Advertisement Skip to content
Mobilità

Monopattini, perché la sentenza del Tar Lombardia è importante. Parla Berloco (Legal Team)

Nessuna liberalizzazione del settore per bici e monopattini: tutto deve passare dalla delibera della giunta

Una sentenza destinata a produrre effetti in tutta Italia quella pronunciata la scorsa settimana dal Tar Lombardia sullo sharing dei monopattini elettrici a Milano. A spiegarlo in un’intervista a ENERGIA OLTRE è stata l’avvocato Rosamaria Berloco, co-founding partner di Legal Team ed esperta di questioni relative alla micromobilità elettrica.

“La sentenza n. 1374 del 6.7.2020 è importante innanzitutto perché annulla l’avviso impugnato -, ha spiegato Berloco -. L’avviso del Comune di Milano aveva individuato un criterio cronologico per la selezione degli operatori nell’attività di sharing, basato in sostanza sull’ordine di arrivo delle domande”. Criterio che il tribunale ha definito inadeguato.

UN CRITERIO QUALITATIVO PER VALUTARE L’OFFERTA

“Si tratta di una sentenza di non poco conto – prosegue Berloco – perché il Collegio si spinge oltre e afferma che, sebbene non sia compito dei giudici suggerire criteri di scelta alternativi, questi criteri alternativi sono possibili. In sostanza, il TAR dice che, anziché affidare la selezione degli operatori al caso, il Comune di Milano avrebbe potuto individuare un criterio qualitativo, un po’ come accade negli appalti pubblici quando si valuta l’offerta tecnica.

TRE SCENARI

Secondo Berloco, gli scenari ipotizzabili a questo punto sono tre. “Il primo: il Comune di Milano potrebbe proporre appello avverso la sentenza; il secondo: il Comune di Milano potrebbe pubblicare un nuovo avviso a seguito dell’annullamento del precedente da parte del TAR; il terzo: potrebbe estendere le autorizzazioni per lo sharing anche ai soggetti rimasti fuori dalla procedura, come il ricorrente nel giudizio in esame”.

NON È UNA CONCESSIONE MA SOLO UN’AUTORIZZAZIONE

Il secondo aspetto interessante della sentenza, sostiene Berloco, è che “il TAR afferma che il noleggio di monopattini non costituisce in questo caso un servizio pubblico. Pertanto non si parla di concessione, ma di autorizzazione. Il Comune di Milano va dunque a regolare il fenomeno per evitare che l’attività di sharing dei dispositivi a prevalente propulsione elettrica venga svolta in maniera disordinata e che vi siano impatti negativi sulla sicurezza urbana”.

NESSUNA LIBERALIZZAZIONE DEL SETTORE; SERVE SEMPRE UNA DELIBERA

“Veniamo al terzo punto – conclude Berloco -. Il ricorrente sosteneva che, con l’equiparazione dei monopattini elettrici ai velocipedi (le biciclette), ci sarebbe stata una liberalizzazione del settore. I giudici stabiliscono invece che non è affatto così, perché la normativa ha la specifica finalità di disciplinare la circolazione dei monopattini, non l’attività di noleggio”.

“C’è tuttavia un aspetto interessante, di cui si è parlato poco. L’articolo 33 bis del D.L. 162 del 2019 prevede espressamente che i servizi di noleggio dei monopattini a propulsione elettrica possano essere attivati solo con un’apposita delibera della giunta comunale. Quindi non di piena liberalizzazione può parlarsi: tutto deve passare dalla delibera della giunta. Tanto varrebbe anche per i servizi di noleggio privato”.

“La sentenza del TAR – precisa Berloco -, non entra in alcun modo in collisione con il bonus mobilità – che prevede contributi per l’acquisto di biciclette e monopattini elettrici – perché quest’ultimo riguarda appunto l’acquisto privato e non il noleggio”.

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER

Abilita JavaScript nel browser per completare questo modulo.

Rispettiamo la tua privacy, non ti invieremo SPAM e non passiamo la tua email a Terzi

Torna su