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Nel Dl Aiuti del governo arrivano i governatori commissari per i rigassificatori. Tutte le novità

La bozza di decreto è ancora da limare mancano norme sul Pitesai e la revisione dei prezzi dei materiali. Dovrebbe approdare in cdm lunedì

“In considerazione della necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento del gas ai fini della sicurezza energetica nazionale, fermi restando i programmi di decarbonizzazione del sistema energetico nazionale, le opere finalizzate all’incremento della capacità di rigassificazione nazionale e alla realizzazione di nuove unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione fino alla concorrenza di 24 miliardi di mc, nonché le connesse infrastrutture costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti. Ai fini di cui al primo periodo, il Presidente della regione interessata dalla localizzazione dell’impianto è nominato Commissario straordinario per l’autorizzazione delle opere di cui al primo periodo e delle infrastrutture connesse. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il Commissario si avvale delle amministrazioni centrali e territoriali competenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e allo stesso non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati”. È quanto prevede la bozza di decreto che il governo sta esaminando e che ENERGIA OLTRE ha visionato. Il provvedimento dovrebbe approdare in Consiglio dei ministri lunedì.

COSA PREVEDE LA NORMA SUI RIGASSIFICATORI

La norma prevede che “qualora, nell’ambito del procedimento di autorizzazione (…) si manifesti l’impossibilità di giungere tempestivamente alla conclusione del procedimento medesimo, il Commissario straordinario (…) può essere revocato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. In caso di revoca, il procedimento di autorizzazione è proseguito dal Ministero della transizione ecologica”. Inoltre “per la costruzione e l’esercizio degli impianti (…) nonché per la realizzazione delle connesse infrastrutture, l’autorizzazione (…) è rilasciata dai Commissari straordinari (…) a seguito di procedimento unico, da concludersi entro 120 giorni dalla data di ricezione dell’istanza”.

“Le amministrazioni a qualunque titolo interessate nelle procedure autorizzative assumono le attività di propria competenza relative alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 come prioritarie e urgenti, anche ai fini del rispetto del termine di cui al comma 3. L’autorizzazione di cui al comma 3, fermo restando quanto previsto dall’articolo 46, comma 1, terzo periodo e comma 2, primo periodo, del decreto-legge n. 159/2007, tiene luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione dell’opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell’intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative. L’autorizzazione perfeziona, altresì, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l’intesa tra Stato e regione o provincia autonoma in ordine alla localizzazione dell’opera, ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti, nonché di approvazione della variante al piano regolatore portuale, ove necessaria. La variante urbanistica, conseguente all’autorizzazione, comporta l’assoggettamento dell’area a vincolo preordinato all’esproprio ai sensi dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e le comunicazioni agli interessati di cui all’articolo 14, comma 5, della legge n. 241 del 1990 tengono luogo della fase partecipativa di cui all’articolo 11 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione dell’opera”.

IL CARBONE

“Tenuto conto della finalità di cui al comma 1 e della situazione di eccezionalità che giustifica la massimizzazione dell’impiego degli impianti di cui al comma 2, i gestori degli impianti medesimi comunicano all’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale (…)la necessità di attuare deroghe alle condizioni autorizzative, per un periodo di sei mesi dalla notifica di cui al comma 3-bis – si legge nella bozza di decreto nella parte energia -. Alla scadenza del termine di sei mesi, qualora la situazione di eccezionalità permanga, i gestori comunicano all’autorità competente la necessità di attuare nuove deroghe alle condizioni autorizzative, indicando il periodo di durata delle stesse che, in ogni caso, non è superiore a sei mesi dalla data della nuova notifica ai sensi del comma 3-bis. Con la medesima comunicazione di cui ai periodi precedenti, i gestori indicano le motivazioni tecniche che rendono necessaria l’attuazione delle deroghe e le condizioni autorizzative temporanee. I valori limite in deroga non possono in ogni caso eccedere i riferimenti, per ciascun impianto, derivanti dai piani di qualità dell’ambiente e/o dalla normativa unionale, né i valori meno stringenti dei BAT-AEL indicati nelle conclusioni sulle BAT di cui all’articolo 3, paragrafo 12, della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010”.

Inoltre, “le autorità competenti al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale trasmettono le comunicazioni di cui al comma 3 al Ministero della transizione ecologica e predispongono idonee misure di controllo straordinario, adeguando, ove necessario, il piano di monitoraggio e controllo contenuto nell’autorizzazione integrata ambientale. Il Ministero della transizione ecologica notifica le predette comunicazioni alla Commissione UE, al fine di consentire la valutazione dell’impatto complessivo dei regimi derogatori straordinari di cui al comma 3, informando l’Autorità competente e il gestore dell’impianto interessato. Tale notifica costituisce modifica temporanea delle autorizzazioni vigenti e a seguito di essa l’autorità competente assicura adeguata pubblicità alle comunicazioni di cui al comma 3 e agli esiti dei relativi controlli”.

