, biogas e bioliquidi)

1. All’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 149, 150 e 151 sono abrogati.

  1. 010. Berardini, Vallascas, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D’Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro, Varrica.

Art. 21-bis.

(Compensazione della spesa per le forniture di energia elettrica e di gas naturale a favore dei clienti domestici economicamente svantaggiati)

1. A partire dal 1o aprile 2019, la compensazione della spesa per e forniture di energia elettrica e di gas naturale a favore dei clienti domestici economicamente svantaggiati, di cui all’articolo 1, commi 75 e 76, della legge 4 agosto 2017, n. 124, è riconosciuta automaticamente a tutti i soggetti che abbiano presentito Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, per una qualsiasi prestazione o servizio di natura sociale o assistenziale e il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità, come attestato dall’Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), sia ricompreso entro i limiti stabiliti dal decreto di cui al predetto articolo 1, comma 76, della legge 4 agosto 2017, n. 124.

2. Ai fini di cui al comma 1, l’INPS trasferisce le informazioni utili in suo possesso al Sistema informativo integrato gestito da Acquirente Unico S.p.A ai sensi del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, secondo criteri e condizioni definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l’Autorità di regolazione energia reti e ambiente. L’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente definisce d’intesa con l’INPS e Acquirente Unico S.p.A. le modalità operative per il trasferimento delle informazioni e per la successiva gestione da parte di Acquirente Unico S.p.A. ai fini dell’erogazione della compensazione.

  1. 0117. Saltamartini, Andreuzza, Bazzaro, Binelli, Colla, Dara, Patassini, Pettazzi, Piastra, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.

Art. 88-bis.

(Soppressione di sussidi ambientalmente dannosi)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all’aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l’esclusione dell’acqua e 110 (prodotti fitosanitari) sono soppressi.

2. Con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

  1. 012. Rostan, Fassina, Pastorino, Fornaro.

Art. 44-bis.

(Promozione dei processi di economia circolare nella produzione di prodotti energetici e biochimici da rifiuti)

1. Al fine di favorire i processi di economia circolare utili al conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione dei prodotti energetici, quali biocarburanti anche avanzati, e dei prodotti bio-chimici, gli impianti di produzione di tali prodotti alimentati da rifiuti costituiscono impianti di recupero di preminente interesse nazionale ai sensi dell’articolo 195, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni. Per le stesse finalità, costituiscono altresì impianti di preminente interesse nazionale gli impianti di produzione dei prodotti di cui al primo capoverso alimentati da prodotti derivanti dal recupero dei rifiuti (materie prime seconde) o da sottoprodotti derivanti da produzioni realizzate a partire da materie prime rinnovabili.

2. In ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con uno o più decreti del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare sono adottati i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto dei prodotti degli impianti di cui al comma 1, ove non già definiti a livello europeo o nazionale, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute umana. Nelle more dell’adozione dei decreti di cui al periodo precedente, le autorizzazioni integrate ambientali degli impianti di trattamento dei rifiuti volti alla produzione dei prodotti di cui al primo comma contengono altresì i criteri di verifica delle condizioni di cui all’articolo 184-ter specifici per la cessazione della qualifica di rifiuto derivanti dai processi di trattamento autorizzati e definiscono i valori limite per le sostanze inquinanti, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute umana.

3. Alla luce del progresso tecnologico, con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministeri dello sviluppo economico e della salute, sono integrate le norme tecniche specifiche e i princìpi/standard di riferimento di cui al decreto del Ministero dell’ambiente 5 febbraio 1998 in relazione alle attività di recupero dei rifiuti non pericolosi per la produzione di prodotti energetici e bio-chimici.

4. Al fine di contenere il consumo di suolo non antropizzato, per l’individuazione delle aree di realizzazione degli impianti di recupero è data priorità alle aree di pertinenza di discariche o di siti contaminati ed alle aree industriali dismesse o parzialmente dismesse. A tal fine, all’articolo 248 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Al fine di consentire, il riutilizzo delle aree per progetti di investimento, riconversione, rilancio o riqualificazione contenendo il consumo di suolo non antropizzato, nel caso di interventi di bonifica o di messa in sicurezza permanente, la certificazione di cui al periodo precedente, limitatamente alla matrice suolo, può, su richiesta del proponente, essere rilasciata a stralcio in relazione alle aree, individuate catastalmente, in cui gli interventi di bonifica dei suoli siano già stati completati a condizione che gli interventi e le opere di investimento, riconversione, rilancio o riqualificazione siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudicano né interferiscono con il completamento e l’esecuzione della bonifica della falda, né determinano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell’area. La previsione di cui al periodo precedente è applicabile, su richiesta del proponente, anche per il rilascio da parte dell’autorità competente del nulla osta al riutilizzo di aree in cui la contaminazione rilevata nella matrice suolo risulti inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) oppure, se superiore, risulti comunque inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR) determinate a seguito dell’analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica approvata dall’autorità competente.».

  1. 07. Saltamartini, Andreuzza, Bazzaro, Binelli, Colla, Dara, Patassini, Pettazzi, Piastra, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.

Art. 88-bis.

(Soppressione di sussidi ambientalmente dannosi)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all’aliquota del 4 per cento», il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1.984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è soppresso.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all’aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l’esclusione dell’acqua e 110 (prodotti fitosanitari) sono soppressi.

3. Con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

  1. 025. Boldrini, Fassina, Pastorino.

Dopo l’articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.

