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Il MEF riforma l’accisa sul gas naturale: nuove procedure per autorizzazioni e versamenti

Il decreto firmato dal Vice Ministro Maurizio Leo fissa le modalità attuative per venditori e autoconsumatori. Dalle dichiarazioni semestrali telematiche alle nuove garanzie fideiussorie: ecco come cambia la fiscalità energetica.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha tracciato il nuovo perimetro operativo per la tassazione del gas naturale in Italia. Con il decreto del 29 dicembre 2025, a firma del Vice Ministro Maurizio Leo, vengono stabilite le regole di dettaglio per l’applicazione, l’accertamento e il versamento dell’accisa, in attuazione della recente riforma del sistema delle accise introdotta dal decreto legislativo n. 43/2025. Il provvedimento, che aggiorna una disciplina ferma in molti punti agli anni Settanta, risponde alla necessità di modernizzare il Testo Unico delle Accise (TUA), allineandolo alle attuali dinamiche del mercato energetico e garantendo una gestione più fluida dei flussi tributari destinati a usi domestici, industriali e per autotrazione.

DEFINIZIONI E PERIMETRO DI APPLICAZIONE DEL GAS NATURALE

L’impianto normativo si apre definendo con precisione gli attori e i prodotti coinvolti. Per “gas naturale” si intendono non solo il metano tradizionale (NC 2711 21 00) e il gas naturale liquefatto (GNL), ma anche tutte le miscele che contengono idrocarburi gassosi in misura non inferiore al 70% in volume. Il decreto identifica i “soggetti obbligati”, distinguendo tra venditori — che fatturano ai consumatori finali — e autoconsumatori, inclusi i gestori di reti o impianti di stoccaggio. Un ruolo centrale è affidato all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), che gestisce territorialmente le autorizzazioni attraverso gli uffici competenti. Per garantire una corretta distribuzione del gettito, il testo specifica che i consumi devono essere ripartiti in ambiti territoriali distinti, separando le Regioni a statuto speciale, le Province autonome di Trento e Bolzano e il territorio delle Regioni a statuto ordinario.

REQUISITI E ITER PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE FISCALE

Nessun operatore può avviare l’attività senza la preventiva autorizzazione dell’ufficio doganale. I soggetti devono denunciare la propria attività indicando i dati identificativi, la sede della documentazione fiscale e le stime dei quantitativi annui di gas consumati o ceduti. Per i venditori, è obbligatoria l’iscrizione nell’elenco degli abilitati alla vendita del gas del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE). Gli autoconsumatori devono inoltre dettagliare le centrali di trattamento o i depositi di stoccaggio. Un requisito etico fondamentale è la dichiarazione di onorabilità del legale rappresentante, che non deve aver subito condanne penali definitive per reati legati alle accise sui prodotti energetici. L’iter burocratico deve concludersi entro sessanta giorni dalla presentazione della denuncia.

MECCANISMI DI VERSAMENTO E CALCOLO DELLE RATE DI ACCONTO

Il sistema di riscossione si basa su una struttura a rate mensili di acconto. Per i venditori, l’acconto è calcolato sull’accisa dovuta per i quantitativi fatturati ai clienti finali nel mese solare precedente. Nel caso particolare degli impianti di distribuzione stradale che caricano carri bombolai, la rata si basa sui quantitativi effettivamente erogati. Gli autoconsumatori versano invece in base ai consumi per uso proprio del mese precedente. All’inizio dell’attività, l’ufficio dell’ADM determina la misura degli acconti provvisori basandosi sulle stime di fornitura fornite dall’operatore, ripartendo gli importi per ambito territoriale. Il momento della fornitura, per chi opera tramite rete di distribuzione, resta ancorato alle prescrizioni regolate dai criteri di fatturazione dei consumi.

LA DICHIARAZIONE SEMESTRALE E IL CONGUAGLIO DEL DEBITO D’IMPOSTA

Uno dei pilastri della riforma è la dichiarazione semestrale obbligatoria, da presentare esclusivamente per via telematica tramite i modelli dell’ADM. Le scadenze sono fissate alla fine di settembre per il primo semestre (gennaio-giugno) e alla fine di marzo dell’anno successivo per il secondo semestre (luglio-dicembre). In questo documento l’operatore deve riassumere le somme versate, i consumi fatturati, le aliquote applicate e calcolare l’eventuale saldo, a debito o a credito. I quantitativi devono essere sempre espressi alla temperatura standard di 15 °C e pressione di 1,01325 bar. Se emerge un debito, il versamento va effettuato entro la fine del mese di presentazione della dichiarazione; in caso di credito, l’operatore può scegliere tra la detrazione dai versamenti futuri nello stesso ambito territoriale o la richiesta di rimborso in denaro.

ADEGUAMENTO DELLA CAUZIONE E GARANZIE ERARIALI

A garanzia del pagamento, ogni soggetto autorizzato deve prestare una cauzione pari al 15% dell’accisa annua stimata. Il decreto impone però un monitoraggio costante: l’importo della garanzia non può mai scendere sotto la media aritmetica dell’accisa dovuta nell’ultimo trimestre. In caso di insufficienza, l’ufficio dell’ADM può rideterminare la cifra o procedere alla revoca dell’autorizzazione. Regole ancora più severe si applicano se la cauzione viene escussa per mancato pagamento: in quel caso, l’importo deve essere adeguato al valore dell’accisa dovuta e non versata nell’ultimo trimestre, e tale valore rimarrà bloccato per i sei mesi successivi per scoraggiare inadempienze reiterate.