ULTERIORI DISPOSIZIONI PER IL CONTRIBUTO DELLA DIFESA ALLA RESILIENZA ENERGETICA NAZIONALE

“Il Ministero della difesa e i terzi concessionari dei beni di cui al comma 1 possono costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali anche con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali anche per impianti superiori a 1 MW, anche in deroga ai requisiti di cui al comma 2, lettere b) e c) dell’articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e con facoltà di accedere ai regimi di sostegno del medesimo decreto legislativo anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l’illuminazione pubblica”, sottolinea la bozza di decreto

PREVISIONE DI AREE IDONEE PER LA REALIZZAZIONE DI STAZIONI DELLA RTN

Le aree idonee “sono considerate tali di diritto anche per le infrastrutture elettriche di connessione degli impianti di produzione da fonti energetiche rinnovabili e per lo sviluppo della Rete elettrica di Trasmissione Nazionale qualora strettamente funzionali all’incremento dell’energia producibile da fonti rinnovabili. Per tali infrastrutture trovano applicazione anche i commi 6, 7 e 8 del predetto articolo 20 nonché le semplificazioni autorizzative di cui all’articolo 22”.

SEMPLIFICAZIONI AUTORIZZATIVE (DIA) PER INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO DI ASSET ESISTENTI

“Gli interventi che comportano il miglioramento delle prestazioni di esercizio di linee esistenti o che consentono l’esercizio delle linee esistenti in corrente continua, funzionali al trasporto delle energie rinnovabili, sono sottoposti a regime amministrativo semplificato – si legge nella bozza -. Gli interventi su linee aeree esistenti realizzati sul medesimo tracciato o che se ne discostano per un massimo di 60 metri lineari che non comportano una variazione dell’altezza utile dei sostegni superiore al 30 per cento rispetto all’esistente, sono autorizzati con la denuncia di inizio attività di cui al comma 4-sexies. Nel caso di linee in cavo interrato esistenti, gli interventi devono essere effettuati sul medesimo tracciato, o entro il margine della strada impegnata, o entro i cinque metri dal margine esterno della trincea di posa. Nel caso si rendessero necessari, per gli interventi volti a consentire l’esercizio in corrente continua, la realizzazione di nuove stazioni elettriche, l’adeguamento o ampliamento delle stazioni esistenti, il regime di cui al comma 4-sexies sarà applicabile, anche per detti impianti, a condizione che siano localizzati in aree o siti industriali dismessi, o parzialmente dismessi, o nelle aree di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 199/2021. I suddetti interventi dovranno essere eserciti nel rispetto delle medesime limitazioni in materia di campi elettromagnetici già applicabili alla linea esistente, in caso di mantenimento della tecnologia di corrente alternata, nonché nel rispetto dei parametri previsti dalla normativa propria della corrente continua nel caso di modifica tecnologica. Tutti gli interventi realizzati secondo i sopra esposti criteri saranno sottoposti a valutazione ambientale preliminare, indipendentemente dalle dimensioni dell’intervento, ai sensi dell’art. 6 c. 9 D.Lgs. 152/06, limitatamente alle componenti ambientali interessate dalle modifiche progettuali. I medesimi interventi non costituiscono oggetto di valutazione della procedura di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

PROROGA DELLA VIA SENZA ULTERIORI PRESCRIZIONI

“Il provvedimento con cui è disposta la proroga non può contenere prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle già previste nel provvedimento di VIA originario”, si legge nella bozza in riferimento a opere connesse con la rete di trasmissione nazionale. Inoltre per quanto riguarda i tempi di verifica di ottemperanza l’autorità competente “esprime entro sessanta giorni, decorsi i quali l’ottemperanza si intende verificata”.

SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI DEL MINISTERO DELLA CULTURA

“Le aree non interessate dalla presenza di beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né ricadenti nella fascia di rispetto dei beni tutelati ai sensi della parte seconda oppure dell’articolo 136 del medesimo decreto legislativo, ed escluse comunque le aree individuate come non idonee dalle regioni o nell’ambito dei piani paesaggistici approvati ai sensi degli articoli 135 e 143 del decreto legislativo n. 42 del 2004. Ai soli fini della presente disposizione, per fascia di rispetto si intende, nel caso di impianti eolici, l’area del cerchio con raggio pari alla misura di cinquanta volte l’altezza massima di ciascun aerogeneratore, la quale ricomprenda in tutto o in parte beni sottoposti a tutela. Per gli impianti fotovoltaici, per fascia di rispetto si intende l’area ricompresa in una fascia di mille metri dal perimetro di beni sottoposti a tutela. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, la competente Direzione generale del Ministero della cultura stabilisce, con proprio atto, criteri uniformi di valutazione dei progetti di impianti di energia da fonti rinnovabili, idonei a facilitare la conclusione dei procedimenti, nel rispetto della specificità delle caratteristiche dei diversi territori”, si legge nella bozza.

BONUS SOCIALE ELETTRICITÀ E GAS

“1-bis. Nel caso di ottenimento di attestazione ISEE che permette l’applicazione del bonus di cui al comma 1, l’eventuale intervenuto pagamento, nell’anno in corso ma in data antecedente all’ottenimento dell’attestazione, di somme eccedenti a quelle dovute sulla base dell’applicazione del bonus, è oggetto di automatica compensazione da effettuare nelle bollette immediatamente successive, ovvero qualora questa non sia possibile, di automatico rimborso. Nel caso in cui il pagamento non sia stato ancora effettuato, l’importo è rideterminato con applicazione del bonus di cui al comma 1” si legge nella bozza.

LA BOZZA DI DECRETO

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