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Prezzi Energia

Manovra, ci saranno penali per le “bollette pazze” di energia e gas

L’emendamento alla manovra prevede che l’utente ottenga il rimborso delle somme versate e il pagamento di una penale pari al 10% dell’ammontare contestato non inferiore a 100 euro.

I gestori di energia, gas, telefonia, tv e internet che emetteranno bollette cosiddette “pazze” verranno colpiti da una penale. A prevederlo è un emendamento alla manovra di Fratelli d’Italia, a prima firma Giovanbattista Fazzolari approvato in commissione Bilancio alla Camera.

COME FUNZIONA IL NUOVO SISTEMA

Nei contratti di fornitura di energia elettrica, gas e servizio idrico nonché di fornitura nei servizi di comunicazione elettronica, in caso di emissione di fatture a debito in relazione alle quali venga accertato dall’autorità competente (o documentato tramite apposita dichiarazione, presentata autonomamente anche con modalità telematiche), l’illegittimità della condotta del gestore e dell’operatore interessato, per violazioni relative alle modalità di rilevazione dei consumi, di esecuzione dei conguagli o di fatturazione nonché per addebiti di spese non giustificate e di costi per consumi, servizi o beni non dovuti, l’utente ha diritto ad ottenere, oltre al rimborso delle somme eventualmente versate, anche il pagamento di una penale pari al 10% dell’ammontare contestato e non dovuto e, comunque, per un importo non inferiore a 100 euro.

CIRIANI (FDI): STORICA BATTAGLIA DI FRATELLI D’ITALIA

“Fratelli d’Italia esprime soddisfazione per l’approvazione all’unanimità dell’emendamento di FdI a prima firma Fazzolari, che riprende una storica battaglia di FdI e che prevede una penale del 10 per cento a favore dell’utente per i gestori e operatori che forniscono energia elettrica, gas, servizio idrico e servizi telefonici, televisivi e internet nel caso di emissione di ‘bollette pazze‘. Un emendamento che riprende integralmente un nostro disegno di legge presentato a firma Giorgia Meloni alla Camera dei Deputati e Giovanbattista Fazzolari al Senato, e che avvia una rivoluzione a favore dei consumatori attraverso una sorta di meccanismo di responsabilizzazione dei gestori, che ci auguriamo crei un forte disincentivo ad una pratica troppo diffusa, e cioè alla richiesta di importi non dovuti da parte dei gestori di servizi pubblici essenziali”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia al Senato, Luca Ciriani.

IL TESTO INTEGRALE

31.0.3

Fazzolari, Ciriani, Calandrini, de Bertoldi, La Pietra

Accolto

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Disposizioni a tutela degli utenti in materia di errata fatturazione per l’erogazione di energia elettrica, gas e acqua e per la fornitura di servizi telefonici, televisivi e internet)

1. I gestori di servizi di pubblica utilità e gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche hanno l’obbligo di trasmettere agli utenti le comunicazioni con cui si contestano, in modo chiaro e dettagliato, gli eventuali mancati pagamenti di fatture e si preavvisa la sospensione delle forniture in caso di mancata regolarizzazione, con adeguato preavviso, non inferiore a quaranta giorni, tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei contratti di fornitura di energia elettrica, gas e servizio idrico nonché di fornitura nei servizi di comunicazione elettronica disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, in caso di emissione di fatture a debito in relazione alle quali venga accertato dall’autorità competente ovvero debitamente documentato mediante apposita dichiarazione, presentata autonomamente anche con modalità telematiche, l’illegittimità della condotta del gestore e dell’operatore interessato, per violazioni relative alle modalità di rilevazione dei consumi, di esecuzione dei conguagli o di fatturazione nonché per addebiti di spese non giustificate e di costi per consumi, servizi o beni non dovuti, l’utente ha diritto ad ottenere, oltre al rimborso delle somme eventualmente versate, anche il pagamento di una penale pari al 10 per cento dell’ammontare contestato e non dovuto e, comunque, per un importo non inferiore a 100 euro.

3. Il gestore ovvero l’operatore interessato provvede al rimborso delle somme indebitamente percepite o comunque ingiustificatamente addebitate e al pagamento della penale ai sensi del comma 1 attraverso, a scelta dell’utente, lo storno nelle fatturazioni successive o un apposito versamento, entro un termine in ogni caso non superiore a quindici giorni dall’accertamento ovvero dal riscontro positivo alla dichiarazione autonomamente trasmesse dall’utente.

4. All’articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

”1-bis.1. Nei contratti di cui al comma 1-bis, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni. In caso di emissione di fatture a debito nei riguardi del consumatore per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni, qualora l’Autorità garante della concorrenza e del mercato abbia aperto un procedimento per l’accertamento di violazioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, relative alle modalità di esecuzione dei conguagli e di fatturazione adottate dall’operatore interessato, l’utente che ha presentato un reclamo riguardante il conguaglio, nelle forme previste dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ha diritto alla sospensione del pagamento finché non sia stata verificata la legittimità della condotta dell’operatore. L’operatore deve comunicare all’utente l’avvio del procedimento di cui al secondo periodo e informarlo dei conseguenti diritti. È in ogni caso diritto dell’utente, all’esito della verifica di cui al secondo periodo, ottenere, entro un termine in ogni caso non superiore a tre mesi, il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio”;

b) al comma 1-quinquies, le parole: ”del comma 1-bis” sono sostituite dalle seguenti: ”dei commi 1-bis e 1-bis.1”;

c) al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: ”1, 1-bis” sono inserite le seguenti: ”1-bis.1”.

5. Il comma 5 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è abrogato».

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