Terna deve considerare, nella definizione della curva di offerta di ciascuna procedura concorsuale, una stima del contributo all’adeguatezza
Il Mase ha pubblicato il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica datato 17 ottobre 2024 recante “Modifiche alla disciplina del mercato della capacità”.
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL SISTEMA DI REMUNERAZIONE
Il provvedimento stabilisce modifiche alla disciplina del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica stabilendo che “le previsioni della disciplina approvata riguardanti la definizione di ‘Unità di produzione da adeguare’ non si applicano alle procedure concorsuali per l’approvvigionamento di capacità svolte successivamente all’entrata in vigore del presente decreto”.
TERNA DEVE CONSIDERARE UNA STIMA DELL’ADEGUATEZZA
Inoltre “Terna considera, nella definizione della curva di offerta di ciascuna procedura concorsuale di cui al comma 1, una stima del contributo all’adeguatezza – tradotto in Capacità Disponibile in Probabilità (CDP) – derivante dall’evoluzione stimata in modo prudenziale della nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili e di accumulo elettrico che non partecipa alla procedura e che entrerà in esercizio tra la data di esecuzione della stessa e l’inizio del relativo anno di consegna”.