(Incentivi impianti biogas)

1. Al fine di favorire la produzione di energia elettrica garantendo una maggiore sostenibilità ambientale, gli impianti di biogas fino a 300 KW continuano ad accedere agli incentivi previsti dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sulla base delle modalità e delle procedure definite dal decreto 23 giugno 2016 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel limite di un costo medio annuo pari a 5,8 miliardi di euro calcolato secondo le modalità di cui all’articolo 27, comma 2, del citato decreto interministeriale. Gli impianti localizzati nelle aree vulnerabili da nitrati e che sono alimentati con sottoprodotti provenienti da attività di allevamento, con una soglia massima del 20 per cento di prodotti derivanti da colture dedicate, hanno priorità di accesso agli incentivi. Dall’attuazione della presente disposizione non possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

* 49. 046. Paolo Russo, Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Spena, Sandra Savino.

Dopo l’articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.

(Incentivi impianti biogas)

1. Al fine di favorire la produzione di energia elettrica garantendo una maggiore sostenibilità ambientale, gli impianti di biogas fino a 300 KW continuano ad accedere agli incentivi previsti dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sulla base delle modalità e delle procedure definite dal decreto 23 giugno 2016 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel limite di un costo medio annuo pari a 5,8 miliardi di euro calcolato secondo le modalità di cui all’articolo 27, comma 2, del citato decreto interministeriale. Gli impianti localizzati nelle aree vulnerabili da nitrati e che sono alimentati con sottoprodotti provenienti da attività di allevamento, con una soglia massima del 20 per cento di prodotti derivanti da colture dedicate, hanno priorità di accesso agli incentivi. Dall’attuazione della presente disposizione non possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

* 49. 088. Gastaldi, Coin, Golinelli, Liuni, Lo Monte, Lolini, Vallotto, Viviani, Zanotelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.

Art. 49-bis.

(Fondo per la riduzione del costo dell’energia)

1. Per il finanziamento delle misure agevolative finalizzate all’attuazione dell’articolo 17 della Direttiva 2003/96/CE recepito per il tramite dell’articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo Energivori. Nel triennio 2019-2021 le risorse destinate al Fondo ammontano a 800 milioni di euro all’anno. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dello sviluppo economico individua, con proprio decreto, le modalità per l’erogazione delle risorse in favore dell’ente pubblico Cassa per i servizi energetici e ambientali al fine di compensare le agevolazioni concesse per il tramite della rideterminazione degli oneri del sistema elettrico di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 210 del 2015, come convertito con legge n. 21 del 2016.

2. A partire dal 1o gennaio 2019, le misure agevolative in favore delle imprese a forte consumo di energia non sono considerate un onere generale di sistema. L’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il servizio idrico, entro 30 giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1, adegua i propri provvedimenti.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021, si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all’elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all’articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l’attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

  1. 030. Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D’Attis, D’Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.

Art. 55-bis.

(Incentivi per la geotermia)

1. In coerenza con gli obiettivi europei 2020 e 2030, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, emanato ai sensi dell’articolo 24, comma 9, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è definita la tariffa incentivante per la produzione di energia elettrica da impianti geotermici che facciano ricorso a tecnologie avanzate nonché le modalità di accesso ai meccanismi di incentivazione per i bandi avviati nel triennio 2019-2021.

  1. 068. Ziello, Lucchini, Binelli, Parolo, Benvenuto, Raffaelli, Gobbato, D’Eramo, Valbusa, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.

Art. 59-bis.

(Sussidi ambientalmente favorevoli)

1. Con decreto del Ministero dell’economia delle finanze, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro novanta giorni dall’approvazione della presente legge, sono stabilite le modalità tecniche ed operative per la riallocazione dei «Sussidi ambientalmente dannosi» a favore dei «Sussidi ambientalmente favorevoli», così come indicati nel «Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli», reso noto in data 23 febbraio 2017, di cui all’articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito, presso il Ministero dell’economia e delle finanze il «Fondo Cop 21 Agenda 2030 ONU», dotato ed alimentato da risorse annuali di origine riallocativa, con riferimento al Catalogo dei Sussidi del Ministero ambiente, previsto dall’articolo 28 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, nonché da eventuali altre entrate. Il CIPE è incaricato della gestione e del reimpiego dei fondi di cui al citato Fondo ai fini di sviluppo sostenibile, con particolare riguardo alla nuova occupazione permanente, destinando altresì una parte delle risorse non inferiore al 20 per cento ad azioni di compensazione a favore dell’occupazione nei settori che cedono risorse e prevedendo, altresì, un piano specifico per l’agricoltura.

3. Il processo riallocativo avrà inizio dal 1° gennaio 2019 e dovrà concludersi entro e non oltre il 31 dicembre 2025.

  1. 05. Pastorino, Muroni, Fassina.

Art. 64-bis.

(Utilizzo compensazioni siti nucleari)

1. All’articolo 4, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, dopo la parola: «contributo» sono inserite le seguenti: «, senza vincolo di destinazione».

* 64. 05. D’Attis, Paolo Russo, Pella, Ripani, Mugnai.

Dopo l’articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.

(Utilizzo compensazioni siti nucleari)

1. All’articolo 4, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, dopo la parola: «contributo» sono inserite le seguenti: «, senza vincolo di destinazione».

* 64. 06. Fornaro, Fassina, Pastorino.

Dopo l’articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.

(Utilizzo compensazioni siti nucleari)

1. All’articolo 4, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, dopo la parola: «contributo» sono inserite le seguenti: «, senza vincolo di destinazione».

* 64. 061. Tiramani, Cestari, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.

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