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE MENSILE E INDICAZIONI IN FATTURA

Dal 1° aprile 2026 scatta l’obbligo per i venditori di inviare comunicazioni mensili telematiche all’ADM con i dati dei quantitativi fatturati e delle relative accise. Questa misura serve anche ad alimentare il sistema di monitoraggio istituito dal decreto fiscale n. 124/2019. Parallelamente, la trasparenza verso l’utente finale viene rafforzata: le bollette o fatture devono indicare chiaramente i volumi venduti, l’impiego specifico, le aliquote applicate per scaglioni di consumo e l’eventuale regime di esenzione. “Le aliquote di accisa da applicare ai quantitativi fatturati sono quelle vigenti al momento della fornitura ai consumatori finali”, recita testualmente il decreto, blindando il principio della certezza del diritto tributario per il cittadino.

VETTORIAMENTO E DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL GAS LIQUEFATTO

Il decreto non trascura gli attori della filiera logistica. I vettorianti e i gestori di impianti di rigassificazione o stoccaggio devono comunicare l’inizio attività all’ADM e ottenerne un codice identificativo. Entro marzo di ogni anno, i vettorianti devono presentare una dichiarazione riepilogativa sul gas trasportato. Particolare attenzione è rivolta al GNL (gas naturale liquefatto) distribuito tramite serbatoi non collegati alla rete. In questo caso, la misura del gas avviene al momento del rifornimento tramite il misuratore dell’autocisterna, che deve essere conforme alle norme tecniche MI-005. Il gas si considera interamente consumato all’atto dell’introduzione nel serbatoio, semplificando così l’accertamento tributario per i rifornimenti “off-grid”.

REGOLE PER I DISTRIBUTORI STRADALI DI GAS PER AUTOTRAZIONE

Per gli impianti di distribuzione stradale, il decreto prevede la possibilità di installare misuratori interni per separare i consumi del gas destinato alle auto da quello usato per “usi interni”, come il riscaldamento dei locali accessori. Questa opzione è ammessa laddove la creazione di un secondo punto di riconsegna (PDR) alla rete risulterebbe eccessivamente onerosa o tecnicamente complessa. L’esercente deve autocertificare tali difficoltà e comunicare mensilmente al venditore i consumi interni, a cui verrà applicata l’aliquota per usi non domestici invece di quella, solitamente diversa, prevista per l’autotrazione.

ESCLUSIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI PER GLI USI NON DOMESTICI

Il Testo Unico prevede diverse agevolazioni, e il decreto Leo ne chiarisce l’iter di accesso. I consumatori finali che hanno diritto all’esclusione o all’esenzione dall’accisa devono presentare una dichiarazione al venditore attestando la tipologia di impiego e la stima dei consumi annui. Il venditore, verificati i presupposti, applica direttamente il regime agevolato ma deve trasmettere l’elenco dei beneficiari all’ADM. Meccanismo simile per gli “usi non domestici”, dove è richiesta la prova dell’attività economica svolta, ad esempio tramite l’iscrizione alla Camera di Commercio. In ogni caso, il venditore mantiene il diritto di rivalsa sul consumatore qualora l’ufficio doganale, a seguito di controlli, accerti che l’agevolazione non fosse dovuta e ne recuperi l’importo.

RETI INTERNE DI GAS E SITI INDUSTRIALI CON PIÙ PUNTI DI RICONSEGNA

Per i grandi siti industriali è prevista una riduzione del 40% dell’aliquota di accisa se il consumo supera i 1,2 milioni di metri cubi annui. Il decreto specifica che tale riduzione si applica anche alle Reti Interne di Gas (RIG), dove un unico titolare del PDR mette a disposizione il prodotto a più utenti nel medesimo sito produttivo unitario. Anche se il gas è fornito attraverso più punti di riconsegna distinti all’interno dello stesso perimetro industriale, il consumatore può cumulare i volumi per superare la soglia di agevolazione. In caso di cambio del venditore durante l’anno, il nuovo fornitore deve coordinarsi con il precedente per garantire la corretta applicazione del beneficio fiscale e l’eventuale restituzione della maggiore accisa versata.

GESTIONE DELL’USO PROMISCUO E COLLABORAZIONE TRA ENTI

Quando il gas fornito attraverso un unico punto di rifornimento viene destinato a impieghi diversi (usi domestici, non domestici, esenzioni), si parla di “uso promiscuo”. Il consumatore può richiedere l’applicazione di aliquote differenziate fornendo una relazione tecnica asseverata da un professionista iscritto all’albo. Le percentuali di ripartizione possono essere modificate solo se la variazione degli impieghi supera lo 0,5%. Sul piano dei controlli, il decreto istituisce un fitto scambio di informazioni tra ADM, Ministero dell’Ambiente e Guardia di Finanza. L’obiettivo è creare una “interoperabilità dei sistemi informativi” per evitare duplicazioni di ispezioni e garantire che le autorizzazioni siano concesse o revocate in tempo reale in base alle abilitazioni di vendita.

NORME TRANSITORIE E ABROGAZIONE DELLA DISCIPLINA PRECEDENTE

Il passaggio al nuovo regime avverrà senza scossoni. Chi è già autorizzato alla vendita o all’autoconsumo al 31 dicembre 2025 può proseguire l’attività, salvo l’obbligo di integrare la documentazione e adeguare la cauzione entro il 1° aprile 2026. Anche le dichiarazioni e le relazioni tecniche già presentate per agevolazioni o usi promiscui restano valide, purché non siano mutate le condizioni di fatto. Con la pubblicazione di questo decreto, viene ufficialmente abrogato il precedente regolamento attuativo del 12 luglio 1977. Il Ministero assicura che l’implementazione di queste norme avverrà con le risorse correnti, senza comportare nuovi oneri per le casse dello Stato, chiudendo così il cerchio di una riforma che punta a coniugare rigore fiscale e semplificazione digitale nel settore strategico del gas naturale.

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